Doc. IV, N. 2-A

RELAZIONE
DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

(Relatore: CASSINELLI)

sulla

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE

nei confronti del deputato Alessandro PAGANO e di Angelo ATTAGUILE (deputato all'epoca dei fatti)

nell'ambito del procedimento penale
n. 235/2018 RGNR - n. 372/2018 RG GIP

PERVENUTA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI PRESSO IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

il 24 ottobre 2018

Presentata alla Presidenza l'11 dicembre 2018

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   Onorevoli Colleghi ! – La Giunta per le autorizzazioni riferisce su una domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche nei confronti del deputato Alessandro Pagano c di Angelo Attaguile, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale n. 235/2018 RGNR. (Doc. IV, n. 2).
  La domanda in titolo è pervenuta il 24 ottobre 2018 da parte del Tribunale di Termini Imerese. La richiesta riguarda l'autorizzazione all'utilizzo processuale di sei intercettazioni captate tra il 17 giugno e il 9 ottobre 2017. Cinque di esse riguardano conversazioni tra Salvatore (detto Salvino) Caputo e Alessandro Pagano; l'ultima riguarda una conversazione tra il medesimo Salvatore Caputo e Angelo Attaguile.
  Nel procedimento 235/2018 il deputato Alessandro Pagano e l'ex deputato della XVII legislatura Angelo Attaguile sono indagati per concorso aggravato nel reato di «attentati contro i diritti politici del cittadino», previsto dall'articolo 294 del codice penale, in base al quale «chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni».
  Il reato sarebbe stato commesso in occasione dell'individuazione delle candidature per la formazione delle liste del movimento politico «Noi per Salvini» in vista delle elezioni regionali siciliane del 5 novembre 2017.
  Secondo le prospettazioni degli inquirenti, in quella circostanza Alessandro Pagano e Angelo Attaguile determinavano in Caputo Salvatore, Caputo Mario e Vercio Benito il proposito di associare alla candidatura di Caputo Mario il falso appellativo di «Salvino», con cui era conosciuto invece il fratello Salvatore, fingendo che il candidato fosse quest'ultimo e non Caputo Mario; a tal fine promettevano a Caputo Salvatore che, se avesse accettato, lo avrebbero candidato alle elezioni successive e gli avrebbero conferito un incarico di maggior prestigio all'interno del partito.
  Caputo Salvatore risultava infatti incandidabile e il mancato accoglimento dell'istanza di riabilitazione, a ridosso del termine di scadenza per la presentazione delle candidature alle elezioni regionali siciliane, determinava il proposito di proporre agli elettori quello che il giudice ha definito un « aliud pro alio», travisando in un certo qual modo chi fosse l'effettivo candidato, con ciò ingannando i cittadini nell'esercizio del loro diritto di voto.
  Dalla lettura del fascicolo emerge peraltro che il Gip ha riqualificato il fatto alla stregua dell'articolo 294 del codice penale, dopo che l'incolpazione era stata inizialmente formulata dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, recante il Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali. L'articolo 87 prevede infatti che: «Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione da sei Pag. 3mesi a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000». La riqualificazione del titolo di reato è derivata dunque dalla constatazione dell'assenza, nel caso in esame, dell'uso della violenza, che è elemento costitutivo della citata fattispecie prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960. La previsione dell'articolo 294 del codice penale contempla invece l'elemento dell'inganno, apparso più corrispondente alla realtà dei fatti nella prospettazione del Gip.
  Quest'ultimo ha inoltre precisato, nell'ordinanza con cui si chiede alla Camera dei deputati l'autorizzazione all'utilizzazione di intercettazione di conversazioni telefoniche, che il procedimento n. 237/2018 RGNR costituisce uno stralcio da altro procedimento principale (n. 1599/2017 RGNR), in cui lo stesso Caputo Salvatore risulta indagato insieme ad altri soggetti in ordine al reato di associazione per delinquere finalizzato alla commissione dei reati di cui agli articoli 86 del decreto del Presidente della Repubblica 570 del 1960 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 361 del 1957.
  Al riguardo, è opportuno segnalare che, secondo quanto dichiarato dal giudice, i«gravi indizi di colpevolezza si traggono essenzialmente dal contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali disposte nell'ambito del procedimento principale», poi confluite in quello in esame.
  Per tale ragione, la Giunta ha convenuto sull'opportunità di ampliare la documentazione a disposizione per lo svolgimento del proprio compito istituzionale.
  Nella seduta del 31 ottobre, la Giunta ha infatti deliberato di richiedere all'autorità giudiziaria di poter disporre del fascicolo integrale degli atti del procedimento, che sono pervenuti con distinti invii il 6 e il 23 novembre scorsi.
  In data 15 novembre si è quindi proceduto all'audizione degli interessati, invitati ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera a rendere i chiarimenti ritenuti opportuni. In tale occasione, il deputato Pagano e l'ex deputato Attaguile hanno altresì depositato agli atti della Giunta altra documentazione da essi formata o acquisita.
  In particolare, l'onorevole Pagano ha prodotto l'ordinanza del tribunale di Palermo, emessa in sede di giudizio di riesame, con cui è stata annullata la misura cautelare degli arresti domiciliari per Salvino Caputo nell'ambito del medesimo procedimento per il reato di cui all'articolo 294 del codice penale, per il quale Pagano stesso è indagato insieme ad Attaguile ed altri.
  Al riguardo, è importante sottolineare che il tribunale del riesame ha rilevato la mancanza dell'elemento oggettivo del reato, ritenendo la condotta del Caputo inidonea causalmente a determinare l'evento di reato. A maggior ragione, pertanto, tale inidoneità dovrebbe valere per coloro i quali – Pagano e Attaguile – avrebbero «istigato» tale condotta del Caputo.
  In data 20 novembre la Giunta ha poi convenuto all'unanimità di richiedere al Presidente della Camera, conformemente ai precedenti, una proroga del termine di trenta giorni per riferire all'Assemblea, previsto dall'articolo 18 del Regolamento della Camera, per l'esame del Doc IV, n. 2. In data 21 novembre è pervenuta la risposta con cui il Presidente della Camera, nel prendere atto della richiesta della Giunta, ha auspicato che «nell'ambito del termine prorogato, la Giunta riprenda l'esame della domanda non appena acquisiti i documenti richiesti – nel quadro di un rapporto di leale cooperazione istituzionale – all'Autorità giudiziaria, al fine di assumere le deliberazioni di competenza dell'organo nei tempi più brevi possibili, comunque entro e non oltre il 6 dicembre 2018».
  In data 27 novembre è pervenuta da parte del deputato Alessandro Pagano ulteriore documentazione, integrativa di quella già depositata in precedenza.
  In data 30 novembre 2018 è infine pervenuta la risposta dal tribunale di Termini Imerese al quesito, emerso nel corso del dibattito in Giunta, in ordine alla verifica dell'esistenza di ulteriori intercettazioni dell'onorevole Pagano e Attaguile nell'ambito del procedimento principale n. 1599/2017 RGNR, del quale quello all'esame Pag. 4della Giunta costituisce uno stralcio. Il tribunale ha trasmesso l'annotazione del PM con cui si precisa che «non esistono altre intercettazioni dei deputati e che tutte le intercettazioni sono state già trasmesse al Gip».
  Nella seduta del 6 dicembre la Giunta si è pronunciata in sede di accertamento del carattere casuale o meno delle intercettazioni che hanno coinvolto i parlamentari, ai sensi dell'articolo 6 della legge 140 del 2003. A tale proposito, in sede di dibattito sono stati più volte richiamati i criteri, enunciati dalla corte Costituzionale in numerose sentenze citate anche dal giudice di Termini Imerese, per stabilire la casualità o meno delle intercettazioni. La sentenza n. 114 del 2010, in particolare, ha enucleato quattro parametri da considerare significativi a tale proposito, e cioè: la natura dei rapporti intercorrenti tra il parlamentare e il sottoposto ad intercettazione; il tipo di attività criminosa oggetto di indagine; il numero delle conversazioni intercorse fra il terzo e il parlamentare; l'arco di tempo entro il quale l'attività di captazione è avvenuta.
  Con riguardo agli ultimi due parametri, si può rilevare che il numero delle conversazioni è limitato, e cioè cinque nei confronti di Pagano e una di Attaguile; parimenti è vero che il dato cronologico è, almeno nella seconda fase, piuttosto circoscritto, poiché – dopo la prima intercettazione del 17 giugno – le altre si concentrano in un breve arco di tempo. Tre intercettazioni avvengono infatti il 29 settembre (due di Pagano e quella di Attaguile), una il 3 ottobre e una il 10 ottobre 2017.
  Con riguardo ai primi due parametri, invece, è fondamentale ricordare le circostanze in cui avvengono gli accadimenti.
  Salvatore Caputo è il commissario straordinario e unico del movimento «Noi con Salvini» per i comuni della provincia di Palermo interessati dalle elezioni amministrative del mese di giugno 2017; Alessandro Pagano e Angelo Attaguile sono invece i coordinatori della Sicilia occidentale e della Sicilia orientale del medesimo partito, riferimenti politici naturali del primo soggetto.
  È palese che – con riguardo al criterio sopra ricordato della natura dei rapporti tra il parlamentare e il terzo sottoposto a intercettazione – era da subito evidente che tra il coordinatore provinciale del partito e quello regionale sarebbero facilmente potute intercorrere interlocuzioni; inoltre, quanto al tipo di attività criminosa oggetto di indagine – trattandosi di indagini per presunti reati elettorali – ricorre in pieno un'ipotesi di non occasionalità, bensì di stabilità e continuità nei rapporti – evidentemente di tipo politico – tra gli interlocutori.
  Va ribadito infatti che, il 25 giugno 2017 era previsto il turno di ballottaggio – a seguito del primo turno di votazione dell'11 giugno – per le elezioni amministrative presso alcuni comuni siciliani, tra cui quello di Termini Imerese; tale argomento è l'oggetto della conversazione del 17 giugno tra Caputo e Pagano.
  In altre parole, era più che plausibile – se non probabile – che intercettando Caputo si sarebbero ascoltati anche Pagano e Attaguile.
  Nelle indagini agli atti del procedimento penale in questione, le intercettazioni ambientali e telefoniche sono disposte la prima volta il 22 maggio 2017 con una captazione ambientale nei confronti di Rio Agostino e con la captazione delle utenze telefoniche in uso allo stesso Rio Agostino, a Caltagirone Salvatore e a Butera Antonino.
  L'indagine originariamente nasce, infatti, da una vicenda che coinvolge alcuni dipendenti comunali infedeli per fatti di assenteismo, da cui emergono altresì elementi di contatto tra Rio e altri – in qualità di «capi elettori», portatori di voti – con esponenti della politica locale.
  La prima proroga delle intercettazioni è datata 5 giugno 2017 ed è nei confronti dei medesimi destinatari.
  La seconda proroga estende invece – per la prima volta – le intercettazioni a Caputo Salvino e altri. La data è del 16 giugno. Immediatamente, il giorno dopo, Pag. 5compare la prima intercettazione del deputato Alessandro Pagano. Le intercettazioni di Caputo Salvino saranno poi a più riprese prorogate fino a gennaio 2018.
  È dunque evidente che il focus dell'indagine condotta dagli investigatori si sposta progressivamente dai reati contro la pubblica amministrazione dei «furbetti del cartellino» della biblioteca comunale di Termini Imerese verso ipotesi di reati elettorali a carico di esponenti della politica siciliana, a livello regionale e nazionale, allorché ci si imbatte, come ampiamente prevedibile, nei parlamentari nazionali Alessandro Pagano e Angelo Attaguile, i quali, peraltro, parlano esclusivamente di strategie per la campagna elettorale di giugno, per le amministrative, e di novembre, per le regionali. In altre parole, si può ritenere che, dopo le captazioni dei due esponenti politici nazionali, le indagini si spostano su due «bersagli» nuovi, per intercettare i quali avrebbe dovuto tuttavia chiedersi l'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 4 della legge 140 del 2003.
  L'esame dell'intero fascicolo processuale, in particolare della sequenza dei decreti che dispongono le intercettazioni, era pertanto funzionale a un approfondimento, ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della legge 140 del 2003, sulla rilevanza delle conversazioni intercettate in ordine all'individuazione del momento in cui le intercettazioni originariamente rivolte verso Salvino Caputo configurano una nuova ipotesi di reato in capo ai parlamentari Alessandro Pagano e Angelo Attaguile, indirettamente intercettati.
  L'obbligo di sospensione delle indagini e di richiesta di autorizzazione alla Camera discendeva infatti non solo dalla consapevolezza della qualità di parlamentari di entrambi ma anche e soprattutto dall'obiettivo mutamento della direzione delle indagini e dall'individuazione del momento in cui queste si indirizzano nei loro confronti.
  Nel merito delle contestazioni, il tribunale di Palermo, pronunciandosi in sede di riesame, ha già espresso un giudizio chiarissimo sulla liceità della condotta dei due parlamentari; nel metodo, non si possono non sollevare dubbi sulla linearità del percorso investigativo seguito dalla procura di Termini Imerese. Il lavoro della Giunta, inoltre, è stato reso meno agevole dalla non facile lettura della documentazione trasmessa, in cui si ravvisano parti disorganiche o ridondanti, e comunque di non facile consultazione, oltre a talune lacune, in particolare negli atti alla base dei decreti che autorizzano le intercettazioni da cui sono emerse quelle che coinvolgono l'onorevole Pagano.
  In conclusione, la prima intercettazione dell'onorevole Pagano, del 17 giugno 2017, può essere ritenuta probabilmente fortuita, mentre ciò è improbabile per tutte quelle successive.
  Alla luce della documentazione esaminata, non vi sono poi elementi per escludere che l'intercettazione di Attaguile fosse verosimilmente anch'essa, nella sua unicità, casuale.
  Sulla base delle predette argomentazioni, nella seduta del 6 dicembre 2018 la Giunta ha pertanto deliberato a maggioranza, con tre diverse votazioni, di proporre all'Assemblea di concedere l'autorizzazione richiesta per l'intercettazione del 17 giugno 2017 del deputato Pagano e di negare la medesima autorizzazione con riferimento alle restanti quattro intercettazioni.
  Con riferimento invece all'ex deputato Attaguile la Giunta ha deliberato di proporre all'Assemblea di concedere l'autorizzazione richiesta per l'intercettazione del 29 settembre 2017.

Roberto CASSINELLI, relatore.

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ALLEGATO

Estratto dei resoconti sommari delle sedute della Giunta per le autorizzazioni del 31 ottobre, 7, 15, 21 e 28 novembre e 6 dicembre 2018.

Mercoledì 31 ottobre 2018.

Comunicazioni del presidente.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, con riferimento al Doc. IV, n. 1, informa che il relatore Vitiello ha depositato la relazione per l'esame in Assemblea e che il documento è disponibile online e in archivio.
  Al riguardo ha informato il Presidente della Camera, ai fini della formazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea.
  Comunica, inoltre, che il 26 ottobre 2018 è stata assegnata alla Giunta una richiesta di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche nei confronti del deputato Alessandro Pagano e di Angelo Attaguile, deputato della XVII legislatura, pervenuta alla Camera dal tribunale di Termini Imerese.
  Le condotte contestate rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 294 del codice penale.
  L'autorizzazione richiesta si riferisce a sei conversazioni, cinque delle quali riguardano l'onorevole Alessandro Pagano mentre una riguarda l'ex deputato della XVII legislatura Angelo Attaguile.
  Il procedimento nell'ambito delle cui indagini sono state intercettate le conversazioni è uno stralcio da altro procedimento.
  Comunica di aver affidato l'incarico di relatore al collega Roberto Cassinelli.

  Roberto CASSINELLI (FI), relatore, fa presente di aver svolto un primo esame degli atti pervenuti. Segnala, al riguardo, che appare opportuno chiedere un'integrazione documentale con particolare riguardo al decreto che dispone le intercettazioni e alle eventuali successive proroghe.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, alla luce delle osservazioni del relatore, propone che la Giunta, conformemente ai precedenti, deliberi di richiedere all'autorità giudiziaria l'integrazione degli atti.

  La Giunta concorda.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, comunica infine che mercoledì 7 novembre prossimo si svolgerà un incontro con una delegazione di parlamentari della Repubblica Ceca per un approfondimento sui compiti della Giunta.

Mercoledì 7 novembre 2018.

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche nei confronti del deputato Alessandro Pagano e di Angelo Attaguile, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 2).
(Esame e rinvio).

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca la domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche nei confronti del deputato Alessandro Pagano e di Angelo Attaguile, deputato all'epoca dei fatti.

  Roberto CASSINELLI (FI), relatore, nel richiamare la premessa fatta dal presidente nella seduta del 31 ottobre scorso, Pag. 7avverte che si riserva di integrare la propria illustrazione nella prossima seduta, alla luce della documentazione integrativa pervenuta dal tribunale di Termini Imerese nel pomeriggio di ieri.
  In particolare, sono stati trasmessi il decreto che dispone le intercettazioni e quelli relativi alle proroghe. Allo stato, appare pertanto opportuno limitarsi alla descrizione degli aspetti salienti della vicenda per come risultano dagli atti finora trasmessi.
  Rileva preliminarmente che il procedimento n. 237/2018 RGNR, nell'ambito del quale è stata avanzata la richiesta di autorizzazione oggi all'esame della Giunta, è uno stralcio da altro procedimento riguardante Caputo Salvatore detto Salvino (procedimento penale n. 1599/2017 RGNR-Termini Imerese). La richiesta riguarda l'autorizzazione all'utilizzo processuale di sei intercettazioni captate tra il 17 giugno e il 9 ottobre 2017; in particolare, cinque di esse sono conversazioni tra Salvino Caputo e Alessandro Pagano mentre una è la conversazione tra Salvino Caputo e Angelo Attaguile.
  Il deputato Alessandro Pagano e l'ex deputato della XVII legislatura Angelo Attaguile sono indagati per concorso nel reato di «attentati contro i diritti politici del cittadino», previsto dall'articolo 294 del codice penale, in base al quale «chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni».
  In quella circostanza, Alessandro Pagano e Angelo Attaguile determinavano in Caputo Salvatore, Caputo Mario e Vercio Benito il proposito di associare alla candidatura di Caputo Mario il falso appellativo di «Salvino», con cui era conosciuto invece Salvatore, fingendo che il candidato fosse quest'ultimo e non Caputo Mario. Il mancato accoglimento dell'istanza di riabilitazione di Caputo Salvatore a ridosso del termine di scadenza per la presentazione delle candidature alle elezioni regionali siciliane determinava, infatti, negli indagati il proposito di proporre agli elettori quello che il giudice ha definito un «aliud pro alio», travisando in un certo qual modo chi fosse l'effettivo candidato, con ciò ingannando i cittadini nell'esercizio del loro diritto di voto.
  Dalla lettura del fascicolo emerge peraltro che il giudice per le indagini preliminari ha riqualificato il fatto alla stregua dell'articolo 294 del codice penale, dopo che l'incolpazione era stata inizialmente formulata dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 87 del d.P.R. n. 570 del 1960 recante il Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali. L'articolo 87 prevede infatti che: «Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni [...]». La riqualificazione del titolo di reato deriva dunque dall'assenza, nel caso in esame, dell'uso della violenza, che è elemento costitutivo della fattispecie prevista dal d.P.R. n. 570 del 1960. La previsione dell'articolo 294 del codice penale contempla invece l'elemento dell'inganno, apparso più corrispondente alla realtà dei fatti nella prospettazione del Gip. Le conversazioni di cui l'Autorità giudiziaria chiede l'autorizzazione all'utilizzo sono in tutto sei.
  Ai fini della formulazione della proposta alla Giunta, si riserva pertanto un ulteriore approfondimento, da effettuare nella prossima seduta.

  Francesco Paolo SISTO (FI) richiama preliminarmente l'attenzione sull'esigenza di disporre della documentazione completa, anche ai fini dei termini temporali Pag. 8entro i quali la Giunta deve riferire in Assemblea ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento. Sottolinea, infatti, che il caso in esame presenta elementi di analogia con quello precedente, relativo a Lello Di Gioia, e che l'articolo 68 della Costituzione tutela le prerogative del parlamentare in quanto tale e non solo in quanto destinatario di indagini nel processo penale.
  Rimarca, inoltre, che la data delle trascrizioni delle conversazioni intercettate di cui si chiede l'autorizzazione all'utilizzo non può assurgere a parametro unico delle valutazioni della Giunta e che, all'occorrenza, l'Assemblea potrà anche considerare l'opportunità di un rinvio in Giunta della richiesta relativa a Di Gioia.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, osserva, in via generale, che l'ipotesi di rinvio in Giunta da parte dell'Assemblea, sempre possibile, non fa venir meno il dovere della Giunta medesima a riferire entro i termini regolamentari e comunque tempestivamente, atteso che eventuali rinvii sono di solito limitati al solo tempo strettamente necessario per una nuova deliberazione della Giunta.
  In merito alle richiesta di integrazione della documentazione trasmessa dal giudice, richiama l'attenzione sul tenore letterale dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 e sui documenti ivi richiamati, rilevando che richieste ulteriori vanno adeguatamente ponderate, anche in relazione al rispetto del principio di leale collaborazione istituzionale.
  Ricorda l'esigenza che, in merito alla conoscibilità della qualità di parlamentare dell'intercettato, occorre considerare l'abitualità e la familiarità di rapporti tra gli interlocutori e che, ai fini della questione centrale della rilevanza delle intercettazioni, occorre determinare il momento in cui prende corpo l'ipotesi accusatoria e si configurano gli elementi costitutivi del reato.

  Gianluca VINCI (Lega) osserva che l'on. Sisto ha sollevato questioni che sono state diffusamente affrontate dalla Giunta in sede di discussione sul caso riguardante Lello Di Gioia. In ordine ai tempi delle trascrizioni, in linea generale, è inoltre necessario stabilire se vi possa essere stata da parte degli inquirenti una volontà di ritardare la stesura dei verbali, per proseguire le captazioni anche ai fini della proroga dei decreti di intercettazione. Precisa che, sul caso Di Gioia, non vi è intenzione di appoggiare un'ipotesi di rinvio degli atti alla Giunta, ferme restando le determinazioni dell'Assemblea.

  Catello VITIELLO (Misto-MAIE), nel richiamare la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione sul tema delle intercettazioni indirette, ricorda che la scarsa cura con cui è stato composto il fascicolo giudiziario è già stata stigmatizzata nella sua relazione per l'Assemblea e che il tema centrale delle valutazioni della Giunta è quello della rilevanza delle conversazioni intercettate.

  Francesco Paolo SISTO (FI) ribadisce a tal fine, in merito al tema della rilevanza, che la data delle trascrizioni non può essere di per sé stessa un indizio determinante e che, dal punto di vista del metodo di lavoro, questa considerazione non deve diventare in futuro un principio a cui ispirare le valutazioni della Giunta.

  Ivan SCALFAROTTO (PD), nel sottolineare l'importanza della questione posta in via generale dall'on. Sisto, esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore Vitiello sul caso Di Gioia e preannunzia l'intenzione di confermare l'astensione in occasione dell'esame di tale caso in Assemblea.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, rileva che nella relazione dell'on. Vitiello sul caso Di Gioia vi è già un campanello di allarme, nella parte in cui si chiede un maggior rigore procedimentale e una migliore conoscibilità degli atti del fascicolo.

  Francesco Paolo SISTO (FI) chiede – sul caso Di Gioia – che il relatore, in occasione della prossima discussione in Pag. 9Assemblea, chiarisca in quella sede che i tempi di trascrizione delle intercettazioni non sono stati il parametro alla stregua del quale egli ha formulato la propria proposta.

  Catello VITIELLO (Misto-MAIE), nell'accogliere lo spirito delle osservazioni dell'on. Sisto, si riserva di esplicitare adeguatamente le argomentazioni poste alla base della sua relazione in occasione della discussione in Assemblea.

  Eugenio SAITTA (M5S) richiama le sentenze della Corte costituzionale in tema di intercettazioni indirette, sottolineando la necessità – in sede di Giunta – di vagliare la direzione dell'atto di indagine così come richiesto dalla giurisprudenza della Consulta.

  Gianluca VINCI (Lega), con riferimento alle osservazioni dell'on. Sisto, rileva che in occasione delle precedenti discussioni non è stato stabilito alcun principio volto a dare valore generale ai tempi delle trascrizioni delle intercettazioni.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, ricorda che l'esame in Assemblea della relazione della Giunta di cui al doc. IV, n. 1 – Di Gioia è in calendario per la parte antimeridiana della seduta di giovedì 8 novembre.
  Informa, infine, che nel pomeriggio odierno si svolgerà il programmato incontro con una delegazione di parlamentari della Repubblica Ceca, componenti dell'omologo organo competente in tema di immunità, per un approfondimento sui compiti della Giunta.

Giovedì 15 novembre 2018.

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche nei confronti del deputato Alessandro Pagano e di Angelo Attaguile, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 2).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 7 novembre 2018.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca la domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche nei confronti del deputato Alessandro Pagano e di Angelo Attaguile, deputato all'epoca dei fatti.
  Il presidente avverte che il 6 novembre scorso, dopo la richiesta formulata dalla Giunta all'autorità giudiziaria per un'integrazione della documentazione, sono pervenuti ulteriori atti, tra cui tutti i decreti di intercettazione e le relative proroghe.

  Roberto CASSINELLI (FI), relatore, segnala l'esigenza di disporre di tempi adeguati per approfondire il contenuto della corposa documentazione pervenuta.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, propone alla Giunta di prospettare al Presidente della Camera la possibilità di concedere una breve proroga del termine regolamentare, in scadenza il 26 novembre 2018, per riferire all'Assemblea.
  (La Giunta concorda)

  Nella seduta odierna si procederà, ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera, ad ascoltare gli interessati, i quali hanno comunicato la loro intenzione di intervenire personalmente.
  (Viene introdotto Angelo Attaguile, deputato all'epoca dei fatti)

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, ricorda che Angelo Attaguile, deputato all'epoca dei fatti, è invitato ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni in relazione alla vicenda processuale oggetto della domanda di autorizzazione in titolo.

  Angelo ATTAGUILE, deposita preliminarmente il testo del proprio intervento, Pag. 10unitamente a ulteriore documentazione, a cui fa rinvio.
  Osserva quindi che già dalla lettura dell'ordinanza si evince che le vicende ricondotte al suo agire non hanno portato alcun intendimento lesivo alla libertà degli elettori.
  La dimostrazione dell'estraneità ai fatti ascritti, in questa sede, assolve alla funzione di garantire agli esponenti di una carica pubblica, come quella parlamentare, di esercitare le proprie prerogative e le proprie libertà senza alcun infondata ingerenza da parte di altri poteri dello Stato.
  Ciò premesso, ritiene non convincente la richiesta di autorizzazione presentata dal tribunale di Termini Imerese.
  Il riferimento è all'unica conversazione agli atti, in cui egli suggerirebbe a Caputo Salvatore la candidatura del figlio in luogo di quella propria. Tuttavia, ciò che si contesta nel capo d'imputazione è che le parole proferite avrebbero determinato in Caputo Salvatore, Caputo Mario e Vercio Benito il proposito di associare alla candidatura di Caputo Mario, fratello di Salvatore, il falso appellativo di «Salvino». Ma è proprio il tenore letterale dell'intercettazione che esclude la possibilità che venga addebitato alcun reato. Innanzitutto, la «sponsorizzazione» della candidatura del figlio non sarà accolta da Caputo Salvatore, in quanto, come si evince dagli atti del procedimento, la scelta finale ricadrà sul fratello, Caputo Mario
  Egli voleva solo esprimere solidarietà ad un soggetto, appartenente allo stesso partito politico, a cui era stata negata la possibilità di concorrere democraticamente alle elezioni della propria regione d'appartenenza, nella speranza che si addivenisse ad una soluzione che consentisse a Caputo Salvatore di candidarsi personalmente e solo in via alternativa presentare il proprio figlio alle imminenti consultazioni elettorali regionali.
  Chiede pertanto che la Giunta voglia denegare la richiesta di autorizzazione all'utilizzo dell'unica intercettazione che lo riguarda attesa la totale estraneità ai fatti contestati rilevando piuttosto un chiaro fumus persecutionis non già nei confronti del singolo quanto piuttosto nei confronti di una persona che al tempo ricopriva un incarico parlamentare.

  Ivan SCALFAROTTO (PD) chiede se l'audito abbia o meno dei rilievi da sollevare sulla legittimità della captazione.

  Angelo ATTAGUILE, nel rimandare alla documentazione depositata, e citando la personale esperienza di procedimenti penali da cui è uscito assolto solo dopo lungo tempo, esprime l'avviso di essere vittima di una persecuzione giudiziaria. Prospetta inoltre l'incompetenza territoriale del tribunale di Termini Imerese.

  Eugenio SAITTA (M5S) chiede chiarimenti sull'asserita persecuzione giudiziaria e sui rapporti con gli altri indagati, in particolare Caputo Salvino.

  Angelo ATTAGUILE svolge considerazioni sul collegamento tra le correnti della magistratura e la politica; precisa che i suoi rapporti con Caputo Salvino erano di natura eminentemente formale.
  (Angelo Attaguile, deputato all'epoca dei fatti, si allontana dall'aula)

  Ingrid BISA, presidente, introduce l'audizione dell'on. Alessandro Pagano.
  (Viene introdotto il deputato Alessandro Pagano)

  Ingrid BISA, presidente, ricorda che l'onorevole Pagano è invitato ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni in relazione alla vicenda processuale oggetto della domanda di autorizzazione in titolo.

  Alessandro PAGANO (LEGA), deposita preliminarmente il testo del proprio intervento, unitamente a ulteriore documentazione, a cui fa rinvio.
  Svolge quindi considerazioni in merito all'incompetenza territoriale dell'Autorità giudiziaria procedente nel procedimento oggetto del doc. IV, n. 2.Pag. 11
  Il procedimento penale che lo riguarda trae origine infatti dalle intercettazioni disposte nell'ambito del procedimento penale n. 1599/2017 R.G.N.R., di cui costituisce stralcio, a carico di Caputo Salvatore («Salvino») e Rio Agostino per il reato di associazione a delinquere al fine di commettere i reati di cui agli artt. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 570/60 e 95 decreto del Presidente della Repubblica 361/57 nell'ambito di un asserito inquinamento della campagna elettorale finalizzata al rinnovo dell'amministrazione comunale di Termini Imerese; di conseguenza, la notizia di reato veniva iscritta dalla procura della Repubblica presso il tribunale del luogo. Con riferimento, invece, al diverso procedimento penale oggetto del Doc. IV, n. 2, ritiene invece che la competenza radicata presso il tribunale di Termini Imerese vada invece più correttamente ricondotta – trattandosi delle elezioni per il rinnovo della Assemblea regionale siciliana – alla competenza del tribunale di Palermo.
  In merito alla utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche disposte nell'ambito del procedimento penale n. 1599/2017 R.G.N.R., rileva che a seguito delle intercettazioni disposte dal pubblico ministero nell'ambito del procedimento penale n. 1599/2017 R.G.N.R.. a carico di Caputo Salvino e Rio Agostino, scaturiva una nuova indagine che portava all'iscrizione della notizia di reato a suo carico. In particolare, dalle intercettazioni effettuate sulle utenze telefoniche del Caputo, venivano captate altresì numerose conversazioni intercorse tra lo stesso e il deputato. Tali intercettazioni venivano considerate «casuali» o «fortuite» dal pubblico ministero il quale, in data 2 luglio 2018, richiedeva al giudice per le indagini preliminari di procedere alla richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza ai sensi dell'articolo 6, comma 2, l. 140/2003.
  Tuttavia, l'Autorità giudiziaria non ha fornito elementi idonei a verificare se le intercettazioni intercorse con Caputo Salvatore possano ritenersi effettivamente «casuali» o «fortuite», ovvero se possa ravvisarsi una frequenza delle suddette comunicazioni tale da poter considerare il deputato quale interlocutore abituale dei soggetti intercettati e, di conseguenza, le relative captazioni come «indirette».
  La diversa qualificazione delle intercettazioni in «dirette», «indirette», «casuali» o «fortuite» del parlamentare rileva ai sensi della legge 20 giugno 2003, n. 140 attuativa dell'articolo 68 della Costituzione. La Corte Costituzionale ha chiarito nella sentenza n. 390 del 2007 che la ratio della garanzia prevista dalla Costituzione e dalla legge «mira a porre a riparo il parlamentare da illegittime interferenze giudiziarie sull'esercizio del suo mandato rappresentativo; a proteggerlo, cioè, dal rischio che strumenti investigativi di particolare invasività o atti coercitivi delle sue libertà fondamentali possano essere impiegati con scopi persecutori, di condizionamento, o comunque estranei alle effettive esigenze della giurisdizione».
  La garanzia costituzionale non è un privilegio dei membri delle assemblee legislative; i destinatari della tutela non vanno individuati nei parlamentari come singoli quanto nelle Assemblee nel loro complesso, delle quali si intende preservare la funzionalità, l'integrità di composizione e la piena autonomia decisionale, rispetto ad indebite invadenze del potere giudiziario.
  La Corte costituzionale ha osservato che «la norma costituzionale vieta di sottoporre ad intercettazione, senza autorizzazione, non le utenze del parlamentare, ma le sue comunicazioni: quello che conta – ai fini dell'operatività del regime dell'autorizzazione preventiva stabilito dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione – non è la titolarità o la disponibilità dell'utenza captata, ma la direzione dell'atto d'indagine. Se quest'ultimo è volto, in concreto, ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare, l'intercettazione non autorizzata è illegittima, a prescindere dal fatto che il procedimento riguardi terzi o che le utenze sottoposte a controllo appartengano a terzi». La Corte distingue, dunque, le intercettazioni «casuali» (cioè quelle per cui, a causa del «carattere imprevisto Pag. 12dell'interlocuzione del parlamentare», sarebbe impossibile per l'autorità giudiziaria attivarsi preventivamente), dalle intercettazioni «indirette» «intese come captazioni delle conversazioni del membro del Parlamento effettuate ponendo sotto controllo le utenze dei suoi interlocutori abituali.
  Con riferimento, alle intercettazioni «casuali» o «fortuite» la Corte Costituzionale nella sentenza 23 aprile 2013, n. 74 ha chiarito che «l'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 stabilisce che il corretto esercizio del potere giurisdizionale nei confronti dei membri delle Camere va valutato in base al criterio della «necessità» processuale. Tale opera come condizione per l'utilizzazione delle intercettazioni nel corso del processo e come limite dell'attività dell'autorità giudiziaria nei confronti dei parlamentari. Ne consegue che soltanto qualora la richiesta di autorizzazione avanzata dal Giudice per le indagini preliminari abbia ad oggetto intercettazioni fortuite la cui utilizzazione non risponda al richiamato criterio di «necessità», l'esercizio del potere giudiziario andrebbe ritenuto illegittimo e riveli l'intento persecutorio della richiesta. L'apprezzamento di un simile intento da parte del Parlamento presuppone dunque un giudizio negativo circa la sussistenza del requisito di «necessità».
  Le intercettazioni intercorse con Caputo Salvatore non vanno cioè considerate come «casuali» o «fortuite», né, d'altra parte, risulta possibile apprezzarne la natura indiretta atteso che, a fronte della copiosa attività di captazione compiuta nel corso delle indagini relative al procedimento penale n. 1599/2017 R.G.N.R., il pubblico ministero ha fatto confluire nel fascicolo relativo al nuovo procedimento solo una piccola parte di esse. Le conversazioni raccolte nel corso delle indagini preliminari, decontestualizzate dal complessivo contesto delle captazioni effettuate nel procedimento originario, risultano, dunque, assolutamente parziali e incomplete, e non consentono di ricostruire la dinamica dei rapporti tra gli interlocutori sotto il profilo dell'abitualità.
  Non si è pertanto in grado di stabilire quando per la prima volta sia stata captata la voce del parlamentare, su quali utenze, quante volte le conversazioni siano intervenute e soprattutto l'oggetto delle conversazioni. L'assenza dell'intero compendio relativo alle intercettazioni originarie è ostativa alla verifica che compete alla stessa Giunta per le autorizzazioni.
  Occorre infatti rammentare che il Caputo Salvino rivestiva il ruolo di commissario straordinario per i comuni della provincia di Palermo del partito «Noi con Salvini»; a fronte del ruolo dell'onorevole Pagano medesimo di segretario regionale di «Noi con Salvini» per la Sicilia occidentale nonché di parlamentare nazionale. Intercorrevano di conseguenza tra gli interlocutori rapporti di natura politica, certamente intensificati nel periodo in cui era in corso la fase preparatoria della campagna elettorale per il rinnovo dell'Assemblea Regionale Siciliana.
  Pertanto, appare del tutto inverosimile che le comunicazioni telefoniche intercorse con Caputo possano ridursi alle poche captazioni di cui si richiede l'autorizzazione.
  È inverosimile, ancora, che nell'arco temporale interessato, non siano intercorse con Caputo anche altre comunicazioni, se non altro per congratularsi dei risultati elettorali conseguiti a seguito dell'elezione del sindaco del comune di Termini Imerese.
  La natura chiaramente abituale delle interlocuzioni è indicativa di un coinvolgimento non occasionale del deputato. Coinvolgendo in maniera non casuale né fortuita il parlamentare, le intercettazione vanno considerate inutilizzabili, in quanto effettuate in violazione del disposto dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003 che tutela, come già specificato, non il singolo parlamentare ma le prerogative della Camera dei deputati.
  Anche ammettendo la tesi circa la natura «casuale» o «fortuita» delle intercettazioni, l'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, che pure non assegna al Parlamento un potere di riesame di dati processuali già valutati dall'autorità giudiziaria, «consente, Pag. 13tuttavia, alle Camere di verificare che la richiesta di autorizzazione sia coerente con l'impianto accusatorio e che non sia, dunque, pretestuosa. A tal fine, la Camera alla quale appartiene il parlamentare le cui conversazioni siano state captate deve accertare che il giudice abbia indicato gli elementi su cui la richiesta si fonda – ovvero, «da un lato, le specifiche emergenze probatorie fino a quel momento disponibili e, dall'altro, la loro attitudine a fare sorgere la «necessità» di quanto si chiede di autorizzare» – e che la asserita necessità dell'atto sia «motivata in termini di non implausibilità».
  A tale proposito, l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari di Termini Imerese in data 9 ottobre 2017, richiede l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche, appare priva di ogni motivazione.
  Il requisito della necessità deve essere escluso alla luce dell'ordinanza del tribunale del riesame di Palermo, emessa il 20 aprile 2018 che, accogliendo l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Caputo Salvatore, annullava l'ordinanza del 3 aprile 2018 che applicava al predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari, individuando a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di attentato contro i diritti politici del cittadino. Il provvedimento del Tribunale del Riesame, oggetto di vaglio da parte della Corte di Cassazione con udienza fissata il 21 dicembre 2018, esclude la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato contestato al Caputo di cui Pagano sarebbe l'eventuale concorrente sotto forma di istigatore: «invero, non è stata in alcun modo dimostrata, al di là di detti i messaggi e conversazioni sopra richiamate – la cui rilevanza va ridimensionata alla luce della chiave di lettura su esplicata – che taluno si sia determinato a votare in modo difforme dalla sua volontà, restando priva di sufficienti riscontri l'affermazione in tal senso contenuta nell'ordinanza impugnata».
  Prosegue il tribunale del riesame: «ora l'utilizzo distorto dello pseudonimo Salvino – secondo una prassi invalsa tra molti candidati al fine proprio o di sfruttare la notorietà di altri più noti soggetti – accompagnato da talune condotte ambigue – sostanziatesi in concreto in un non dire al fine di lasciar credere – poste in essere per sfruttare la notorietà che il Caputo Salvatore aveva raccolto nel territorio sino alla data del 29 settembre facendo campagna elettorale in proprio in vista della sua candidatura (poi saltata) non si ritiene costituiscano elementi tali da fondare un positivo giudizio di gravità indiziaria a fronte di altrettanti rilevanti elementi di prova, da cui emerge una non certo marginale attività tesa a divulgare la notizia della candidatura di Mario, in nome e per conto del quale veniva fatta una campagna elettorale tutt'altro che secondaria».
  Se non è reato la condotta tenuta dal Caputo, a maggior ragione l'ordinanza del Tribunale del Riesame esclude un concorso sotto forma di istigazione da parte del Pagano stesso.
  La pronuncia del tribunale del riesame di Palermo è peraltro in linea con la giurisprudenza della Corte di legittimità in materia di delitti contro i diritti politici del cittadino – fondata essenzialmente su un unico precedente originato dalle dichiarazioni di un noto artista all'interno di un seguito programma televisivo il giorno antecedente una consultazione referendaria – secondo cui «ad integrare l'inganno necessario alla configurabilità del delitto di cui all'articolo 294 codice penale non basta la semplice suggestione e neanche le promesse chimeriche, le forzature dialettiche, le prospettazioni incomplete o tendenziose di situazioni nazionali o locali, le interpretazioni faziose di eventi, ma occorre una condotta che faccia ricorso a qualsiasi mezzo fraudolento idoneo ad esercitare sull'elettore una pressione di tale intensità da indurlo a determinarsi, nell'esercizio di un diritto politico, in modo contrario alla sua reale volontà» (Cass. n. 11835/1989).
  In assenza di motivazione della richiesta, chiede infine che la Giunta per le autorizzazioni proponga quindi all'Assemblea di non concedere l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni che lo riguardano nell'ambito del procedimento penale oggetto del Doc. IV, n. 2.Pag. 14
  (Il deputato Alessandro Pagano si allontana dall'aula)

  Francesco Paolo SISTO (FI) svolge considerazioni sulla casualità «orientata» delle intercettazioni, che frequentemente si riscontra nei casi all'esame della Giunta, e sull'esigenza, in caso di integrazioni documentali, di prorogare i termini regolamentari perché la Giunta riferisca all'Assemblea.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, dichiara conclusa la seduta.

Mercoledì 21 novembre 2018.

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche nei con fronti del deputato Alessandro Pagano e di Angelo Attaguile, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 2).
(Esame e rinvio).

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, comunica, all'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, testé svoltasi, che i documenti integrativi relativi alla domanda in esame, richiesti al tribunale di Termini Imerese, perverranno alla Giunta verosimilmente nella giornata di domani. Come concordato all'unanimità nella scorsa seduta, è stata richiesta al Presidente della Camera una proroga del termine previsto dall'articolo 18 del Regolamento della Camera.
  Si riserva pertanto di convocare la Giunta in una prossima seduta, alla luce della risposta che perverrà dalla Presidenza.

Mercoledì 28 novembre 2018.

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche nei confronti del deputato Alessandro Pagano e di Angelo Attaguile, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 2).
(Esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 21 novembre 2018.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, comunica che in data 21 novembre è pervenuta la risposta del Presidente della Camera alla richiesta di proroga del termine di cui all'articolo 18 del Regolamento per riferire all'Assemblea sulla domanda in titolo.
  Nel prendere atto della richiesta della Giunta, unanimemente emersa nel corso del dibattito, e delle motivazioni che ne sono alla base, il presidente Fico ha auspicato che «nell'ambito del termine prorogato, la Giunta riprenda l'esame della domanda non appena acquisiti i documenti richiesti – nel quadro di un rapporto di leale cooperazione istituzionale – all'autorità giudiziaria, al fine di assumere le deliberazioni di competenza dell'organo nei tempi più brevi possibili, comunque entro e non oltre il 6 dicembre 2018».
  Avverte inoltre che in data 23 novembre 2018 sono pervenuti dal tribunale di Termini Imerese, a completamento del precedente invio, gli atti del procedimento penale in oggetto; in data 27 novembre 2018 è pervenuta da parte del deputato Alessandro Pagano ulteriore documentazione, integrativa di quella già depositata in occasione della sua audizione del 15 novembre scorso.
  Invita pertanto i colleghi a prendere visione degli atti e cede la parola al relatore Cassinelli affinché prosegua l'illustrazione del documento all'esame della Giunta.

  Roberto CASSINELLI (FI), relatore, in via preliminare, richiama quanto già esposto nella precedente seduta del 7 novembre.
  Ricorda che come si evince dall'ordinanza con cui si chiede alla Camera dei deputati l'autorizzazione all'utilizzazione Pag. 15di intercettazione di conversazioni telefoniche, il procedimento (n. 237/2018 RGNR) all'esame della Giunta è uno stralcio da altro procedimento principale (n. 1599/2017 RGNR) in cui lo stesso Caputo Salvatore risulta indagato insieme ad altri soggetti in ordine al reato di associazione per delinquere finalizzato alla commissione dei reati di cui agli artt. 86 del d.p.R. 570 del 1960 e 95 del d.p.R. 361 del 1957.
  In merito all'utilizzabilità delle intercettazioni, nell'ordinanza di richiesta alla Camera dei deputati si dichiara infatti che «i gravi indizi di colpevolezza si traggono essenzialmente dal contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali disposte nell'ambito del procedimento principale n. 1599/2017, di cui il procedimento in epigrafe costituisce uno stralcio (...). Dalle intercettazioni inizialmente attivate nell'ambito del procedimento principale sono emersi poi elementi di reità relativi ai fatti di reato contestati nell'ambito del procedimento penale in epigrafe indicato».
  Anche alla luce dei chiarimenti forniti dall'onorevole Pagano e Attaguile, deputato all'epoca dei fatti, in occasione delle rispettive audizioni del 15 novembre scorso, ritiene opportuno evidenziare che agli atti è presente l'ordinanza del tribunale di Palermo con cui è stata annullata la misura cautelare degli arresti domiciliari per Salvino Caputo, per il reato di cui all'articolo 294 c.p. per il quale sono indagati anche l'onorevole Pagano e Attaguile, deputato all'epoca dei fatti. Al riguardo, il tribunale del riesame ha rilevato la mancanza dell'elemento oggettivo del reato, ritenendo la condotta del Caputo inidonea causalmente a determinare l'evento di reato. A maggior ragione, tale inidoneità dovrebbe valere per coloro i quali – Pagano e Attaguile – avrebbero agito quali istigatori del Caputo.
  Svolge quindi considerazioni in merito all'applicabilità al caso concreto dei criteri individuati dalla Corte Costituzionale in numerose sentenze, citate anche dal giudice di Termini Imerese, in ordine alla rilevanza e alla casualità delle intercettazioni indirette. In particolare, nella sentenza n. 114 del 2010 si enucleano quattro parametri significativi per stabilire la casualità o meno delle intercettazioni, e cioè: la natura dei rapporti intercorrenti tra il parlamentare e il sottoposto ad intercettazione; il tipo di attività criminosa oggetto di indagine; il numero delle conversazioni intercorse fra il terzo e il parlamentare; l'arco di tempo entro il quale l'attività di captazione è avvenuta.
  Chiede dunque al Presidente Delmastro di voler aprire il dibattito, allo scopo di poter ascoltare le osservazioni dei colleghi, prima di formulare la proposta in qualità di relatore.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, chiede se ci sono interventi.

  Gianluca VINCI (LEGA) chiede chiarimenti in merito al procedimento principale (n. 1599/2017), del quale quello all'esame della Giunta (n. 235/2018) costituisce uno stralcio, e in particolare se agli atti del procedimento principale risultano altre intercettazioni, telefoniche o ambientali, dei deputati Pagano e Attaguile. Propone di acquisire informazioni al riguardo presso il giudice per le indagini preliminari di Termini Imerese.

  Roberto CASSINELLI (FI), relatore, concorda con la proposta del collega Vinci e formula l'auspicio che la risposta pervenga in tempi utili affinché la Giunta riferisca all'Assemblea entro il termine previsto.

  Francesco Paolo SISTO (FI) si associa alla richiesta del collega Vinci.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, accogliendo la proposta del collega Vinci, ribadisce l'esigenza di rispetto del termine assegnato per riferire all'Assemblea. Si riserva quindi di avviare prontamente un'ulteriore interlocuzione formale con il tribunale di Termini Imerese e di convocare in seguito la Giunta, verosimilmente nella prossima settimana.

Pag. 16

Giovedì 6 dicembre 2018.

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche nei confronti del deputato Alessandro Pagano e di Angelo Attaguile, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 2).
(Esame e conclusione).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 28 novembre 2018.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, comunica che in data 30 novembre 2018 è pervenuta la risposta – negativa – da parte del tribunale di Termini Imerese al quesito sollevato dal relatore Cassinelli e dall'on. Vinci in ordine alla verifica dell'esistenza di ulteriori intercettazioni degli onorevoli Pagano e Attaguile nel procedimento del quale quello all'esame della Giunta costituisce uno stralcio.
  Invita quindi il relatore Cassinelli a formulare la proposta alla Giunta.

  Roberto CASSINELLI (FI), relatore, nel richiamare quanto ha già esposto nelle precedenti sedute, prende atto della risposta del giudice e dello spirito di collaborazione manifestato nei confronti della Giunta. Osserva che, al pari di precedenti occasioni, anche in questo caso il percorso investigativo seguito dalla procura non è apparso del tutto lineare né, per quel che rileva nella presente sede, privo di censure dal punto di vista del merito, così come rilevato dallo stesso tribunale di Palermo in sede di giudizio di riesame sulla misura cautelare adottata nei confronti di Salvino Caputo. Fa presente inoltre che, nel complesso, la documentazione trasmessa presenta parti disorganiche o ridondanti, comunque di non facile consultazione.
  Propone che la Giunta conceda l'autorizzazione richiesta per la prima delle cinque intercettazioni del deputato Pagano e che neghi la medesima autorizzazione con riferimento alle restanti quattro. Con riferimento invece all'ex deputato Attaguile propone che la Giunta conceda l'autorizzazione richiesta per l'intercettazione del 29 settembre 2017.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, chiede se ci sono interventi.

  Francesco Paolo SISTO (FI) nel richiamare i principi stabiliti nella sentenza n. 114 del 2010 della Corte costituzionale osserva che la prima intercettazione non può essere ritenuta casuale né che possa tanto meno stabilirsi un principio in base al quale debba considerarsi sempre fortuita la prima delle intercettazioni delle quali il giudice chiede l'autorizzazione all'utilizzo.

  Catello VITIELLO (MISTO) nel condividere le considerazioni in punto di diritto del collega Sisto, in punto di fatto rileva lacunosità e mancanze della documentazione trasmessa, con particolare riferimento agli atti propedeutici alle proroghe delle intercettazioni nei confronti di Caputo da cui sono emerse le intercettazioni dell'onorevole Pagano. Prospetta quindi l'opportunità di negare l'autorizzazione all'utilizzo di tutte le intercettazioni, riservandosi tuttavia una ulteriore riflessione sulla proposta del relatore, alla luce della buona fede che va riconosciuta agli inquirenti, almeno fino a prova contraria.

  Alfredo BAZOLI (PD) nell'esprimere apprezzamento per l'operato del relatore, concorda in ordine all'impossibilità di stabilire un principio in base al quale considerare di per sé stessa casuale la prima delle intercettazioni delle quali il giudice chiede l'autorizzazione all'utilizzo. Dichiara quindi la disponibilità a condividere la proposta del relatore, ove confermata alla luce del dibattito odierno.

  Eugenio SAITTA (M5S) esprime dissenso sulla proposta del relatore. In virtù dell'applicazione dei principi enunciati dalla Corte costituzionale in merito alla valutazione sulla natura casuale delle intercettazioni indirette, osserva che può essere affermata la natura fortuita di esse, in quanto non vi è stato alcun mutamento Pag. 17della direzione delle indagini, che vertevano sin dall'inizio su ipotesi di reati elettorali, conferenti rispetto alla natura politica dei rapporti intercorrenti tra Caputo e Pagano. Parimenti, il numero delle conversazioni è contenuto, così come limitato è l'arco temporale in cui si svolgono le intercettazioni. Atteso che non è compito della Giunta entrare nel merito del processo penale e sulla fondatezza delle accuse mosse dalla Procura, osserva che non vi sono elementi per negare l'autorizzazione richiesta.

  Gianluca VINCI (LEGA) esprime apprezzamento per le osservazioni formulate dal collega Vitiello e dichiara di condividere pienamente la proposta del relatore.

  Roberto CASSINELLI (FI), relatore, alla luce del dibattito, conferma la proposta sopra illustrata.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, ricorda che il relatore propone dunque di concedere l'autorizzazione richiesta per la prima delle cinque conversazioni del deputato Pagano e di negare la medesima autorizzazione con riferimento alle restanti quattro intercettazioni. Pertanto, anche ai fini della chiarezza delle votazioni, con riferimento al deputato Pagano precisa che la Giunta procederà a due distinte deliberazioni: una sulla proposta di concessione dell'autorizzazione all'utilizzazione processuale dell'intercettazione captata il 17 giugno 2017; l'altra sulla proposta di diniego dell'autorizzazione all'utilizzo processuale delle quattro intercettazioni captate dal 29 settembre al 9 ottobre 2017.
  Con riferimento invece all'ex deputato Attaguile, la Giunta procederà ad una deliberazione sulla proposta di concessione dell'autorizzazione all'utilizzazione processuale dell'intercettazione captata il 29 settembre 2017.

  La Giunta approva a maggioranza, con tre distinte votazioni, la proposta del relatore, il quale predisporrà il documento per il successivo esame in Assemblea.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, dichiara conclusa la seduta.