Doc. IV, N. 3-A

RELAZIONE
DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

(Relatore: DELMASTRO DELLE VEDOVE)

sulla

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI E COMUNICAZIONI

nei confronti del senatore Roberto MARTI (deputato all'epoca dei fatti)

nell'ambito del procedimento penale
n. 10482/18 RGNR - n. 10135/18 RG GIP

PERVENUTA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI PRESSO IL TRIBUNALE DI LECCE

l'11 febbraio 2019

Presentata alla Presidenza il 24 aprile 2019

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   Onorevoli Colleghi ! – La Giunta per le autorizzazioni riferisce su una domanda di autorizzazione all'utilizzazione delle conversazioni telefoniche oggetto di intercettazioni su utenze di terzi, conversazioni alle quali ha preso parte il senatore Roberto Marti, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale n. 10482/18 RGNR – n. 10135/18 RG GIP, pervenuta alla Camera dei deputati l'11 febbraio 2019 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce e deferita alla Giunta in data 12 febbraio 2019.
  La Giunta ha dedicato all'esame della richiesta le sedute del 20 e 27 febbraio, del 6 marzo e del 10 e 17 aprile 2019; per completezza, alla presente relazione si allegano i resoconti delle citate sedute.
  Con riferimento a tale richiesta, già in sede di annuncio della sua assegnazione alla Giunta è stato rilevato, alla luce dei precedenti in materia, che si poneva la questione pregiudiziale relativa al riparto di competenze tra Camera e Senato relativamente all'applicazione dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, in base al quale il giudice per le indagini preliminari, qualora ritenga necessario utilizzare le intercettazioni riguardanti terzi alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, richiede «l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate».
  La questione attiene alla competenza a trattare le richieste relative a deputati in carica per fatti commessi allorquando ricoprivano la carica di senatore, e viceversa; essa è stata oggetto di ampia discussione durante la XVII legislatura, in particolare nel 2013, in occasione dell'esame di un caso relativo al senatore Verdini, deputato all'epoca dei fatti, in cui l'Autorità giudiziaria di Roma aveva indirizzato la richiesta a entrambe le Camere (Doc. IV, n. 2 Camera e Doc. IV, n. 2 Senato).
 La questione del riparto di competenze tra i due rami del Parlamento fu quindi affrontata dalle omologhe Giunte della Camera e del Senato, attraverso contatti informali, atteso che i precedenti non erano del tutto univoci, anche se ampiamente prevalenti nel senso della competenza della Camera di attuale appartenenza del parlamentare.
 Si pervenne pertanto ad una soluzione condivisa, sia nel merito sia nella procedura, in cui fu il Senato ad affermare il proprio titolo a deliberare, sulla base del principio secondo il quale la trattazione di richieste di autorizzazione ex articolo 68, terzo comma, della Costituzione, nei confronti di un parlamentare che all'epoca dei fatti era in carica presso l'altro ramo del Parlamento è da svolgere presso la Camera a cui egli appartiene attualmente, al momento cioè della richiesta, e non presso la Camera di appartenenza all'epoca dei fatti (cfr. in particolare il resoconto della Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato del 22 ottobre 2014 e quello della Giunta per le autorizzazioni della Camera del 23 ottobre 2014).
 In seguito, il medesimo principio fu pacificamente ribadito, sempre durante la XVII legislatura, in due casi analoghi, entrambi relativi al sen. Milo (Doc. IV, n. 5 e Doc. IV, n. 15 Camera; Doc. IV, n. 6 e Doc. IV, n. 12 Senato) in cui la richiesta si riferiva ad intercettazioni effettuate quando questi era deputato.
  Su tale base, in sede di discussione del Doc. IV, n. 3, relativo al sen. Marti, in seno alla Giunta è emerso un orientamento, largamente condiviso, volto a confermare Pag. 3l'interpretazione dell'articolo 6, comma 2, della legge citata, concordemente affermata e ribadita nella scorsa legislatura, in base alla quale la competenza è della Camera di attuale appartenenza del parlamentare.
  Militano in tal senso una pluralità di argomentazioni, già messe in evidenza nella scorsa legislatura.
  Anzitutto, il tenore letterale dell'articolo 68, commi secondo e terzo, della Costituzione è chiaro nello stabilire che «Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
  Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza
».
  Da tale punto di vista, è evidente che la norma in esame disciplina una prerogativa dell'Assemblea di attuale appartenenza del parlamentare, collegata all'inviolabilità di un suo componente che, se fosse lesa, rischierebbe di ledere l'integrità e il processo di formazione della volontà dell'Assemblea in cui è presente. Non si tratta cioè di un privilegio del singolo in quanto membro del Parlamento, bensì di un presidio dell'organo parlamentare la cui ragion d'essere è appunto nella tutela della sua composizione attuale e del quorum strutturale dell'Assemblea; coerentemente, del resto, non è ammessa la rinuncia volontaria alla guarentigia costituzionale da parte del singolo parlamentare.
  Inoltre, il comma 4 dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 prevede, in caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene, la possibilità di rinnovare la richiesta presentandola alla Camera competente all'inizio della legislatura successiva. È perciò evidente che, assumendo che la competenza si radica nell'organo cui il parlamentare appartiene al momento del «fatto», non sarebbe certo possibile alcun mutamento della Camera competente e dunque la richiesta dovrebbe essere sempre ripresentata allo stesso ramo del Parlamento.
  Peraltro, una diversa lettura della disposizione dell'articolo 6, comma 2, volta a privilegiare la competenza del ramo del Parlamento cui il parlamentare «apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate», renderebbe superflua la locuzione legislativa nella parte in cui si riferisce alla «Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene».
  Infine, occorre rilevare che sul punto non vi è giurisprudenza della Corte costituzionale, aderente al caso concreto, che possa soccorrere nella questione interpretativa.
  La sentenza n. 252 del 1999, spesso richiamata, era infatti relativa al riparto di competenze nella diversa materia dell'insindacabilità per le opinioni espresse, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, e non del secondo e terzo comma, come nel caso di specie. Inoltre, essa è stata emanata in un momento anteriore all'entrata in vigore della legge n. 140 del 2003, che disciplina per la prima volta la materia in modo organico, in sede di attuazione della previsione costituzionale.
  Delle risultanze del dibattito, come convenuto nella seduta della Giunta del 20 febbraio 2019, è stato informato il Presidente della Camera, rimettendo alla sua valutazione l'opportunità di nuove interlocuzioni tra Camera e Senato sul tema del riparto di competenze tra i due rami del Parlamento nella materia delle richieste di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, atteso che un caso analogo è in corso di discussione al Senato. Nella seduta del 6 marzo 2019, poi, la Giunta è stata informata che il Presidente della Camera ha comunicato di aver prospettato alla Presidente del Senato gli orientamenti emersi. Successivamente, sono intervenuti contatti informali tra le Pag. 4presidenze delle omologhe Giunte, in cui sono stati illustrati i precedenti alla Camera e al Senato sulla materia.
 Nell'approssimarsi della scadenza del termine di cui all'articolo 18 del Regolamento della Camera, già nelle more prorogato, l'Ufficio di Presidenza della Giunta, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione del 17 aprile ha pertanto convenuto che – ferma restando l'esigenza di proseguire le interlocuzioni in materia tra la Camera e il Senato, nel rispetto della reciproca autonomia – la Giunta concludesse l'esame della domanda relativa al sen. Marti, portando a termine il proprio compito tempestivamente, a garanzia del rispetto della leale collaborazione istituzionalmente dovuta nei confronti dell'Autorità Giudiziaria.
  Tanto premesso, nella seduta del 17 aprile 2019, la Giunta ha deliberato, a larghissima maggioranza, di proporre all'Assemblea di dichiarare l'incompetenza della Camera dei deputati rispetto al caso al proprio esame, con conseguente restituzione degli atti all'autorità giudiziaria per l'eventuale trasmissione della richiesta di autorizzazione in questione al Senato della Repubblica.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, relatore.

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ALLEGATO

Estratto dei resoconti sommari delle sedute della Giunta per le autorizzazioni del 13, 20 e 27 febbraio, 6 marzo e 10 e 17 aprile 2019.

Mercoledì 13 febbraio 2019.

Comunicazioni del presidente.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, comunica che è stata trasmessa ieri la lettera del Presidente della Camera che deferisce alla Giunta una nuova domanda di autorizzazione ad acta.
  Con nota pervenuta l'11 febbraio 2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha inviato alla Presidenza della Camera una domanda di autorizzazione all'utilizzazione delle conversazioni telefoniche oggetto di intercettazioni su utenze di terzi, alle quali ha preso parte il senatore Roberto Marti, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale n. 10482/18 RGNR – n. 10135/18 RG GIP. Copia della domanda è stata stampata e distribuita (doc. IV, n. 3).
  Rileva in via preliminare che si tratta di un caso che rientra nel delicato tema del riparto di competenze tra i due rami del Parlamento in ordine a richieste di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, terzo comma della Costituzione. Si tratta in particolare della competenza a esaminare le richieste relative a deputati in carica per fatti commessi allorquando ricoprivano la carica di senatore e viceversa.
  La questione riguarda l'applicazione dell'articolo 6 della legge 140 del 2003, ed è stata già oggetto di discussione durante la scorsa legislatura; segnala inoltre che un caso analogo è attualmente in corso di trattazione al Senato.
  Reputa pertanto opportuno svolgere un approfondimento sui precedenti nonché acquisire informazioni, in spirito di leale collaborazione istituzionale, sugli indirizzi interpretativi adottati in questa legislatura presso l'omologa Giunta del Senato.

  Alfredo BAZOLI (PD) chiede chiarimenti sul caso in esame presso la Giunta del Senato e sugli orientamenti ivi emersi.

  Eugenio SAITTA (M5S) si associa alla richiesta.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, precisa che si tratta di una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche nei confronti del senatore Luigi Cesaro, deputato all'epoca dei fatti, su cui la omologa Giunta del Senato ha recentemente deliberato di proporre all'Assemblea di dichiarare l'incompetenza del Senato medesimo rispetto al caso in esame, con conseguente restituzione degli atti all'autorità giudiziaria per l'eventuale trasmissione della richiesta di autorizzazione in questione alla Camera dei deputati.

  Gianluca VINCI (Lega) nel richiamare alcuni orientamenti giurisprudenziali della Corte costituzionale conformi all'indirizzo espresso dalla Giunta del Senato, concorda sull'opportunità di una disamina preliminare dei precedenti delle Giunte dei due rami del Parlamento.

  Carlo SARRO (FI) concorda sull'opportunità di un approfondimento adeguato alla delicatezza della questione, invitando a pervenire alla definizione di un canone interpretativo dell'articolo 6 della legge 140 del 2003 che, a prescindere dai casi specifici, possa essere adottato come principio condiviso, valido in modo univoco per il futuro.

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  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, si riserva di svolgere i richiesti approfondimenti e di informarne la Giunta in occasione della prossima seduta, che sarà convocata per mercoledì 20 febbraio.

Mercoledì 20 febbraio 2019.

Seguito delle comunicazioni del Presidente su una domanda di autorizzazione ai sensi del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, ricorda che l'ordine del giorno della seduta odierna reca il seguito delle comunicazioni sulla richiesta di autorizzazione, proveniente dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce, all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche e comunicazioni nei confronti del senatore Roberto MARTI, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 3), ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003.
  Al riguardo, rileva che al Senato è in corso di discussione un caso analogo, atteso che il 23 gennaio scorso l'omologa Giunta del Senato ha infatti concluso l'esame del doc. IV, n. 1, riguardante il senatore Luigi Cesaro, nei cui confronti l'autorità giudiziaria di Napoli ha avanzato una richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni captate in epoca in cui egli rivestiva la carica di deputato. Come convenuto nella scorsa seduta, illustra pertanto alla Giunta i precedenti della Camera e del Senato in ordine al riparto di competenze tra i due rami del Parlamento in sede di applicazione dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, richiamando in particolare un caso, verificatosi durante la scorsa legislatura, in cui l'Autorità giudiziaria aveva indirizzato la richiesta di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni nei confronti del senatore Verdini, deputato all'epoca dei fatti, a entrambe le Camere. In quell'occasione, a seguito di contatti informali tra le omologhe Giunte dei due rami del Parlamento, si era pervenuti ad una soluzione condivisa, in base alla quale il Senato affermò la propria competenza.
  Formula quindi osservazioni di ordine giuridico in merito all'interpretazione dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, anche alla luce delle considerazioni contenute nella relazione con cui la Giunta del Senato propone all'Assemblea di dichiarare l'incompetenza del Senato sul Doc. IV, n. 1, «con conseguente restituzione degli atti all'autorità giudiziaria per l'eventuale trasmissione della richiesta di autorizzazione in questione alla Camera dei deputati».
  Si riserva infine di informare il Presidente della Camera in merito alle questioni connesse all'argomento in esame e alle risultanze del dibattito in Giunta.

  Alfredo BAZOLI (PD), nel segnalare la necessità di ulteriori approfondimenti, propedeutici all'esame dell'argomento all'ordine del giorno, chiede chiarimenti sul tema del riparto di competenze tra le Camere in sede di attuazione della legge n. 140 del 2003.

  Francesco Paolo SISTO (FI) sottolinea l'esigenza di pervenire, dopo i necessari approfondimenti della questione, anzitutto ad una deliberazione della Giunta, di cui informare quindi la Presidenza della Camera.

  Mario PERANTONI (M5S) condivide l'opportunità di una tempestiva informazione della Presidenza della Camera, allo scopo di prevenire potenziali conflitti derivanti da interpretazioni difformi della medesima norma da parte dei due rami del Parlamento.

  Gianluca VINCI (Lega) chiede chiarimenti in merito ai precedenti richiamati dal Presidente.

  Roberto CATALDI (M5S) conviene sull'esigenza di un'interpretazione dell'articolo 6 della legge 140 del 2003 che consenta di individuare il giudice naturale in modo univoco, atteso che la formulazione attuale della norma presenta profili di ambiguità.

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  Catello VITIELLO (Misto) condivide la necessità di un approfondimento, atteso che la cognizione del giudice naturale presuppone certezza giuridica.

  Carlo SARRO (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti sull’iter del Doc. IV, n. 1 del Senato. Nel richiamare i precedenti e la giurisprudenza costituzionale, sottolinea l'opportunità che la Giunta svolga preventivamente adeguati approfondimenti al riguardo.

  Eugenio SAITTA (M5S) prospetta l'opportunità di avviare tempestivamente un'interlocuzione con il Senato, previo consenso della Presidenza della Camera.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, fornisce i chiarimenti richiesti e comunica che informerà la Presidenza della Camera delle risultanze della seduta odierna. Si riserva inoltre di proseguire, nella prossima seduta, sia l'esame dell'argomento odierno sia l'esame della richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità di cui al Doc. IV-ter, n. 12, per il quale i deputati Dalila Nesci e Paolo Parentela saranno invitati a fornire i chiarimenti che riterranno opportuni, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, così come convenuto nella seduta del 13 febbraio scorso.

Mercoledì 27 febbraio 2019.

Sui lavori della Giunta.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, con riferimento all'esame del Doc. IV, n. 3 riguardante il sen. Marti, deputato all'epoca dei fatti, avverte i colleghi che – come convenuto – ha informato il Presidente della Camera delle risultanze del dibattito svoltosi nella scorsa seduta, rimettendo alla sua valutazione l'opportunità di nuove interlocuzioni tra Camera e Senato sul tema del riparto di competenze tra i due rami del Parlamento nella materia delle richieste di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, anche alla luce della recente deliberazione dell'omologa Giunta del Senato sul Doc. IV, n. 1, anch'esso riguardante un senatore, deputato all'epoca dei fatti.
  Ricorda altresì che è stato fornito il materiale di documentazione relativo ai precedenti parlamentari, predisposto a cura degli uffici.
  Si riserva pertanto di convocare la Giunta per l'esame del Doc. IV, n. 3 alla luce delle indicazioni che perverranno dalla Presidenza della Camera.

Mercoledì 6 marzo 2019.

Sui lavori della Giunta

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, con riferimento al Doc. IV, n. 3, relativo al sen. Marti, deputato all'epoca dei fatti, informa la Giunta che il Presidente della Camera ha comunicato, in risposta alla lettera inviata all'esito della seduta del 20 febbraio 2019, di aver prospettato alla Presidente del Senato l'opportunità di avviare nuove interlocuzioni tra i due rami del Parlamento sul tema del riparto di competenze nella materia delle richieste di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione. Nelle more delle determinazioni del Senato, avverte i colleghi che nella prossima settimana sarà convocato l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per definire il calendario dei lavori, anche ai fini della richiesta di proroga per l'esame del Doc. IV, n. 3, in vista della prossima scadenza del termine regolamentare.

Mercoledì 10 aprile 2019.

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche e comunicazioni nei confronti del senatore Roberto Marti, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 3).
(Esame e rinvio).

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente e relatore, comunica che l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'esame del Doc. IV, n. 3, relativo ad una richiesta di autorizzazione avanzata dal Pag. 8Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce, ai fini dell'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche e comunicazioni nei confronti del senatore Roberto Marti, risalenti all'epoca in cui Marti rivestiva la carica di deputato.
  Ricorda che ha informato la Giunta dell'assegnazione di tale domanda in occasione della seduta del 13 febbraio scorso, segnalando che, alla luce dei precedenti in materia, con riferimento ad essa si poneva la questione pregiudiziale relativa al riparto di competenze tra Camera e Senato relativamente all'applicazione dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003.
  Nella successiva seduta del 20 febbraio ha fornito alla Giunta elementi di approfondimento sul tema del riparto di competenze, illustrando i precedenti formatisi nella scorsa legislatura anche a seguito di interlocuzioni con il Senato.
  Nelle sedute del 27 febbraio e del 6 marzo ha poi riferito alla Giunta dei contatti intercorsi con la Presidenza della Camera in merito all'opportunità di avviare nuove interlocuzioni tra i due rami del Parlamento sul tema del riparto di competenze nella materia delle richieste di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.
  Avverte che è prossimo alla scadenza il termine, già prorogato, per riferire all'Assemblea e che pertanto la Giunta è chiamata a completare l'esame della domanda pervenuta da parte del tribunale di Lecce.
  Ricorda a tale proposito che l'orientamento finora emerso è in senso conforme ai precedenti più recenti, anche in ragione delle interlocuzioni della scorsa legislatura tra la Camera e il Senato, che hanno portato alla definizione di un criterio applicativo dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, ampiamente condiviso a suo tempo, volto ad affermare la competenza della Camera di attuale appartenenza del parlamentare.
  Nel caso relativo al senatore Marti, quindi, la Giunta potrebbe deliberare di proporre all'Assemblea di dichiarare la propria incompetenza con conseguente restituzione degli atti all'autorità giudiziaria richiedente.
  Ricorda quindi le principali argomentazioni a sostegno di tale tesi, soffermandosi in particolare sul tenore letterale dell'articolo 68 della Costituzione, che è chiaro nello stabilire che «Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza».
  Sottolinea che la norma in esame non attribuisce un privilegio al singolo in quanto membro del Parlamento, bensì fornisce un presidio all'organo parlamentare la cui ragion d'essere è appunto nella tutela dell'integrità della sua composizione in ogni forma.
  Fa presente infine che la sentenza della Corte costituzionale n. 252 del 1999, talvolta richiamata, è relativa al riparto di competenze nella diversa materia dell'insindacabilità per le opinioni espresse, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, e non del secondo comma, come nel caso di specie. Inoltre, si tratta di una sentenza emanata in un momento anteriore all'entrata in vigore della legge n. 140 del 2003.
  Alla luce di quanto esposto, invita tutti i colleghi a compiere gli opportuni e necessari approfondimenti in vista della prossima seduta, che si riserva di convocare quanto prima per la discussione finale e il voto.

Mercoledì 17 aprile 2019.

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche e comunicazioni nei confronti del senatore Roberto Marti, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 3).
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 10 aprile 2019.

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  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente e relatore, comunica, che all'ordine del giorno della seduta odierna è inserito il seguito dell'esame del Doc. IV, n. 3, relativo ad una richiesta di autorizzazione avanzata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce, ai fini dell'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche e comunicazioni nei confronti del senatore Roberto Marti, deputato all'epoca dei fatti.
  Ricorda che nella scorsa seduta ha fornito un'ampia panoramica delle questioni affrontate e della discussione svolta, con particolare riguardo al tema del riparto di competenze tra Camera e Senato in materia di richieste ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.
  Come convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, testé svoltasi, la Giunta è chiamata a deliberare sulla proposta che il presidente, in qualità di relatore, ha già illustrato, nel senso di proporre all'Assemblea di dichiarare la propria incompetenza, con conseguente restituzione degli atti all'autorità giudiziaria richiedente, ferme restando le valutazioni della Presidenza della Camera in ordine al seguito in Assemblea, anche alla luce delle interlocuzioni avviate con il Senato. Auspica infatti che i due rami del Parlamento possano giungere ad una soluzione condivisa in merito all'interpretazione dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003 prima della deliberazione delle rispettive Assemblee sulle domande dell'autorità giudiziaria diverse, ma che obiettivamente vertono sulla stessa materia.
  Prega i colleghi di intervenire per dichiarazione di voto.

  Alfredo BAZOLI (PD) osserva che, ferma restando l'autonomia di giudizio delle Camere, anche per il tramite delle rispettive Giunte, l'interpretazione che appare più aderente al testo della legge n. 140 del 2003 sembra essere quella prospettata nella relazione del presidente, conformemente ai precedenti specifici più recenti.

  Francesco Paolo SISTO (FI), richiamando la giurisprudenza costituzionale, sottolinea l'opportunità di individuare un canone ermeneutico condiviso tra le due Camere, che consenta di risolvere preventivamente potenziali conflitti, i quali potrebbero determinare ingiustificate dilatazioni dei tempi e, con ciò, arrecare potenziale pregiudizio all'attività della magistratura, che, piuttosto, va agevolata in spirito di leale collaborazione istituzionale. A tal fine auspica che le Presidenze delle Camere possano essere invitate a promuovere le opportune intese, anche prima della deliberazione della Giunta.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente e relatore, fa presente la necessità che la Giunta pervenga oggi a una deliberazione, essendo ormai trascorso il termine, già prorogato, di cui all'articolo 18 del Regolamento della Camera.
  Rileva, infatti, che la Giunta del Senato si è già pronunciata sull'analogo caso al suo esame e che le Presidenze delle Camere sono state tempestivamente messe a parte delle questioni interpretative sottese all'esame della domanda in titolo. Si riserva, comunque, di segnalare nuovamente alla Presidenza della Camera l'opportunità di una prosecuzione delle interlocuzioni tra i due rami del Parlamento.

  Ivan SCALFAROTTO (PD), nel concordare col collega Bazoli, si sofferma sul dato testuale della legge n. 140 del 2003, che depone a favore dell'interpretazione già emersa nella scorsa legislatura e che appare oggi largamente condivisa dai colleghi della Giunta. Auspica che la Giunta, pertanto, pervenga quanto prima alla deliberazione.

  Alfredo BAZOLI (PD), nuovamente intervenendo, osserva che la giurisprudenza costituzionale richiamata si riferisce alla materia dell'insindacabilità e che essa si è sostanzialmente formata in un tempo antecedente all'entrata in vigore della legge n. 140 del 2003.

  Gloria VIZZINI (M5S), nel concordare in ordine all'interpretazione prevalente Pag. 10emersa in seno alla Giunta, formula osservazioni in merito alle modalità applicative della previsione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge n. 140 del 2003.

  Catello VITIELLO (Misto) condivide le considerazioni sul metodo di lavoro espresse dal collega Sisto; nel merito, richiamando anch'egli la giurisprudenza costituzionale nonché la necessità di salvaguardare la funzione parlamentare e non la persona che la esercita, concorda sull'opportunità di pervenire a una deliberazione nel senso proposto dal relatore e di rendersi al contempo disponibili a proseguire, in chiave di leale collaborazione istituzionale, le interlocuzioni con il Senato, anche mediante incontri tra le omologhe Giunte.

  Carlo SARRO (FI) esprime apprezzamento per tutti i contributi forniti alla discussione in una materia tanto delicata, atteso che la norma in questione presenta evidentemente dei margini di incertezza nell'interpretazione.
  Ritiene che la ratio prevalente della norma costituzionale di cui all'articolo 68, commi secondo e terzo, risieda nella tutela della funzione parlamentare, a presidio del quorum strutturale che deve essere sempre garantito alle assemblee; osserva che, proprio per tale motivo, non è ammessa la rinuncia volontaria alle guarentigie costituzionali da parte del singolo parlamentare. Concorda con il collega Sisto sull'opportunità che prosegua il confronto tra i due rami del Parlamento in tale materia; al contempo, condivide l'esigenza, rappresentata dal presidente, che la Giunta porti a termine tempestivamente il proprio compito istituzionale.
  Preannunzia, pertanto, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole alla relazione del presidente.

  Gianluca VINCI (Lega) esprime condivisione, anche a nome del Gruppo di appartenenza, sulle osservazioni di merito formulate dal collega Bazoli. Ferma restando l'autonomia dell'altro ramo del Parlamento, la cui Assemblea peraltro non si è ancora pronunciata sull'analogo caso ivi pendente, auspica che la Giunta pervenga quanto prima alla deliberazione, in senso conforme alla proposta del presidente.

  Eugenio SAITTA (M5S) dichiara, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole sulla proposta del presidente.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente e relatore, essendosi conclusi gli interventi per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta, da lui avanzata in qualità di relatore, di restituzione degli atti all'autorità giudiziaria richiedente per incompetenza.

  La Giunta approva a maggioranza la proposta, che sarà illustrata nel documento che verrà predisposto per l'Assemblea.