Doc. IV, N. 5-A

RELAZIONE
DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

(Relatrice: BISA)

sulla

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI DI OPERAZIONI DI INTERCETTAZIONE

nei confronti del deputato
SOZZANI

nell'ambito del procedimento penale
n. 33490/16 RGNR - n. 33530/16 RG GIP

AVANZATA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DEL TRIBUNALE DI MILANO E PERVENUTA

il 26 giugno 2019

Presentata alla Presidenza il 30 luglio 2019

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   Onorevoli Colleghi ! – La Giunta per le autorizzazioni riferisce su una domanda di autorizzazione all'utilizzazione dei risultati di operazioni di intercettazione nei confronti del deputato Diego Sozzani, nell'ambito del procedimento penale n. 33490/16 RGNR – n. 33530/16 RG GIP (Doc. IV, n. 5).
  La domanda in titolo è pervenuta il 26 giugno 2019 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano.
  Le condotte contestate al deputato Sozzani rientrano nella fattispecie prevista e punita dall'articolo 7, commi 2 e 3, della legge n. 195 del 1974 (Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici), commessa in concorso con altri in concomitanza con le elezioni politiche del 4 marzo 2018.

  A) Premessa.

  Dal medesimo Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano era pervenuta, in data 8 maggio 2019, una domanda di autorizzazione a procedere all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dello stesso deputato Sozzani (Doc. IV, n. 4); ad essa era allegata la relativa ordinanza, emessa sulla base di una richiesta di applicazione di misure cautelari personali formulata dal Pubblico Ministero in data 13 marzo 2019, integrata e modificata il 13 e il 18 aprile 2019.
  Nella parte relativa alle «Esigenze cautelari», con riferimento alla «valutazione della attualità delle esigenze cautelari a proposito del deputato Sozzani» si osserva che si «impone un indispensabile approfondimento anche in relazione all'esigenza di parallela autorizzazione all'utilizzo di alcune conversazioni intercettate».

  Si tratta delle intercettazioni indirette che annoverano tra gli interlocutori il deputato Sozzani, oggetto della domanda di autorizzazioni.
  Il Giudice per le indagini preliminari qualifica infatti come «casuali» tali conversazioni – non citate nella richiesta di autorizzazione agli arresti domiciliari indirizzata alla Camera – precisando che esse erano «intervenute dopo l'insediamento di Diego Sozzani alla Camera dei deputati» e preannunciando la necessità di «richiedere alla Camera di appartenenza l'autorizzazione all'utilizzazione in via successiva».
  Il Giudice osservava infatti che: «La rilevanza delle ultime 4 intercettazioni casuali a carico dell'onorevole SOZZANI appare fuori di dubbio (...); in relazione a queste ultime 4 intercettazioni, questo giudice, in considerazione della loro estrema rilevanza in termini di apporto di elementi di prova a carico dello stesso SOZZANI Diego e degli altri soggetti coinvolti, ed in termini di evidenziazione dell'estrema attualità e concretezza del pericolo di reiterazione di condotte analoghe a quelle per cui si procede, anche in permanenza dell'incarico elettivo ricoperto, ritiene di richiedere ai sensi dell'articolo 6 della legge 20 giugno 2003 n. 140 alla Camera dei Deputati l'autorizzazione all'utilizzazione di conversazioni intercettate, coinvolgenti casualmente il parlamentare Onorevole SOZZANI Diego».
  Nelle more della ricezione della domanda ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, relativa alle intercettazioni – ritenuta pregiudiziale – nella seduta del 30 maggio 2019 la Giunta ha ritenuto di differire l'esame della domanda dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, relativa agli arresti domiciliari. Conseguentemente, Pag. 3si è richiesta al Presidente della Camera la sospensione del termine di cui all'articolo 18 del Regolamento.
  In tale occasione, si è altresì affrontato il problema dell'utilizzabilità in sede processuale delle conversazioni captate dal 19 marzo 2018, data della proclamazione di Sozzani da parte dell'Ufficio elettorale centrale circoscrizionale, in poi; risultava infatti captata in via indiretta una conversazione, cui ha preso parte il deputato Sozzani, il giorno 23 marzo 2018 alle ore 9.44. A tal proposito il Giudice osservava infatti nell'ordinanza, a pagina 684, che «occorre [...] escludere che si sia proceduto ad intercettare direttamente o indirettamente l'utenza telefonica di SOZZANI successivamente alla sua proclamazione alla carica di parlamentare avvenuta (...) in data 23 marzo 2018 alle ore 11».
  Tuttavia, Diego Sozzani godeva delle prerogative connesse alla carica di deputato già dal 19 marzo 2018. L'articolo 1 del Regolamento della Camera, infatti, stabilisce che «i deputati entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione».
  Al riguardo, l'autorità giudiziaria è stata tempestivamente informata di quanto convenuto dalla Giunta nella seduta del 30 maggio 2019, mediante lettera inviata in pari data dal presidente on. Delmastro Delle Vedove; parimenti, l'Autorità giudiziaria è stata informata della necessità di richiedere, eventualmente, l'autorizzazione all'utilizzo anche dell'intercettazione indiretta del 23 marzo 2019.
  La domanda di autorizzazione all'utilizzazione dei risultati di operazioni di intercettazione di conversazioni riguardanti il deputato Sozzani sulla quale qui si riferisce è infine pervenuta il 26 giugno 2019.

  B) La domanda di autorizzazione all'utilizzazione dei risultati di operazioni di intercettazione.

  L'esame della domanda di autorizzazione è stato posto all'ordine del giorno della seduta della Giunta del 3 luglio 2019.
  Nella seduta del 10 luglio 2019 il deputato Diego Sozzani è intervenuto personalmente in audizione ed ha depositato agli atti della Giunta una memoria scritta; nella medesima seduta, si è convenuto, d'intesa tra i relatori delle due domande di autorizzazione nei confronti del deputato Sozzani (Docc. IV, nn. 4 e 5), di richiedere al Giudice procedente di trasmettere, in spirito di leale collaborazione istituzionale, ulteriore documentazione relativamente alle intercettazioni sull'utenza telefonica di Diego Sozzani, prima che questi assumesse la carica di deputato, nonché relativamente alle operazioni di intercettazione ambientale sull'autovettura di Mauro Tolbar. Tale documentazione è stata trasmessa dall'Autorità giudiziaria di Milano il 16 luglio 2019.
  Con riferimento all'oggetto della domanda, il Giudice richiede «l'autorizzazione prevista dall'articolo 6 comma 2 e 3 L. 20 giugno 2003 n. 140 all'utilizzazione delle seguenti intercettazioni», elencando cinque «blocchi» di trascrizioni, ciascuno dei quali riferito a più attività, per un totale di diciannove conversazioni in un arco di tempo che va dal 10 dicembre 2018 al 19 aprile 2019. Nel dettaglio, quattro blocchi si riferiscono ad attività di captazione telematica in modalità spyware su un telefono cellulare in uso a Gioacchino Caianiello; un blocco si riferisce a captazione ambientale su un'autovettura in uso a Mauro Tolbar.
  Non è invece richiesto l'utilizzo della ricordata intercettazione del 23 marzo 2018 alle ore 9.44, oggetto della menzionata segnalazione preventiva della Giunta.

  B1) Sulla richiesta dell'utilizzo dell'intercettazione del 23 marzo 2018.

  In merito all'individuazione delle captazioni oggetto della richiesta, in via preliminare occorre precisare che è il GIP medesimo a ritenere che «nel caso in esame [...] nell'ambito delle intercettazioni di cui alla richiesta del PM debbano operarsi delle distinzioni».
  La prima di queste riguarda l'intercettazione del 23 marzo 2018 alle ore 9.44, avvenuta sull'utenza di Mauro Tolbar.Pag. 4
  Il Pubblico Ministero ha formulato richiesta di autorizzazione all'utilizzo di tale intercettazione al GIP, il quale ha tuttavia ritenuto che la conversazione intercettata la mattina del 23 marzo andasse espunta da quelle «casuali» (per cui si chiede l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 della legge 140 del 2003), perché tale conversazione sarebbe comunque inutilizzabile in quanto «indiretta», alla luce di quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.
  Premesso che nella domanda del Giudice si fa presente che tutte le conversazioni da o per utenze riferibili a Sozzani sono state «automaticamente escluse dalle operazioni di registrazioni ed ascolto» a far data dalla prima seduta della Camera dei deputati, avvenuta come noto il 23 marzo 2018, il GIP perviene invece a conclusioni diverse per l'intercettazione captata nel periodo tra la data della proclamazione e la prima seduta della Camera, allorquando Sozzani era già deputato a pieno titolo.
  Al riguardo, scrive infatti testualmente il GIP che tale conversazione non può «considerarsi “casuale” o “fortuita”» e prosegue affermando che, dal momento che Tolbar «aveva intrattenuto, fino a quel momento numerose conversazioni telefoniche con Diego Sozzani, deve altresì ritenersi che le operazioni di intercettazioni fossero dirette a captare sia le conversazioni del primo che del secondo qualificandosi, quindi, come intercettazioni indirette nei confronti del soggetto già rivestente a tutti gli effetti la carica di parlamentare».
  In altri termini, il Gip dichiara che Sozzani costituiva bersaglio effettivo delle attività di indagine indirettamente indirizzate anche verso Mauro Tolbar. Sozzani era infatti già indagato, ed oggetto diretto di intercettazioni sulla propria utenza telefonica.

  B2) Sulla richiesta di utilizzo dell'intercettazione ambientale nell'autovettura in uso a Tolbar, dell'11 gennaio 2019.

  Con riferimento all'intercettazione ambientale nell'autovettura in uso a Tolbar, dell'11 gennaio 2019, invece, il GIP perviene a conclusioni differenti, sebbene si tratti, anche in questo caso, di un'intercettazione di una conversazione tra Tolbar e Sozzani.
  Il Giudice ritiene, infatti, che poiché l'intercettazione non è telefonica, ma ambientale, le modalità dell'intercettazione rendono evidente come «l'attività captativa mirasse a ricercare prove in ordine alle responsabilità di Tolbar e non potesse considerarsi un mezzo per captare indirettamente le conversazioni del parlamentare».
  Afferma poi il Giudice che «la casualità della captazione deve essere valutata con riguardo non al soggetto con cui il parlamentare interloquisce, bensì al luogo ove è attiva la captazione». Su tali basi il GIP afferma che «il giudizio non può che ancorarsi ad una dimensione di tipo statistico», richiamando, sotto il profilo soggettivo, il concetto della «non prevedibilità».
  Appare, tuttavia, difficilmente sostenibile, da un lato, che non fosse casuale l'intercettazione sull'utenza di Tolbar del neoeletto parlamentare Sozzani, il quale era bersaglio diretto della captazione telefonica avvenuta il 23 marzo 2018; e, dall'altro, che fosse invece fortuita la captazione ambientale avvenuta l'11 gennaio 2019 nell'autovettura di Tolbar, che lo stesso Giudice qualifica più volte nell'ordinanza come «suo amico e stretto collaboratore».
  Di conseguenza, dal momento che Tolbar collaborava a vario titolo con Sozzani, e con il fratello di questi anche nell'ambito dello Studio tecnico associato Greenline, non può certo considerarsi imprevedibile o fortuita la presenza del parlamentare nell'auto di un suo aiutante, non diversamente da quanto si è ritenuto per le conversazioni telefoniche tra i due.

  B3) Sulla richiesta di utilizzo dell'intercettazione delle captazioni telematiche «spyware» del 10 dicembre 2018, dell'11 gennaio, del 24 gennaio e del 12 aprile 2019.

  Passando all'esame dei quattro blocchi di attività di captazione telematica mediante Pag. 5spyware nei confronti di Gioacchino (detto «Nino») Caianiello, occorre svolgere alcune considerazioni ulteriori, sia di metodo che di merito.
  In via preliminare, va segnalato che, dal punto di vista cronologico, esse avvengono, rispettivamente, il 10 dicembre 2018, l'11 gennaio, il 24 gennaio e il 12 aprile 2019.
  Dal punto di vista del metodo, assumono particolare rilevanza le modalità telematiche attraverso le quali vengono effettuate le captazioni e cioè lo spyware, un particolare software inserito nel telefono cellulare, che sostanzialmente diventa come una sorta di microspia «personale».
  Occorre richiamare l'attenzione su tale circostanza, ampiamente sottolineata nel corso del dibattito in Giunta, in quanto questa appare essere, alla luce dei precedenti, tra le prime occasioni in cui la Giunta stessa è chiamata a deliberare su una richiesta di autorizzazione all'utilizzo di captazioni effettuate con siffatti sistemi di indagine.
  Le captazioni con lo spyware appaiono dal punto di vista operativo significativamente diverse, rispetto alle intercettazioni telefoniche e a quelle ambientali tradizionali.
  Le intercettazioni telefoniche presentano, infatti, una esatta delimitazione temporale e un'individuazione del chiamante e del ricevente, che consente di stabilire che un'intercettazione è indiretta – e rispetto a ciò, potenzialmente non prevedibile – allorquando il parlamentare è colui che riceve la chiamata.
  Le captazioni ambientali sono legate a uno spazio fisico ben determinato, per il quale la casualità della captazione indiretta del parlamentare è da valutarsi, per costante giurisprudenza, in ragione dell’«ingresso accidentale del parlamentare nell'area di ascolto», secondo la locuzione utilizzata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2007, richiamata dallo stesso GIP nella domanda rivolta alla Camera.
  Le captazioni mediante spyware pongono invece delle problematiche nuove, in sede di applicazione dei criteri individuati dalla Corte costituzionale, su cui in futuro potranno eventualmente rendersi necessari perfezionamenti sia a livello normativo sia a livello applicativo da parte degli stessi uffici giudiziari mediante l'individuazione di opportune linee guida contenenti criteri per la richiesta di tali intercettazioni, come già avvenuto per quelle tradizionali.
  Occorre segnalare, inoltre, la sostanziale indeterminatezza dei limiti di tempo, all'interno del periodo per cui esse sono disposte, e di luogo per l'effettuazione di tali captazioni che, attraverso il cellulare, sostanzialmente seguono l'intercettato ovunque e senza soluzione di continuità, con la possibilità di effettuare, con il metodo «a strascico», indagini praticamente indefinite.
  Diventa pertanto difficoltoso, per le finalità del caso di specie, formulare un giudizio di casualità dell'ingresso del parlamentare nell'area di ascolto di un soggetto che potenzialmente è oggetto di un monitoraggio costante, esteso a qualunque ambito della sua vita relazionale.
  L'assenza di parametri di valutazione rischia pertanto di vanificare le stesse previsioni della legge n. 140 del 2003, attuativa dell'articolo 68 della Costituzione. A tale proposito giova ricordare che, dopo l'entrata in vigore di tale legge la giurisprudenza costituzionale ha individuato, in via generale, criteri di valutazione che riguardano: a) la tipologia dei rapporti intercorrenti tra il parlamentare e il terzo sottoposto a controllo; b) l'attività criminosa oggetto di indagine; c) il numero di conversazioni intercorse tra il terzo ed il parlamentare; d) l'arco di tempo della captazione; e) il momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare.
  Come riferisce lo stesso Giudice, tali parametri non trovano perfetta applicazione nel caso in esame, rispetto al quale ci si affida al criterio del «luogo ove è attiva la captazione».
  Tuttavia, anche a voler accettare il criterio del locus dell'intercettazione – cosa di per sé tuttavia opinabile, dal momento che lo strumento di captazione segue la persona, senza essere ancorata ad un luogo specifico – i luoghi nei quali avvengono le conversazioni, cui partecipa Sozzani, intercettate Pag. 6con lo spyware appaiono essere di abituale frequentazione del parlamentare, oltre che di Caianiello, di modo che non poteva ritenersi imprevedibile la sua presenza. Le captazioni telematiche sono prevalentemente effettuate in un locale denominato House Garden Cafè, ubicato in Gallarate, in provincia di Varese.
  Dagli atti emerge tuttavia che quell'esercizio commerciale era abitualmente frequentato sia dal deputato Sozzani sia dagli altri indagati. Agli atti è presente una annotazione della polizia giudiziaria del 10 gennaio 2018, con la quale si depositano intercettazioni del 20 dicembre 2017, in cui si dà conto di come Caianiello fissi un incontro con Tolbar «al mio solito bar ... l'House Garden».
  Di conseguenza, non può ritenersi casuale, come invece prospettato, la presenza in quel luogo del deputato, tempo dopo, e il suo ingresso nell'area di ascolto del terzo (Caianiello) sottoposto ad intercettazione.
  Si fa altresì presente che in precedenza, come già sopra annunciato, Sozzani era stato destinatario diretto di intercettazioni telefoniche, sulla propria utenza telefonica, dal 30 novembre 2017 fino al 23 marzo 2018. Dalla documentazione emerge infatti la consapevolezza da parte degli inquirenti che Sozzani era in procinto di assumere lo status di deputato subito dopo le elezioni del 4 marzo 2018, in cui era candidato nella lista Forza Italia per il collegio plurinominale Piemonte 2 – 02. Il 23 marzo seguente, data di inizio della nuova legislatura, viene infatti revocato il decreto che disponeva nei suoi confronti le intercettazioni telefoniche, che sono invece proseguite nei confronti degli altri indagati, con cui ha in seguito intrattenuto le conversazioni oggetto della presente domanda di autorizzazione.
  Tanto premesso, sulla base delle predette argomentazioni, nella seduta del 24 luglio 2019 la Giunta ha pertanto deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione all'utilizzazione dei risultati di operazioni di intercettazione nei confronti del deputato Diego Sozzani, così come contenuti nella domanda in titolo.

  Ingrid BISA, relatrice

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ALLEGATO

Estratto dei resoconti sommari delle sedute della Giunta per le autorizzazioni del 3, 10, 17 e 24 luglio 2019.

Mercoledì 3 luglio 2019.

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione dei risultati di operazioni di intercettazione nei confronti di Diego Sozzani (doc. IV, n. 5).
(Esame e rinvio).

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, comunica che, come preannunciato, nella giornata di mercoledì 26 giugno 2019 è stata assegnata alla Giunta una richiesta di autorizzazione all'utilizzazione dei risultati di operazioni di intercettazione nei confronti del deputato Diego Sozzani, nell'ambito del procedimento penale n. 33490/16 RGNR – n. 33530/16 RG GIP, pervenuta alla Camera in pari data dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano.
  Ricorda che nella seduta del 30 maggio scorso la rituale ricezione di tale richiesta era stata ritenuta pregiudiziale all'esame della richiesta di autorizzazione alla misura cautelare personale che su tali intercettazioni si basa, avanzata dal medesimo Giudice nell'ambito dello stesso procedimento sempre nei confronti del deputato Sozzani (Doc. IV, n. 4). L'esame di quest'ultimo documento, sul quale l'incarico di relatore è affidato al deputato Vitiello, era stato sospeso in attesa che pervenisse la richiesta oggi in titolo.
  Ricorda poi che questo caso rientra nelle previsioni di cui all'articolo 18 del Regolamento della Camera, che impone alla Giunta di riferire all'Assemblea entro trenta giorni dalla trasmissione degli atti da parte del Presidente della Camera, entro quindi il 26 luglio 2019.
  Con riferimento alla nomina del relatore, comunica di aver affidato l'incarico di riferire su tale procedimento alla deputata Ingrid Bisa, che invita ad intervenire.

  Ingrid BISA (Lega), relatrice, riferisce di aver compiuto un sommario esame del fascicolo, assai corposo.
  Si riserva un esame più approfondito, anche per valutare la completezza della documentazione trasmessa alla luce della normativa vigente.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, invita a concentrare tale esame anche al fine di procedere eventualmente ad un'unica richiesta di integrazione documentale.

Mercoledì 10 luglio 2019.

Domanda di autorizzazione all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del deputato Diego Sozzani (Doc. IV, n. 4).
(Esame e rinvio).

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione dei risultati di operazioni di intercettazione nei confronti di Diego Sozzani (Doc. IV, n. 5).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, ricorda che l'ordine del giorno, come convenuto nella seduta del 3 luglio scorso, reca l'esame della domanda di autorizzazione all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari (Doc. IV, n. 4) nonché della domanda di autorizzazione all'utilizzazione dei risultati di operazioni di intercettazione, entrambe nei Pag. 8confronti del deputato Diego Sozzani (Doc. IV, n. 5).
  La seduta odierna è dedicata all'audizione dell'interessato.

  (Viene introdotto il deputato Diego Sozzani).

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, ricorda che il deputato Diego Sozzani è invitato ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni in relazione alla vicenda processuale oggetto delle domande di autorizzazione in titolo.

  Diego SOZZANI (FI) fa presente di aver ritenuto opportuno intervenire personalmente per depositare agli atti della Giunta una memoria scritta.

  Alfredo BAZOLI (PD) interviene per chiedere al deputato Sozzani informazioni sul suo collegio di elezione nonché sulla rendicontazione delle sue spese elettorali.

  Diego SOZZANI (FI) precisa di essere stato eletto nel collegio plurinominale Piemonte 2-02 e di aver depositato la prescritta rendicontazione.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, ringrazia il deputato Sozzani e dichiara conclusa l'audizione.

  (Il deputato Diego Sozzani si allontana dall'aula).

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, invita i relatori Bisa e Vitiello a riferire sui documenti a loro assegnati.

  Ingrid BISA (Lega), relatrice sul Doc. IV, n. 5, prospetta, alla luce di un più approfondito esame della documentazione pervenuta, l'opportunità che la Giunta richieda all'autorità giudiziaria procedente un'integrazione documentale, relativamente alle intercettazioni sull'utenza telefonica di Diego Sozzani, prima che questi assumesse la carica di deputato, nonché relativamente alle operazioni di intercettazione ambientale sull'autovettura di Mauro Tolbar.

  Catello VITIELLO (Misto-SI-10VM), relatore sul Doc. IV, n. 4, concorda con la richiesta della collega Bisa.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, richiederà all'autorità giudiziaria, in spirito di leale collaborazione istituzionale, l'ulteriore documentazione che i relatori ritengono opportuno acquisire agli atti della Giunta.
  (La Giunta concorda).

Mercoledì 17 luglio 2019.

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione dei risultati di operazioni di intercettazione nei confronti di Diego Sozzani (Doc. IV, n. 5).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, comunica che nella serata di ieri è pervenuta alla Giunta l'integrazione documentale richiesta all'Autorità giudiziaria, che è a disposizione dei colleghi.
  Ricorda che, nella scorsa seduta, tenuto conto che il termine regolamentare – su questa domanda di autorizzazione così come su quella relativa agli arresti domiciliari – per riferire all'Assemblea scadrà il prossimo 26 luglio, si era concordato un calendario dei lavori in base al quale nella seduta odierna si sarebbe proceduto ad ascoltare la proposta della relatrice e a svolgere il dibattito; nella prossima seduta, inizialmente convocata per domani, giovedì 18 luglio, si sarebbe proceduto alla deliberazione. Alla luce del nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea, si riserva di convocare tale seduta all'inizio della prossima settimana.
  Invita la relatrice ad intervenire.

  Ingrid BISA (Lega), relatrice, ricorda che la domanda in titolo è pervenuta alla Camera il 26 giugno 2019 dal Giudice per Pag. 9le indagini preliminari presso il tribunale di Milano.
  Come noto, essa è strettamente connessa alla domanda di autorizzazione domanda di autorizzazione a procedere all'applicazione di una misura cautelare personale nei confronti del medesimo deputato Sozzani, pervenuta l'8 maggio 2019.
  La richiesta in titolo è avanzata dal GIP in relazione alle seguenti attività di intercettazione:
   1) trascrizione Sessione n. 35 – Attività progr. 57, 59, 63, 66, 68, 69 – telematica – Gioacchino Caianiello, del 10 dicembre 2018;
   2) trascrizione Sessione n. 68 – Attività progr. 106, 107, 115, 116, 117, 118 – Telematica – Gioacchino Caianiello, dell'11 gennaio 2019;
   3) trascrizione Sessione n. 80 – Attività progr. 41, 42, 43, 44 – telematica – Gioacchino Caianiello, del 24 gennaio 2019;
   4) trascrizione prog. 3263 e 3264 Linea 12889 – Intercettazione ambientale in autovettura in uso a Mauro Tolbar, dell'11 gennaio 2019;
   5) trascrizione Sessione n. 158 – Attività progr. 72 – telematica – Gioacchino Caianiello, del 12 aprile 2019.

  Al riguardo, precisa che il Giudice richiede «l'autorizzazione prevista dall'articolo 6 comma 2 e 3 L. 20 giugno 2003 n. 140 all'utilizzazione delle seguenti intercettazioni», elencando in effetti cinque blocchi di trascrizioni, ciascuno dei quali riferito a più attività, per un totale di diciannove conversazioni in un arco di tempo che va dal 10 dicembre 2018 al 19 aprile 2019.
  Nel dettaglio, quattro blocchi si riferiscono ad attività di captazione telematica in modalità spyware su IMEI in uso a Gioacchino Caianiello.
  Un blocco si riferisce a captazione ambientale su un'autovettura in uso a Mauro Tolbar.
  A tale proposito, segnala che è il GIP medesimo a ritenere che «nel caso in esame [...] nell'ambito delle intercettazioni di cui alla richiesta del PM debbano operarsi delle distinzioni».
  La prima di queste riguarda la ricordata intercettazione del 23 marzo 2018 alle ore 9.44, sull'utenza di Mauro Tolbar, oggetto di una preventiva segnalazione della Giunta, atteso che l'articolo 1 del Regolamento della Camera dispone che i deputati entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione, che per Sozzani era avvenuta il 19 marzo 2018. Di conseguenza, si era prospettata al GIP la necessità di richiedere l'autorizzazione anche per tale intercettazione.
  Il Pubblico Ministero ha in effetti formulato richiesta al GIP in tal senso. Tuttavia, come emerge dalla richiesta pervenuta alla Camera, il GIP ha ritenuto che la conversazione del 23 intercettata andasse espunta da quelle «casuali» per cui si chiede l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 della legge 140 del 2003, non perché tale autorizzazione non sia necessaria, bensì perché tale conversazione sarebbe comunque inutilizzabile in quanto «indiretta», alla luce di quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.
  Premesso che il GIP medesimo fa presente che tutte le conversazioni da o per utenze riferibili a Sozzani sono state «automaticamente escluse dalle operazioni di registrazioni ed ascolto» a far data dalla prima seduta della Camera dei deputati, avvenuta il 23 marzo 2018, è lo stesso GIP che perviene a conclusioni diverse per l'intercettazione captata nel periodo tra la data della proclamazione e la prima seduta della Camera, allorquando Sozzani era già deputato a pieno titolo.
  Al riguardo, scrive infatti testualmente il GIP che tale conversazione non può «considerarsi «casuale» o «fortuita» e prosegue affermando che, dal momento che Tolbar «aveva intrattenuto, fino a quel momento numerose conversazioni telefoniche con Diego Sozzani, deve altresì ritenersi che le operazioni di intercettazioni fossero dirette a captare sia le conversazioni del primo che del secondo qualificandosi, Pag. 10quindi, come intercettazioni indirette nei confronti del soggetto già rivestente a tutti gli effetti la carica di parlamentare».
  Tale asserzione del GIP può far comprendere come già dalla data di proclamazione fosse nota la qualità di parlamentare dell'indagato.
  In altri termini, è lo stesso GIP a dichiarare che Sozzani costituiva bersaglio effettivo delle attività di indagine indirettamente indirizzate anche verso Mauro Tolbar.
  Con riferimento all'intercettazione ambientale nell'autovettura in uso a Tolbar, dell'11 gennaio 2019, invece, il GIP perviene a differenti conclusioni, sebbene si tratti, anche in questo caso, di un'intercettazione di una conversazione tra Tolbar e Sozzani.
  Il Giudice ritiene infatti che, poiché l'intercettazione non è telefonica ma ambientale, le modalità dell'intercettazione rendono evidente come «l'attività captativa mirasse a ricercare prove in ordine alle responsabilità di Tolbar e non potesse considerarsi un mezzo per captare indirettamente le conversazioni del parlamentare».
  Afferma infatti il Giudice che «la casualità della captazione deve essere valutata con riguardo non al soggetto con cui il parlamentare interloquisce, bensì al luogo ove è attiva la captazione». Su tali basi «il giudizio non può che ancorarsi ad una dimensione di tipo statistico», richiamando, sotto il profilo soggettivo, il concetto della «non prevedibilità».
  Appare tuttavia difficilmente sostenibile, da un lato, che non fosse casuale l'intercettazione sull'utenza di Tolbar del neo parlamentare Sozzani, il quale era per espressa ammissione del Giudice bersaglio diretto della captazione telefonica avvenuta il 23 marzo 2018; e, dall'altro, che fosse invece fortuita la captazione ambientale avvenuta l'11 gennaio 2019 nell'autovettura di Tolbar, che lo stesso Giudice qualifica più volte nell'ordinanza come «suo amico e stretto collaboratore».
  Di conseguenza, dal momento che Tolbar collaborava a vario titolo con Sozzani (e con suo fratello), non può certo considerarsi imprevedibile o fortuita la presenza del parlamentare nell'auto di un suo collaboratore, non diversamente da quanto si è ritenuto per le conversazioni telefoniche tra i due.
  Passando all'esame dei quattro blocchi di attività di captazione telematica mediante spyware nei confronti di Gioacchino (detto «Nino») Caianiello, occorre svolgere alcune considerazioni ulteriori, sia di metodo sia di merito.
  In via preliminare, peraltro, segnala che, dal punto di vista cronologico, esse avvengono, rispettivamente, il 10 dicembre 2018, l'11 gennaio, il 24 gennaio e il 12 aprile 2019.
  Dal punto di vista del metodo, assume particolare rilevanza le modalità telematiche attraverso le quali vengono effettuate le captazioni e cioè lo spyware, un particolare software inserito nel telefono cellulare, che sostanzialmente diventa come una sorta di microspia «personale».
  Richiama l'attenzione su tale circostanza in quanto, anche in base all'esame dei precedenti, questa appare essere, verosimilmente, la prima occasione in cui la Giunta è chiamata a deliberare su una richiesta di autorizzazione all'utilizzo di captazioni effettuate con siffatti sistemi di indagine.
  Le captazioni con lo spyware appaiono significativamente diverse, dal punto di vista operativo, sia dalle intercettazioni telefoniche sia da quelle ambientali tradizionali.
  Le intercettazioni telefoniche presentano, infatti, una esatta delimitazione temporale e un'individuazione del chiamante e del ricevente, che consente di stabilire che un'intercettazione è indiretta – e rispetto a ciò, potenzialmente non prevedibile – allorquando il parlamentare è colui che riceve la chiamata.
  Le captazioni ambientali sono legate a uno spazio fisico ben determinato, per il quale la casualità della captazione indiretta del parlamentare è da valutarsi, per costante giurisprudenza, in ragione dell’«ingresso accidentale del parlamentare nell'area di ascolto», secondo la locuzione utilizzata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2007, citata dallo Pag. 11stesso GIP nella domanda rivolta alla Camera.
  Le captazioni mediante spyware pongono invece delle problematiche nuove, in sede di applicazione dei criteri individuati dalla Corte costituzionale, su cui in futuro potranno eventualmente rendersi necessari perfezionamenti sia a livello normativo, de iure condendo, sia a livello applicativo, de iure condito, da parte delle stesse Procure mediante l'individuazione di linee guida contenenti criteri per la richiesta di tali intercettazioni, come già avvenuto per quelle tradizionali.
  Segnala inoltre la sostanziale indeterminatezza dei limiti di tempo (all'interno del periodo per cui esse sono disposte dal GIP) e di luogo per tali captazioni che, attraverso il cellulare, sostanzialmente seguono ovunque e senza interruzioni l'intercettato.
  Di conseguenza, diventa difficoltoso, per le finalità del caso di specie, formulare un giudizio di casualità dell'ingresso del parlamentare nell'area di ascolto di un soggetto che potenzialmente è oggetto di un monitoraggio costante, esteso a qualunque ambito della sua vita relazionale.
  Se così è, appare ugualmente difficile ancorare tale giudizio ai criteri di valutazione fin qui seguiti dalla Giunta in modo tale da non rischiare di vanificare la stessa previsione delle prerogative parlamentari di cui all'articolo 68 della Costituzione.
  A tale proposito ricorda che, dopo l'entrata in vigore della legge n. 140 del 2003 e dopo le varie pronunce della Corte costituzionale in materia di intercettazioni, in particolare sulla disciplina di quelle indirette, la Giunta ha svolto la propria attività istituzionale nel solco tracciato dalla giurisprudenza costituzionale.
  I criteri individuati dalla Corte medesima impongono infatti di valutare: a) la tipologia dei rapporti intercorrenti tra il parlamentare e il terzo sottoposto a controllo; b) l'attività criminosa oggetto di indagine; c) il numero di conversazioni intercorse tra il terzo ed il parlamentare; d) l'arco di tempo della captazione; e) il momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare.
  Come riferisce lo stesso Giudice, tali parametri non trovano perfetta applicazione nel caso in esame, rispetto al quale ci si affida al criterio del «luogo ove è attiva la captazione».
  Tuttavia, anche a voler accettare il criterio del locus dell'intercettazione – cosa di per sé opinabile, dal momento che lo strumento di captazione segue la persona, senza essere ancorata ad un luogo specifico – i luoghi nei quali avvengono le conversazioni cui partecipa Sozzani intercettate con lo spyware appaiono essere di frequentazione del parlamentare, oltre che di Caianiello, di modo che non poteva ritenersi imprevedibile la sua presenza.
  A tale proposito, sotto il profilo del merito, occorre ricordare che le quattro sessioni di intercettazione, come detto, comprendono in tutto diciassette conversazioni (rispettivamente sei «attività» per la sessione n. 35, sei nella sessione n. 67, quattro nella sessione n. 80 e una nella sessione n. 158).
  Tuttavia, all'interno delle trascrizioni di due di queste quattro sessioni (la n. 35 e la n. 67) sono presenti anche cinque ulteriori conversazioni alle quali prende parte Sozzani, che non sono oggetto della richiesta di autorizzazione formulata dal Giudice.
  Occorre pertanto precisare che la Giunta è chiamata a pronunciarsi sull'utilizzabilità esclusivamente delle diciannove intercettazioni elencate puntualmente ed esplicitamente nella domanda del Giudice.
  Tanto premesso, si riserva di formulare la proposta alla Giunta nella prossima seduta, anche all'esito del dibattito odierno e delle osservazioni dei colleghi.

  Alfredo BAZOLI (PD) sottolinea la necessità che la Giunta approfondisca puntualmente il profilo della casualità delle intercettazioni, sia in relazione all'impiego di strumenti di captazione nuovi e di vasta portata sia in relazione al rapporto di collaborazione intercorrente tra il parlamentare e l'intercettato.

  Catello VITIELLO (Misto-SI-10VM) osserva che nel caso di specie non si possa Pag. 12parlare di casualità rispetto alle intercettazioni effettuate con modalità telematica, anche considerando che vi sono captazioni ulteriori, di cui non è richiesto l'utilizzo processuale, che sono un possibile indice di fumus persecutionis. Sottolinea infine l'indeterminatezza delle captazioni telematiche mediante tecnologia spyware, che sono da ritenere inutilizzabili, in quanto in grado di vanificare la stessa possibilità di applicazione dell'articolo 6 della legge 140 del 2003.

  Ivan SCALFAROTTO (PD) ricorda la portata ampia dell'articolo 68 della Costituzione, nella lungimirante formulazione scaturita dalla riforma introdotta dalla legge costituzionale n. 3 del 1993. Reputa inoltre opportuno svolgere ulteriori approfondimenti sulla complessa questione, prima che la Giunta sia chiamata a una deliberazione, sia in considerazione del fatto che sono recentemente pervenute le integrazioni documentali richieste all'autorità giudiziaria sia per affrontare le questioni di merito poste dai colleghi che lo hanno preceduto.

  Carlo SARRO (FI) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto, anche con riferimento al richiamo sulla portata innovativa del caso in esame. Sottolinea gli elementi di contraddittorietà che possono inficiare l’iter argomentativo seguito dal giudice nella richiesta; invita a valutare con cautela e prudenza la proposta che sarà formulata dalla relatrice, atteso il valore di precedente che tale deliberazione potrà assumere in futuro; dichiara la disponibilità del gruppo di appartenenza a pervenire rapidamente alla deliberazione.

  Carla GIULIANO (M5S) osserva che occorre evitare di considerare sempre indirette, e perciò non utilizzabili, tutte le intercettazioni in cui è coinvolto un parlamentare, dovendosi valutare sempre quale sia l'obiettivo dell'indagine, che nel caso in esame è un terzo, cioè Nino Caianiello. Il fumus persecutionis va valutato nel più ampio contesto dell'indagine, che è ampia e articolata. Le captazioni telematiche, che pure in generale costituiscono tema da approfondire, vanno valutate anche con riferimento al luogo in cui sono effettuate, che nel caso di specie è sempre sono sempre esercizi commerciali, quali bar e ristoranti, in cui è difficile prevedere chi possano essere gli avventori.

  Catello VITIELLO (Misto-SI-10VM) precisa che era verosimile e perciò prevedibile che l'intercettato, nella sua qualità di coordinatore regionale di un partito politico, potesse interloquire con un parlamentare del territorio, appartenente al medesimo partito. Occorre, pertanto, interrogarsi per capire se l'intercettazione a carico di terzi non sia stato un modo per captare il parlamentare, reale bersaglio dell'atto di indagine.

  Ivan SCALFAROTTO (PD) ribadisce l'esigenza di discutere del caso in esame con riferimento ad un'interpretazione dell'articolo 68 della Costituzione che salvaguardi in modo equilibrato il campo di applicazione delle prerogative parlamentari rispetto agli aspetti, potenzialmente molto invasivi, delle più evolute tecniche investigative.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, nel condividere l'esigenza, da più parti prospettata, di svolgere ulteriori approfondimenti, non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell'esame della domanda in titolo alla prossima seduta.
  A tale proposito, ricorda che, al fine di rispettare il termine regolamentare per l'esame in Giunta, nella prossima settimana si procederà anzitutto alla deliberazione sul Doc. IV, n. 5, che sarà immediatamente trasmessa alla Presidenza della Camera per la calendarizzazione in Assemblea; in secondo luogo, s'intende procedere alla deliberazione sul Doc. IV, n. 4, salvo valutare, per quest'ultimo, l'opportunità di richiedere eventualmente una breve proroga, atteso che la documentazione integrativa è pervenuta nella giornata di ieri e che, data la sua mole, occorre disporre del tempo necessario per un adeguato esame.

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Mercoledì 24 luglio 2019.

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione dei risultati di operazioni di intercettazione nei confronti di Diego Sozzani (Doc. IV, n. 5).
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Giunta riprende l'esame della domanda in titolo, rinviato da ultimo il 17 luglio 2019.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, ricorda che nella scorsa seduta è stata ascoltata la relatrice, on. Bisa, la quale si era riservata di avanzare una proposta nella seduta odierna, all'esito del dibattito e delle osservazioni dei colleghi, previo esame della documentazione integrativa pervenuta la scorsa settimana dall'autorità giudiziaria di Milano.

  Ingrid BISA (Lega), relatrice, segnala, in primo luogo, che tale documentazione integrativa riguarda le operazioni di intercettazione telefonica sull'utenza in uso a Diego Sozzani prima della sua proclamazione a deputato, nonché le operazioni di intercettazione ambientale all'interno dell'autovettura di Mauro Tolbar.
  Rileva che tutti i soggetti coinvolti nelle captazioni erano da tempo sottoposti a indagini e che le captazioni telematiche nei confronti di Caianiello sono prevalentemente effettuate in un bar, cioè un luogo aperto al pubblico. Dagli atti emerge tuttavia che quell'esercizio commerciale era abitualmente frequentato sia dal deputato Sozzani sia dagli altri indagati; di conseguenza non può ritenersi casuale, come prospettato, la presenza in quel luogo del deputato e il suo ingresso nell'area di ascolto del terzo sottoposto ad intercettazione.
  Sottolinea, inoltre, l'importanza di una riflessione di carattere generale sull'impiego delle captazioni telematiche mediante il cosiddetto Trojan; l'impossibilità di determinare preventivamente le coordinate di spazio e di tempo di tali captazioni rischia infatti di portare a giudizi ambivalenti sulle condizioni del loro utilizzo.
  Infine, dalla documentazione integrativa emerge chiaramente la consapevolezza da parte degli inquirenti che Sozzani era in procinto di assumere lo status di deputato subito dopo le elezioni del 4 marzo 2018. Il 23 marzo seguente, data di inizio della nuova legislatura, viene infatti revocato il decreto che disponeva le intercettazioni telefoniche nei suoi confronti.
  In conclusione, propone di negare l'autorizzazione richiesta con riferimento all'utilizzazione di tutti i risultati di operazioni di intercettazione elencati nella domanda avanzata dal Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano nei confronti di Diego Sozzani.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, chiede se vi siano interventi.

  Catello VITIELLO (Misto-SI-10VM) concorda con la proposta della relatrice, sottolineando che l'impiego estensivo delle attività di captazione all'interno delle indagini di polizia giudiziaria, anche a scapito dei tradizionali sistemi investigativi, richiede un rigoroso vaglio da parte della Giunta dei limiti di ammissibilità di queste e della sussistenza del fumus persecutionis.

  Alfredo BAZOLI (PD) invita a concentrare i lavori della Giunta esclusivamente sui suoi compiti istituzionali, che certamente non comportano un sindacato di merito sull'operato dell'autorità giudiziaria.
  Rileva, peraltro, che la domanda del Giudice appare argomentata in modo rigoroso dal punto di vista logico-giuridico.
  Fa presente, tuttavia, che le captazioni per via telematica con il sistema del cosiddetto Trojan, rese possibili dall'avanzare della tecnologia e recentemente potenziate, richiedono un esame approfondito, anche in ragione del valore di precedente che potrà assumere la deliberazione odierna, delle circostanze e delle modalità con cui esse vengono effettuate.Pag. 14
  Tali modalità non possono entrare in conflitto con le garanzie costituzionali riconosciute al parlamentare, in particolar modo allorquando questi rivesta la qualità di indagato nel medesimo procedimento nel cui ambito le intercettazioni sono state effettuate presso terzi. Occorre infatti tenere presente tale circostanza per valutare scrupolosamente l'asserita casualità dell'ingresso del parlamentare nell'area di ascolto delle investigazioni.
  Sebbene le captazioni non fossero preordinate all'intercettazione del parlamentare, era verosimile, e quindi prevedibile, l'ingresso del deputato nell'area di ascolto, atteso il rapporto di collaborazione esistente tra gli interlocutori. È pertanto difficile considerare fortuite tali captazioni, alla luce di quanto previsto dalla legge n. 140 del 2003 e dalla giurisprudenza costituzionale. Le considerazioni di carattere statistico, fondate sul fatto che la captazione indiretta di Sozzani sia soltanto una all'interno di una moltitudine di intercettazioni effettuate nell'autovettura di Tolbar, non rendono infatti, di per sé stesse, casuale o fortuita tale intercettazione.
  Preannuncia il voto favorevole del gruppo di appartenenza sulla proposta della relatrice.

  Carlo SARRO (FI) esprime apprezzamento per il lavoro dalla relatrice, della quale condivide pienamente le conclusioni.
  Sottolinea, ai fini del giudizio che la Giunta è chiamata a formulare, la necessità di valutare con particolare rigore la circostanza che il deputato Sozzani fosse già sottoposto a indagini e che fosse bersaglio diretto di attività investigative già prima di assumere la carica di deputato.
  Preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta della relatrice.

  Gianluca VINCI (Lega) ritiene necessario salvaguardare scrupolosamente le garanzie previste dall'articolo 68 della Costituzione, che rischiano di essere vanificate dagli ambiti di applicazione, potenzialmente indeterminati, dei mezzi di indagine introdotti dalle nuove tecnologie.
  Preannuncia, pertanto, anche alla luce delle precedenti deliberazioni della Giunta, il voto favorevole del gruppo di appartenenza sulla proposta della relatrice.

  Carla GIULIANO (M5S), pur condividendo l'esigenza di approfondire il tema dei limiti dell'applicazione delle captazioni telematiche mediante Trojan – su cui in ragione della loro novità ancora non si è formata una consolidata giurisprudenza – ritiene che le prospettazioni contenute nella domanda del Giudice siano fondate e correttamente argomentate.
  L'analisi della documentazione porta a ritenere che si tratti di intercettazioni casuali o fortuite, svolte peraltro nell'ambito di indagini per reati molto gravi.
  Le modalità di effettuazione dimostrano, anche in base a parametri statistici, l'assenza di un orientamento delle attività investigative preordinato a intercettare il parlamentare, che nella memoria difensiva presentata, peraltro, dichiara di non essere legato da rapporti di collaborazione professionale a Mauro Tolbar.
  Preannuncia il voto contrario del gruppo di appartenenza sulla proposta della relatrice.

  Ivan SCALFAROTTO (PD) richiama l'attenzione sugli elementi di novità insiti nella vicenda sottoposta all'attenzione della Giunta e sul conseguente valore di precedente che la deliberazione odierna potrà assumere.
  Ribadisce l'esigenza di approfondire il tema del rapporto tra le nuove tecniche investigative – che seguono potenzialmente ovunque l'obiettivo delle captazioni – e le garanzie del parlamentare, con riferimento non solo alle immunità personali, ma anche a quelle della sede parlamentare.
  Auspica che la giurisprudenza costituzionale possa in futuro fornire criteri di valutazione e orientamenti interpretativi utili per lo svolgimento dei compiti istituzionali della Giunta.

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  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, non essendovi altri interventi, pone in votazione la proposta unitaria della relatrice, nel senso del diniego dell'autorizzazione all'utilizzazione dei risultati di operazioni di intercettazione nei confronti del deputato Diego Sozzani, così come contenuti nella domanda in titolo.

  La Giunta, a maggioranza, approva la proposta della relatrice, la quale predisporrà il relativo documento per l'Assemblea.