Doc. XII-quinquies, N. 23

ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'OSCE

Sessione Annuale di Lussemburgo

Risoluzione su «I problemi relativi al ritorno e al reinsediamento dei combattenti terroristi stranieri»

Trasmessa il 24 settembre 2019

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RISOLUZIONE SU «I PROBLEMI RELATIVI AL RITORNO E AL REINSEDIAMENTO DEI COMBATTENTI TERRORISTI STRANIERI»

  1. Condannando con la massima fermezza il terrorismo e tutti gli attentati terroristici, ivi compresi quelli a danno di infrastrutture strategiche e obiettivi ’vulnerabili’ perpetrati da combattenti terroristi stranieri che ritornano nel loro paese o si reinsediano, o da altri terroristi,

  2. Ribadendo che il terrorismo costituisce una delle più gravi minacce per la pace e la sicurezza internazionali, che ogni atto di terrorismo è criminale e ingiustificabile, a prescindere dalle motivazioni, e che il terrorismo non può e non deve essere associato ad alcuna razza, religione, nazionalità o civiltà,

  3. Condannando inequivocabilmente l'uccisione indiscriminata e gli attentati portati a compimento deliberatamente contro i civili, le numerose atrocità e la persecuzione di persone e comunità, commesse tra l'altro, sulla base della religione o del credo di queste persone, da parte di gruppi terroristici e di singoli soggetti, gruppi, imprese e organizzazioni ad essi associati,

  4. Riaffermando la sua solidarietà alle vittime e ai sopravvissuti al terrorismo, esprimendo sentite condoglianze alle loro famiglie e alle persone e ai governi colpiti, e sottolineando la necessità di promuovere la solidarietà internazionale nei confronti di tutte le vittime del terrorismo e di garantire che siano trattate con dignità e rispetto,

  5. Accogliendo favorevolmente a tale proposito i dibattiti e gli esiti della Conferenza internazionale sulle vittime del terrorismo nell'ambito dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE, tenuta a Madrid, Spagna, il 15-16 novembre 2018, che ha sottolineato l'urgenza di rispondere in modo coerente alle complesse esigenze delle vittime del terrorismo, integrandole debitamente nelle politiche e nelle prassi generali di lotta al terrorismo a livello nazionale,

  6. Deplorando, con la massima fermezza, l'istigazione al terrorismo e respingendo i tentativi di giustificare o esaltare gli atti di terrorismo, che potrebbero istigare a commetterne altri, rispettando nel contempo il diritto alla libertà di espressione enunciato dall'Articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti umani e dall'Articolo 19 del Patto internazionale sui diritti civili e politici,

  7. Sottolineando che il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dello stato di diritto e l'efficacia delle misure antiterrorismo sono complementari, si rafforzano a vicenda e sono un elemento essenziale per il successo della lotta al terrorismo, e rilevando che è importante rispettare lo stato di diritto per prevenire e combattere efficacemente il terrorismo, e che il mancato rispetto di questi e altri obblighi internazionali, ivi compresi quelli derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite, è uno dei fattori che contribuiscono alla crescente radicalizzazione della violenza e a diffondere un senso di impunità,

  8. Esprimendo grave preoccupazione per l'ideologia estremista e terrorista e gli atti commessi dai gruppi terroristici, quali l'ISIS, Al-Qaeda e il fronte di al-Nusrah, e per la presenza crescente in tutto il mondo di loro affiliati dediti al reclutamento di combattenti terroristi stranieri,

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  9. Sottolineando il ruolo centrale delle Nazioni Unite nella prevenzione e nella lotta al terrorismo e all'estremismo violento, e la necessità che tutti gli Stati agiscano in conformità alla carta delle Nazioni Unite e agli altri obblighi vigenti previsti dal diritto internazionale, ivi compreso il diritto internazionale dei diritti umani, il diritto internazionale dei rifugiati e il diritto umanitario internazionale, nonché le Risoluzioni in materia del Consiglio di Sicurezza dell'ONU,

  10. Sottolineando la perdurante attualità della Strategia globale antiterrorismo dell'ONU e della sua equilibrata attuazione da parte degli Stati partecipanti,

  11. Ribadendo che spetta in primo luogo agli Stati prevenire e combattere il terrorismo, e l'estremismo violento e la radicalizzazione che sfociano nel terrorismo, pur rispettando gli obblighi previsti dal diritto internazionale,

  12. Sottolineando l'importanza di rafforzare la resilienza di tutta la società nei confronti del terrorismo e dell'estremismo violento e della radicalizzazione che sfociano nel terrorismo, nonché di promuovere il ruolo della società civile nel sostenere una campagna globale contro il terrorismo e la necessità di promuovere ulteriormente i partenariati pubblico-privati,

  13. Sottolineando l'importanza di coinvolgere la società civile, in particolare le famiglie, i giovani, le donne, le vittime del terrorismo, e le personalità di spicco del mondo della religione, della cultura e della scuola, nonché i media e il settore privato, ivi comprese le imprese del settore della tecnologia dell'informazione, nella prevenzione del terrorismo e dell'estremismo violento e della radicalizzazione che sfociano nel terrorismo,

  14. Osservando con preoccupazione la natura evolutiva del terrorismo e dell'estremismo violento, che ha comportato un aumento del numero di attentati terroristici nella regione dell'OSCE, ivi compresi gli attentati da parte di terroristi che agiscono soli o in piccole cellule, nonché la proliferazione dell'ideologia del terrorismo e dell'estremismo violento e della propaganda che incita a commettere tutti questi atti,

  15. Deplorando che, malgrado le sconfitte militari in Medio Oriente, l'ISIS e Al-Qaeda continuano ad essere attivi nelle zone colpite da conflitti, e sottolineando che la minaccia per le nostre società rimane elevata, sia che provenga da attentati di grande portata perpetrati da combattenti stranieri che ritornano nel loro paese o da attentati da parte di ’lupi solitari’, commessi sulle nostre strade da estremisti violenti,

  16. Riconoscendo che le cause che determinano il terrorismo stanno anch'esse cambiando con i fattori relativi al razzismo, all'estremismo politico, all'emarginazione che diventa sempre più evidente nelle nostre società, e rendendosi conto che è ormai indispensabile affrontare in modo più efficace le numerose cause della radicalizzazione,

  17. Riconoscendo l'incidenza diversa che il terrorismo e l'estremismo violento e la radicalizzazione che sfociano nel terrorismo ha sulle donne e sui bambini, in particolare per quanto riguarda le violazioni e gli abusi dei diritti umani e che donne e bambini sono spesso presi di mira direttamente dai gruppi terroristici, e sottolineando che la loro vulnerabilità meriterebbe una maggiore attenzione nei nostri dibattiti politici,

  18. Osservando che l'educazione religiosa è spesso un elemento chiave nel processo di deradicalizzazione, che propone un punto di vista sulla religione non legato alla violenza,

  19. Sottolineando l'urgente necessità di rafforzare la condivisione di informazioni a livello locale, nazionale, regionale e internazionale, garantendo così uno scambio tempestivo e affidabile di dati operativi Pag. 4per rendere più vigorosi i nostri interventi di lotta al terrorismo conformemente ai diritti umani e allo stato di diritto,

  20. Deplorando l'uso e/o l'abuso di Internet e dei social media a fini di terrorismo, ivi compresa la diffusione di ideologie radicali e violente, nonché il reclutamento di terroristi,

  21. Richiamando l'attenzione sui multiformi legami non sufficientemente approfonditi tra terrorismo e criminalità, ivi compreso il reclutamento di terroristi nell'ambiente della malavita e il finanziamento del terrorismo con i proventi illeciti generati da altre attività criminose,

  22. Ribadendo la nostra determinazione e il nostro impegno a rimanere uniti nella prevenzione e nella lotta al terrorismo, con una maggiore cooperazione internazionale e un approccio globale e continuo a tutti i livelli opportuni, che comportano la partecipazione attiva e la cooperazione di tutti gli Stati partecipanti e le organizzazioni regionali e internazionali competenti, nonché delle comunità locali e della società civile,

  23. Ricordando la definizione di combattenti terroristi stranieri contenuta nella Risoluzione 2178 del 2014 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, ed esprimendo grave preoccupazione, come già aveva fatto il Consiglio di Sicurezza dell'ONU nella Risoluzione 2396 del 2017, per la forte e crescente minaccia rappresentata dai combattenti terroristi stranieri che ritornano, in particolare dalle zone di conflitto, nel loro paese di origine o nel paese di cui hanno la nazionalità, o si reinsediano in paesi terzi,

  24. Accogliendo favorevolmente i Principi guida del 2015 relativi ai combattenti terroristi stranieri (Principi guida di Madrid) e l'Appendice del 2018 approvata dalla Commissione antiterrorismo del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (UN-CTC) concepiti come strumenti pratici per assistere gli Stati membri a ridurre l'afflusso di combattenti terroristi stranieri e ad attuare le disposizioni delle Risoluzioni 2178 (2014) e 2396 (2017) del Consiglio di Sicurezza dell'ONU,

  25. Riconoscendo che gli Stati partecipanti dell'OSCE possono incontrare difficoltà a ottenere, nelle zone adiacenti alla regione dell'OSCE dove sono in corso conflitti, elementi probatori ammissibili che possano servire da ulteriore elemento per perseguire penalmente i combattenti terroristi stranieri e chi li sostiene,

  26. Ricordando gli impegni dell'OSCE in materia e le Risoluzioni dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE approvate nel campo della prevenzione e della lotta al terrorismo e all'estremismo violento e alla radicalizzazione che sfociano nel terrorismo, ivi compresa la Risoluzione del 2018 sulla prevenzione e la lotta al terrorismo e all'estremismo violento e alla radicalizzazione che sfociano nel terrorismo, che, tra l'altro, promuove un approccio che coinvolge tutta la società e ribadisce l'urgenza di dare piena attuazione alle Risoluzioni 2396 e 2178 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU per contrastare la minaccia che i combattenti terroristi stranieri rappresentano per i paesi di origine, transito e destinazione,

  27. Prendendo atto con soddisfazione degli sforzi profusi nel 2018 dalla Presidenza italiana dell'OSCE nel campo dell'azione di contrasto e della prevenzione del terrorismo e dell'estremismo violento e della radicalizzazione che sfociano nel terrorismo, in particolare per quanto riguarda i problemi legati al ritorno e al reinsediamento dei combattenti terroristi stranieri,

  28. Osservando con preoccupazione che, malgrado la quasi totale convergenza politica sull'urgente necessità di contrastare efficacemente e prevenire il terrorismo e l'estremismo violento e la radicalizzazione che sfociano nel terrorismo, negli ultimi anni gli Stati partecipanti dell'OSCE non sono stati in grado di Pag. 5pervenire a un accordo generale per portare avanti il programma dell'Organizzazione in questo campo con l'adozione di nuovi impegni,

  29. Sottolineando che, sfruttando i relativi vantaggi di cui dispone, l'Assemblea Parlamentare dell'OSCE sta dando nuovo slancio alle iniziative dell'Organizzazione creando una dinamica politica all'azione con la definizione di politiche, e con la vigilanza e i poteri di convocazione dei suoi Stati partecipanti,

  30. Accogliendo favorevolmente le iniziative innovative della Commissione ad hoc sulla lotta al terrorismo dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE per indurre i parlamenti a sostenere, in modo coordinato e sulla base dei loro poteri di controllo, la piena attuazione degli obblighi essenziali in materia di sicurezza delle frontiere e condivisione delle informazioni derivanti dalle Risoluzioni 2178 e 2396 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU – in particolare la creazione di informazioni anticipate sui passeggeri (API), e del codice di prenotazione (PNR) e i sistemi biometrici- recependo così l'azione internazionale a livello nazionale,

  31. Encomiando a tale proposito il partenariato incentrato sugli obiettivi istituito dall'Assemblea Parlamentare dell'OSCE con le strutture esecutive dell'OSCE e con gli organismi e le agenzie competenti dell'ONU, ivi compresa la CTC delle Nazioni Unite, la sua direzione esecutiva, l'Ufficio per la lotta al terrorismo e l'Ufficio sulla droga e la criminalità delle Nazioni Unite, per promuovere un maggior impegno parlamentare a favore della lotta al terrorismo, sfruttando appieno tutti i punti di forza della nostra Assemblea,

  32. Accogliendo favorevolmente le iniziative continue della Commissione ad hoc sulla lotta al terrorismo per promuovere lo scambio di conoscenze acquisite e di buone prassi nel contrasto e nella prevenzione del terrorismo e dell'estremismo violento e della radicalizzazione che sfociano nel terrorismo nella regione dell'OSCE, anche mediante l'organizzazione di visite diverse, nonché conferenze e riunioni di esperti in Albania, Austria, Francia, Federazione Russa, Slovacchia, Spagna e Stati Uniti d'America e con i contributi apportati a tali eventi,

  33. Encomiando il maggior grado di coordinamento per la lotta al terrorismo dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE con altre assemblee parlamentari regionali, quali l'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, l'Assemblea Interparlamentare della Comunità degli Stati Indipendenti e l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, e prendendo atto con soddisfazione degli scambi interparlamentari che hanno avuto luogo sotto gli auspici delle Nazioni Unite, in particolare nel quadro della Conferenza di San Pietroburgo sulla lotta al terrorismo internazionale il 18 aprile 2019,

  L'Assemblea Parlamentare dell'OSCE:

  34. Esorta gli Stati partecipanti dell'OSCE a trovare e consegnare alla giustizia, estradare o perseguire penalmente chiunque sostenga e favorisca atti di terrorismo, partecipi o tenti di partecipare al finanziamento diretto o indiretto di atti di terrorismo, nonché a concedersi vicendevolmente il massimo grado di assistenza nell'ambito delle indagini o dei procedimenti penali relativi al finanziamento o al sostegno di atti di terrorismo, ivi compresa l'assistenza per l'acquisizione di prove di cui dispongono necessarie ai procedimenti penali riguardanti i combattenti terroristi stranieri, nel rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e conformemente agli obblighi previsti dal diritto interno e dal diritto internazionale vigente;

  35. Esorta i parlamenti nazionali a garantire che le leggi e le normative interne prevedano fattispecie penali di gravità sufficiente a consentire di procedere penalmente contro le attività dei combattenti terroristi stranieri, di cui al paragrafo Pag. 66 della Risoluzione 2178 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, e di irrogare sanzioni proporzionali alla gravità del reato;

  36. Chiede agli Stati partecipanti dell'OSCE di affrontare i problemi relativi ai combattenti terroristi stranieri e ai familiari che li accompagnano, adottando misure adeguate per definire contesti normativi che consentano il procedimento penale, la riabilitazione e la reintegrazione nonché strategie e misure globali mirate per il processo penale, la riabilitazione e la reintegrazione, durante e dopo la carcerazione, o nell'ambito di misure non detentive; tali strategie e misure dovranno essere di competenza nazionale, essere attuate caso per caso adottando un approccio multidisciplinare che coinvolga l'intera società e tener conto delle specificità, delle vulnerabilità e delle esigenze di uomini, donne e bambini – ivi compresi, se del caso, i familiari dei combattenti terroristi stranieri;

  37. Incoraggia gli Stati partecipanti dell'OSCE a prevedere di offrire assistenza alle donne e ai bambini associati ai combattenti terroristi stranieri che possano essere vittime del terrorismo, sulla base di un approccio che tenga conto delle differenze di genere e di età, riconoscendo che le donne e i bambini che lasciano le zone di conflitto per ritornare nel loro paese o reinsediarsi possono aver svolto vari ruoli, ad esempio sostenendo, favorendo o commettendo atti di terrorismo, e devono essere oggetto di un'attenzione particolare quando si elaborino strategie mirate per il procedimento penale, la riabilitazione e la reintegrazione;

  38. Esorta le autorità nazionali a trattare i bambini che sono stati associati ai combattenti terroristi stranieri, o che sono stati costretti a recarsi in zone di conflitto perché colpiti da attentati terroristici, in modo consono ai loro diritti, alla loro dignità e alle loro esigenze, e a fornire assistenza tempestiva e adeguata per la reintegrazione e la riabilitazione di bambini associati ai combattenti terroristi stranieri, in particolare mediante l'accesso all'assistenza sanitaria e psicologica e ai programmi educativi che contribuiscono al benessere dei bambini;

  39. Rivolge un appello agli Stati partecipanti dell'OSCE affinché adottino misure adeguate per creare e mantenere sistemi di giustizia penale efficaci, equi, sicuri, umani, trasparenti e responsabili del proprio operato, in conformità ai diritti umani e alle libertà fondamentali, nonché per garantire una gestione efficace delle carceri conformemente al diritto nazionale e al diritto internazionale vigente, quale base fondamentale per qualsiasi strategia di prevenzione e lotta all'estremismo violento e alla radicalizzazione che generano terrorismo nelle carceri;

  40. Esorta gli Stati partecipanti dell'OSCE a rafforzare la cooperazione di polizia e giudiziaria al fine di consegnare i terroristi alla giustizia, in particolare sfruttando appieno gli strumenti internazionali in materia di cui sono firmatari come base per l'assistenza giudiziaria reciproca e l'estradizione nei casi di terrorismo;

  41. Invita le autorità nazionali a integrare le misure repressive con le iniziative di prevenzione, rispettando i diritti umani, le libertà fondamentali e lo stato di diritto, in modo da risolvere in modo efficace i problemi posti dal reinsediamento e dal ritorno dei combattenti terroristi stranieri, nonché dai terroristi che agiscono da soli o in piccole cellule;

  42. Esorta gli Stati partecipanti dell'OSCE ad adottare misure adeguate per prevenire e reprimere il finanziamento del terrorismo conformemente alla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, e ad attuare rapidamente ed efficacemente le norme del Gruppo di azione finanziaria (GAFI);

  43. Chiede alle autorità nazionali di raddoppiare gli sforzi per impedire ai Pag. 7terroristi, in particolare ai combattenti terroristi stranieri, di spostarsi, anche mediante controlli efficaci alle frontiere nazionali, il controllo rigoroso dei documenti di identità e di viaggio, e misure di prevenzione della contraffazione, della falsificazione o dell'uso fraudolento di tali documenti;

  44. Invita a tale proposito le autorità nazionali a migliorare le misure di sicurezza alle frontiere, in particolare ricorrendo alla valutazione dei rischi fondata sulle prove, le procedure di controllo e la raccolta e l'analisi dei dati di viaggio, conformemente al diritto nazionale e internazionale, ivi compreso il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto umanitario internazionale, senza ricorrere alla profilazione che sarebbe incompatibile con il diritto internazionale;

  45. Esorta gli Stati partecipanti dell'OSCE a creare dei sistemi API nazionali, conformemente agli impegni dell'OSCE, nonché agli standard e alle prassi raccomandate definite dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO);

  46. Chiede agli Stati partecipanti dell'OSCE di garantire che i dati API siano analizzati da tutte le autorità nazionali competenti, nel pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, al fine di prevenire, individuare e indagare i reati di terrorismo e gli spostamenti ad essi collegati, e di segnalare, il più rapidamente possibile, qualsiasi tentativo attuato da terroristi, in particolare da combattenti terroristi stranieri, di allontanarsi dal loro territorio o di entrarvi o transitarvi, in particolare condividendo le informazioni del caso con lo Stato di residenza o nazionalità e/o con i paesi nei quali ritornano, transitano o si reinsediano, e/o con le organizzazioni internazionali competenti, a seconda dei casi, e conformemente al diritto nazionale e agli obblighi internazionali;

  47. Invita inoltre le autorità nazionali ad aumentare le capacità di raccolta, elaborazione e analisi dei dati del PNR, conformemente agli standard e alle prassi raccomandate dall'ICAO, e a garantire che i dati del PNR siano utilizzati dalle autorità nazionali competenti e da queste condivise, conformemente alle disposizioni della Risoluzione 2396 (2017) del Consiglio di Sicurezza e nel pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, al fine di prevenire e individuare i reati di terrorismo e i viaggi effettuati in relazione a tali reati e condurre le relative indagini;

  48. Esorta gli Stati partecipanti dell'OSCE a creare e attuare sistemi per la raccolta di dati biometrici al fine di identificare in modo responsabile e corretto i terroristi, ivi compresi i combattenti terroristi stranieri, conformemente al diritto interno e ai diritti umani e alle libertà fondamentali;

  49. Rivolge un appello alle autorità nazionali affinché redigano elenchi di controllo (watch lists) e banche dati di terroristi noti e presunti, ivi compresi i combattenti terroristi stranieri, che possano essere utilizzati dalle forze di polizia e dalle forze di sicurezza alle frontiere, dalle dogane, dai servizi di informazione e dall'esercito per controllare i viaggiatori e condurre valutazioni di rischio e indagini, in conformità al diritto interno e internazionale, ivi compresi i diritti umani e le libertà fondamentali;

  50. Invita le autorità nazionali ad utilizzare le banche dati esistenti, comprese quelle dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (INTERPOL), e di assicurare che le agenzie nazionali competenti siano collegate a tali banche dati e le utilizzino regolarmente;

  51. Chiede alle autorità nazionali di intensificare la cooperazione con il settore privato, conformemente alle leggi in materia, soprattutto con le imprese delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), in particolare nella raccolta di informazioni e dati digitali relativi al terrorismo e ai combattenti terroristi Pag. 8stranieri; e di rafforzare la cooperazione internazionale quando le suddette autorità assumano misure nazionali per prevenire e combattere lo sfruttamento della tecnologia e delle comunicazioni a fini di terrorismo, rispettando i diritti umani e le libertà fondamentali e in conformità agli obblighi che devono assolvere in virtù del diritto interno e del diritto internazionale in materia;

  52. Incoraggia gli Stati partecipanti ad approfondire e ad ampliare i partenariati esistenti tra le organizzazioni competenti, e a rafforzare ulteriormente il ruolo e il profilo dell'OSCE quale piattaforma regionale per lo scambio di buone prassi, conoscenze acquisite e informazioni, nonché per la promozione della cooperazione tra gli Stati partecipanti;

  53. Esorta i parlamentari della regione dell'OSCE a continuare a impegnarsi a livello regionale e internazionale al fine di rafforzare gli opportuni quadri legislativi e programmatici, e a scambiarsi le buone prassi e le conoscenze acquisite sui problemi legati al ritorno o al reinsediamento dei combattenti terroristi stranieri;

  54. Invita i presidenti in carica dell'OSCE del 2019 e del 2020 a prendere spunto dalle iniziative proficue delle presidenze precedenti e a continuare a promuovere un ruolo attivo per l'OSCE in quest'ambito, in pieno coordinamento con l'Assemblea Parlamentare dell'OSCE e sfruttando i rispettivi punti di forza;

  55. Chiede alle strutture esecutive dell'OSCE, in linea con l'approccio globale dell'OSCE alla sicurezza e in un'ottica che tenga conto degli interessi dei bambini e delle specificità di genere, di continuare a fare opera di sensibilizzazione, promuovere le buone prassi e assistere gli Stati partecipanti dell'OSCE nell'attuazione degli obblighi internazionali e degli impegni dell'OSCE in materia;

  56. Incoraggia la Commissione ad hoc per la lotta al terrorismo dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE a continuare ad apportare valore aggiunto in quest'ambito con iniziative mirate, in collaborazione con i portatori d'interesse nazionali e internazionali, miranti a promuovere la piena attuazione del quadro globale antiterrorismo promuovendo nel contempo un maggiore impegno parlamentare nel campo della lotta al terrorismo;

  57. Incarica il Segretariato Internazionale dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE a continuare a fornire supporto tecnico ai lavori della sua Commissione ad hoc per la lotta al terrorismo organizzando regolarmente riunioni, visite e altre iniziative mirate, secondo le necessità e nei limiti delle risorse disponibili.