Doc. XVIII, N. 3

COMMISSIONI RIUNITE IV (DIFESA) E X (ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

DOCUMENTO FINALE A NORMA DELL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO, SULLA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa (COM(2018)476 final/2 e Annex).

Approvato il 6 settembre 2018

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  Le Commissioni riunite IV (Difesa) e X (Attività produttive, commercio e turismo),
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa (COM(2018)476 final;
   preso atto della nota trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;
   tenuto conto del parere espresso dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   premesso che:
     la proposta di regolamento relativa al Fondo europeo per la difesa mira, in primo luogo, a rafforzare la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa, promuovendo un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa, stimolando la collaborazione tra tutte le imprese europee grandi e piccole, nello sviluppo di prodotti e tecnologie di difesa e valorizzando gli sforzi degli Stati membri nel cooperare per assicurare che la base industriale e tecnologica della difesa europea sia in grado di soddisfare pienamente le esigenze attuali e future dell'Europa in materia di sicurezza;
    attualmente i progetti di ricerca e sviluppo nel settore della difesa sono gestiti quasi esclusivamente a livello nazionale, che le fasi di ricerca e sviluppo sono le più rischiose e che data la penuria delle risorse di bilancio a livello nazionale, nella maggior parte degli Stati membri tali fasi non vengono finanziate, provocando una situazione di dipendenza dai prodotti disponibili e dai relativi fornitori;
    il settore europeo della difesa risente di un basso livello di investimenti ed è caratterizzato dalla frammentazione lungo i confini nazionali, che determina il persistere da un lato, di duplicazioni e dall'altro, di carenze strutturali. La cooperazione transfrontaliera può contribuire a sfruttare maggiormente gli effetti di scala riducendo le duplicazioni e consentendo lo sviluppo dei prodotti e delle tecnologie necessari;
    la mancanza di coordinamento e di coerenza tra gli Stati membri, oltre a costituire una importante fonte di costi per il bilancio nazionale e ad ostacolare in modo significativo l'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), è fonte di svantaggio competitivo per l'industria europea della difesa rispetto alle sue controparti internazionali;
    tale iniziativa, alla luce del riposizionamento delle priorità strategiche degli Stati Uniti e della prospettiva del recesso del Regno Unito dall'UE, segna una svolta fondamentale che – nel potenziare le capacità di difesa e sicurezza dell'Unione – è volta anche a rafforzare la competitività degli apparati produttivi europei, recuperando la vocazione manifatturiera, settore che più di altri ha risentito degli effetti negativi della crisi economica e che è sempre più esposto alla concorrenza di altri Paesi produttori, fra cui le potenze emergenti;
    il Fondo europeo per la difesa può agire da catalizzatore e stimolo per una nuova serie di iniziative, attraverso meccanismi che incentivino la collaborazione tra Paesi membri ed industrie europee, sia a livello di ricerca e sviluppo che di approvvigionamento e tenuto conto che la stagione dei grandi programmi europei lanciati nello scorso secolo si va esaurendo senza che per ora siano state avviate nuove iniziative cooperative;
    la proposta di regolamento integra in un unico Fondo, sviluppando – nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 – le iniziative attualmente previste dall'azione preparatoria Pag. 3in materia sulla ricerca in materia di difesa 2017-2019 e dal programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa 2019-2020, in corso di approvazione, ma che verrà poi abrogato e sostituito della proposta di regolamento sul Fondo europeo per la difesa a partire dal 1o gennaio 2021;
    il Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2018 ha invitato a compiere ulteriori progressi sulla proposta di regolamento che istituisce il Fondo europeo per la difesa, sia nella sezione «ricerca» che nella sezione «capacità»;
    come indicato nel Piano d'azione europeo in materia di difesa del 30 novembre 2016, la Commissione europea ha proposto di considerare i contributi nazionali alla parte capacità del Fondo europeo per la difesa come misure «una tantum» nel quadro del patto di stabilità e crescita e quindi non computabili nel calcolo del deficit strutturale,

  esprimono una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) occorre cogliere l'opportunità offerta dalla prospettiva delineata dall'istituzione del Fondo europeo per la difesa per realizzare, anche nel nostro Paese, una strategia coerente ed organica che valorizzi le competenze e le potenzialità del mondo dell'università, della ricerca e dell'industria, con particolare attenzione per le produzioni dual-use che assicurino anche una ricaduta nel settore civile di tale strategia comune;
   b) è necessario operare affinché l'industria e la ricerca nazionali possano concretamente concorrere, in condizioni di effettiva parità con quelle degli altri Paesi, all'accesso ai finanziamenti del Fondo europeo per la difesa. A tal fine, è indispensabile avviare immediatamente un confronto ispirato alla massima collaborazione e integrazione con i maggiori partner europei e, in particolare, con Francia e Germania;
   c) è opportuno che, da un lato, si vigili sul processo di consolidamento ed aggregazione industriale che si produrrà a livello europeo nel contesto dello sviluppo di una base industriale europea della difesa e nell'ambito dei progetti promossi del Fondo europeo per la difesa, affinché sia promossa e preservata la capacità e l'autonomia tecnologica e produttiva dell'intera filiera delle imprese italiane operanti nell'ambito della difesa, e dall'altro si prevedano, anche in collaborazione con le grandi imprese, fortemente interessate ed attente all'evolversi delle dinamiche politico-industriali, azioni di sostegno volte a favorire la partecipazione delle microimprese italiane operanti nel settore della difesa in progetti collaborativi ed iniziative promosse nel contesto del Fondo europeo per la difesa;
   d) occorre valutare la creazione a livello nazionale di una cabina di regia per individuare e proporre progetti capaci di attrarre i finanziamenti del Fondo;
   e) con specifico riferimento alla proposta di regolamento che istituisce il Fondo europeo per la difesa, occorre:
    che siano escluse, ai fini dell'individuazione delle azioni ammissibili ai finanziamenti, ai sensi dell'articolo 11 della proposta di regolamento, deroghe al requisito minimo della partecipazione di almeno tre imprese in tre diversi paesi membri/associati, al fine di promuovere una collaborazione più inclusiva possibile fra quanti saranno disponibili e interessati a sviluppare insieme nuovi equipaggiamenti e tecnologie;
    vigilare affinché nell’iter negoziale della proposta sia mantenuta l'attuale formulazione dell'articolo 10, paragrafo 4, in base alla quale beneficiari e subfornitori coinvolti nelle azioni cofinanziate dal Fondo hanno la possibilità di fare uso di proprie infrastrutture, risorse ed asset situati in Paesi terzi, alle sole condizioni che ciò sia necessario per il perseguimento del progetto e non pregiudichi la sicurezza e gli interessi dell'Unione, consentendo di fare impiego di specifiche infrastrutture e know-how aziendali insistenti nel territorio;Pag. 4
    prevedere all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), che l'assistenza finanziaria del Fondo possa raggiungere il 100 per cento dei costi ammissibili anche per le azioni di collaudo, qualificazione e certificazione;
    chiarire il meccanismo di governance del Fondo, specificando il ruolo dell'Agenzia europea per la difesa e quello del Servizio europeo per l'azione esterna;
    chiarire il sistema di negoziazione delle singole convenzioni tra Paesi membri coinvolti per la realizzazione dei progetti;
    sia sviluppato un processo che permetta il facile accesso da parte delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione ai progetti di ricerca, sviluppo e realizzazione delle tecnologie di difesa prevedendo una percentuale del Fondo da destinarsi esplicitamente ad esse al fine di promuovere le tante eccellenze italiane del settore, spesso svantaggiate nell'accesso ai Fondi europei;
    chiarire le modalità di accesso e la relazione tra Commissione europea, operatori economici e Stati di riferimento in caso di partecipazione ai progetti finanziati dal Fondo in oggetto da parte di partecipate da Stati o soggetti terzi;
    stabilire che il sistema di valutazione e controllo dei risultati prodotti grazie al Fondo europeo in esame evidenzi le ricadute di medio e lungo termine e si preveda di comunicare tali valutazioni anche agli Stati membri e ai Parlamenti nazionali per un opportuno livello di controllo democratico;
    chiarire, in termini inequivoci quanto affermato dalla Commissione europea nel Piano d'azione europeo in materia di difesa del 30 novembre 2016, per cui i contributi nazionali alla capacità del Fondo europeo per la difesa siano considerati come misure «una tantum» nel quadro del patto di stabilità e crescita e quindi non computabili nel calcolo del deficit strutturale;
    assicurare una copertura finanziaria adeguata e costante nel tempo per la realizzazione delle azioni previste nell'ambito del Fondo europeo della ricerca per il periodo 2021-2027;
    chiarire che, tra gli obiettivi del Fondo, vi sia il rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea nell'ambito dell'industria della difesa, anche al fine di migliorare la sicurezza dei cittadini e favorire la cooperazione pacifica con i Paesi Terzi;
    prevedere l'automatica applicazione della valutazione ad hoc dei costi indiretti ritenendo il contributo forfettario del 25 per cento come possibilità residuale;
    mantenere una adeguata attenzione al settore cantieristico, anche in considerazione della particolare conformazione geografica italiana;
   f) chiarire il ruolo del Regno Unito nel Fondo alla luce del processo Brexit, promuovendo il coinvolgimento della Gran Bretagna indipendentemente dall'esito delle trattative in corso per l'uscita dall'Unione europea;
   g) prevedere, qualora i programmi siano stati approvati e sviluppati, l'opportunità di una modalità di condivisione con gli altri Paesi membri dell'UE del know-how acquisito dalle aziende nazionali nello sviluppo dei progetti finanziati dal Fondo;
   h) valutare la opportunità, qualora il processo di sinergia europea dell'industria della difesa comporti nella sua razionalizzazione la perdita di posti di lavoro o la chiusura di stabilimenti «messi ai margini» da siffatto processo, della istituzione di un fondo destinato alla riconversione di tali stabilimenti e al recupero dei posti di lavoro in altri settori industriali.

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ALLEGATO

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE
(politiche dell'unione europea)

  La XIV Commissione,
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la Difesa COM(2018) 476;
   preso atto della nota trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento,
   premesso che,
    la proposta di istituire il Fondo europeo per la difesa si inquadra nelle recenti iniziative promosse a livello europeo per rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea nel settore della difesa, rafforzando l'autonomia strategica dell'Unione europea, in un contesto geopolitico in grande e veloce trasformazione rispetto agli assetti recenti;
    la proposta ha l'obiettivo di migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, mediante il sostegno alla cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri e tra imprese, centri di ricerca, amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali e università nella fase di ricerca sui prodotti e sulle tecnologie della difesa, nonché in quella del loro sviluppo;
    la Commissione europea ha già avviato, nell'attuale quadro finanziario pluriennale, in scadenza nel 2020, una fase sperimentale delle stesse iniziative che il Fondo europeo per la difesa intende riproporre, sviluppandole nel prossimo quadro finanziario pluriennale;
    le azioni svolte nel quadro del futuro Fondo dovranno rispettare i principi etici e la pertinente normativa nazionale, dell'Unione e internazionale;
   rilevato che la proposta si basa in particolare sull'articolo 173 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che costituisce la base giuridica per le azioni finalizzate, tra l'altro, a promuovere un ambiente favorevole allo sviluppo delle imprese, in particolare delle PMI, in tutta l'Unione, e favorevole alla cooperazione tra imprese, come pure a favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche di innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico;
   tenuto conto che nel contesto globale attuale nessun paese è in grado da solo di garantire la sicurezza e gestire le minacce che oltrepassano le frontiere;
   considerato che l'Unione europea è chiamata a rafforzare la propria autonomia strategica, assumendosi maggiori responsabilità nella protezione dei suoi interessi, dei suoi valori, in complementarità e cooperazione con la NATO;
   considerato che a tal fine si rende necessario lo sviluppo di tecnologie chiave in settori critici e di capacità strategiche per assicurate la leadership tecnologica attraverso una maggiore cooperazione all'interno dell'Unione europea;
   rilevato che una maggiore cooperazione in tale ambito può contribuire a massimizzare le realizzazioni e la qualità degli investimenti nella difesa effettuati dagli Stati membri, evitando duplicazioni, migliorando l'interoperabilità dei materiali per la difesa, riducendo la frammentazione e rendendo più efficiente la spesa pubblica in tale ambito;Pag. 6
   rilevata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale delle Commissioni di merito, sia trasmesso tempestivamente alle Istituzioni europee;
   rilevata la necessità di tenere in opportuna considerazione la situazione precipua della Gran Bretagna al fine di non escluderla dal l'accesso al Fondo a prescindere dall'esito delle trattative su Brexit anche in ragione della stretta e positiva collaborazione di quest'ultimo Stato con molti paesi membri dell'UE, inclusa l'Italia;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
  valutino le Commissioni di merito l'opportunità di segnalare che, nelle competenti sedi europee:
   a) siano escluse, ai fini dell'individuazione delle azioni ammissibili ai finanziamenti, ai sensi dell'articolo 11 della proposta di regolamento, deroghe al requisito minimo della partecipazione di almeno tre imprese in tre diversi paesi membri/associati, al fine di promuovere una collaborazione più inclusiva possibile fra quanti saranno disponibili e interessati avviluppare insieme nuovi equipaggiamenti e tecnologie;
   b) si chiarisca, in termini inequivoci quanto affermato dalla Commissione europea nel Piano d'azione europeo in materia di difesa del 30 novembre 2016, per cui i contributi nazionali alla capacità del Fondo europeo per la difesa siano considerati come misure « una tantum» nel quadro del patto di stabilità e crescita e quindi non computabili nel calcolo del deficit strutturale;
   c) si chiarisca il meccanismo di governarne del Fondo, specificando il ruolo dell'Agenzia europea per la difesa e quello del Servizio europeo per l'azione esterna;
   d) si chiarisca che, tra gli obiettivi del Fondo, vi sia il rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea nell'ambito dell'industria della difesa, anche al fine di migliorare la sicurezza dei cittadini e favorire la cooperazione pacifica con i Paesi Terzi;
   e) sia sviluppato un processo che permetta il facile accesso da parte delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione ai progetti di ricerca, sviluppo e realizzazione delle tecnologie di difesa prevedendo una percentuale del Fondo da destinarsi esplicitamente ad esse al fine di promuovere le tante eccellenze italiane del settore, spesso svantaggiate nell'accesso ai Fondi europei;
   f) si chiariscano le modalità di accesso e la relazione tra Commissione europea, operatori economici e Stati di riferimento in caso di partecipazione ai progetti finanziati dal Fondo in oggetto da parte di partecipate da Stati o soggetti terzi;
   g) sia chiarito il sistema di negoziazione delle singole convenzioni tra Paesi membri coinvolti per la realizzazione dei progetti;
   h) si stabilisca che il sistema di valutazione e controllo dei risultati prodotti grazie al Fondo europeo in esame evidenzi le ricadute di medio e lungo termine e si preveda di comunicare tali valutazioni anche agli Stati membri e ai Parlamenti nazionali per un opportuno livello di controllo democratico;
   i) si chiarisca il ruolo del Regno Unito nel Fondo alla luce del processo Brexit, promuovendo il coinvolgimento della Gran Bretagna indipendentemente dall'esito delle trattative in corso per l'uscita dall'Unione europea;
   l) si preveda l'automatica applicazione della valutazione ad hoc dei costi indiretti ritenendo il contributo forfettario del 25 per cento come possibilità residuale.

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