Doc. III, n. 3

RELAZIONE DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

composta dai deputati:

ROBERTO GIACHETTI, Presidente; MARCO MAGGIONI e CIRO MASCHIO, Vicepresidenti; STEFANIA ASCARI, UMBERTO DEL BASSO DE CARO e ALESSANDRO MELICCHIO, Segretari; MARIA SOAVE ALEMANNO, ALESSANDRO AMITRANO, GIORGIA ANDREUZZA, GIUSI BARTOLOZZI, ANNA BILOTTI, EMANUELE CESTARI, GIUSEPPE D'AMBROSIO, SARA DE ANGELIS, RINA DE LORENZO, FELICE MAURIZIO D'ETTORE, DEVIS DORI, COSIMO MARIA FERRI, GREGORIO FONTANA, DAVIDE GALANTINO, ALBERTO LUIGI GUSMEROLI, CRISTIAN INVERNIZZI, MARTINA NARDI, LISA NOJA, MARTINA PARISSE, PIETRO PITTALIS, ELISA SIRAGUSA, ALESSANDRO SORTE, SERSE SOVERINI e NICOLA STUMPO

sull'elezione contestata del deputato

Domenico FURGIUELE per il Collegio plurinominale n. 1 della XXIII Circoscrizione Calabria

Relatore: on. Roberto GIACHETTI

Presentata alla Presidenza il 4 agosto 2020

Pag. 2

  Onorevoli Colleghi ! — La Giunta delle elezioni, nella seduta pubblica del 4 agosto 2020, ha deliberato di proporre all'Assemblea l'annullamento dell'elezione del deputato Domenico Furgiuele, proclamato nel Collegio plurinominale n. 1 della XXIII Circoscrizione Calabria, la cui elezione era stata dichiarata contestata dalla Giunta medesima nella seduta del 14 luglio 2020, e la contestuale proclamazione del medesimo onorevole Furgiuele nel collegio plurinominale n. 2 della XXIII Circoscrizione Calabria.
  I fatti e le ragioni che hanno indotto la Giunta a pronunciarsi in tal senso sono di seguito esposti.

1 – La proclamazione dell'on. Furgiuele.

  Nelle elezioni del 4 marzo 2018 il candidato della lista Lega, Domenico Furgiuele, è stato proclamato eletto nel collegio plurinominale n. 1 della XXIII circoscrizione Calabria.

2 – Il procedimento di verifica dei poteri.

  Nella seduta del 30 giugno 2020 il relatore nazionale ha riferito che un seggio, assegnato dall'Ufficio centrale circoscrizionale (UCC) della Calabria alla lista Lega nel collegio plurinominale 1 della circoscrizione Calabria, spettava invece alla medesima lista nel collegio plurinominale 2 della medesima circoscrizione. Il capolista della lista Lega in entrambi i collegi della circoscrizione era il medesimo candidato, Domenico Furgiuele.
  L'UCC della Calabria appare aver errato nell'applicazione dell'articolo 83-bis, comma 1, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, a norma del quale «l'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2 [relative al numero dei seggi assegnati nella circoscrizione a ciascuna lista], procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste. A tale fine l'ufficio determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. [...] Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di Pag. 3parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. L'Ufficio esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato nella circoscrizione secondo la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2. Successivamente l'ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di essi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di essi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo all'assegnazione di seggio [...]».
  Nel caso in esame, l'Ufficio elettorale centrale nazionale (UCN) ha comunicato all'UCC delle Calabria che alle liste nella circoscrizione spettavano i seguenti seggi: 1 seggio alla lista Lega; 3 seggi alla lista Forza Italia; 2 seggi alla lista Partito democratico; 5 seggi alla lista Movimento 5 stelle; 1 seggio alla lista Liberi e uguali (in totale 12 seggi). L'UCC ha proceduto all'attribuzione dei seggi a quoziente intero secondo l'articolo 83-bis sopra riportato, assegnando 2 seggi alla lista Forza Italia, 1 seggio alla lista Partito democratico e 5 seggi alla lista Movimento 5 stelle (in totale 8 seggi). Restavano quindi da assegnare, con le parti decimali dei quozienti, 4 seggi.
  L'UCC ha assegnato i seggi con le parti decimali nel seguente modo: nel collegio plurinominale n. 1, un seggio ciascuno alle liste Partito democratico e Lega, le quali avevano le maggiori parti decimali del quoziente; nel collegio plurinominale n. 2, un seggio ciascuno alle liste Forza Italia e Movimento 5 stelle, le quali avevano le maggiori parti decimali del quoziente. Nel compiere le operazioni di attribuzione dei seggi con le parti decimali dei quozienti, l'UCC non ha tenuto conto della circostanza che la lista Movimento 5 stelle aveva già ottenuto tutti i seggi ad essa spettante con i quozienti interi e che, pertanto, avrebbe dovuto – sulla base dell'articolo 83-bis – essere esclusa dall'attribuzione dei seggi con le parti decimali dei quozienti. A seguito delle attribuzioni dei seggi con le parti decimali dei quozienti effettuata dall'UCC sono risultati assegnati i seguenti seggi: 1 seggio alla lista Lega (come da comunicazione dell'UCN); 3 seggi alla lista Forza Italia (come da comunicazione dell'UCN); 2 seggi alla lista Partito democratico (come da comunicazione dell'UCN); 6 seggi alla lista Movimento 5 stelle (a fronte di 5 seggi spettanti secondo quanto comunicato dall'UCN); alla lista Liberi e uguali, alla quale secondo la comunicazione dell'UCN spettava un seggio, non risultava attribuito alcun seggio. Pertanto, l'UCC ha constatato che la lista Movimento 5 stelle era eccedentaria di un seggio e la lista Liberi e uguali deficitaria di un seggio. Applicando quanto previsto dall'articolo 83-bis, l'UCC ha quindi sottratto il seggio alla lista eccedentaria (erroneamente individuata nel Movimento 5 stelle) e lo ha attribuito alla lista deficitaria Pag. 4Liberi e uguali nel collegio plurinominale n. 2, dove tale lista aveva una parte decimale del quoziente maggiore.
  Se l'UCC avesse correttamente escluso la lista Movimento 5 stelle dall'assegnazione dei seggi con la parte decimale del quoziente, avrebbe dovuto attribuire un seggio con la parte decimale alla lista Lega nel collegio plurinominale n. 2; in tal modo si sarebbe avuta la seguente situazione dopo l'assegnazione dei seggi con le parti decimali del quoziente: 2 seggi alla lista Lega (a fronte di un solo seggio spettante secondo quanto comunicato dall'UCN); 3 seggi alla lista Forza Italia (come da comunicazione dell'UCN); 2 seggi alla lista Partito democratico (come da comunicazione dell'UCN); 5 seggi alla lista Movimento 5 stelle come da comunicazione dell'UCN); alla lista Liberi e uguali, alla quale secondo la comunicazione dell'UCN spettava un seggio, non sarebbe risultato attribuito alcun seggio. Pertanto, la lista Lega sarebbe risultata eccedentaria di un seggio e la lista Liberi e uguali deficitaria di un seggio. Il seggio alla lista Lega avrebbe dovuto essere sottratto nel collegio plurinominale nel quale lo avrebbe ottenuto con la parte decimale del quoziente minore, vale a dire nel collegio n. 1 (parte decimale risultante dalla verifica dei poteri 315289, mentre nel collegio n. 2 la parte decimale è 409570).
  In definitiva, il deputato Furgiuele, capolista della Lega in entrambi i collegi, avrebbe dovuto essere proclamato nel collegio plurinominale n. 2 e non nel collegio plurinominale n. 1.

3 – L'apertura dell'istruttoria.

  Nella seduta del 30 giugno 2020 il relatore nazionale ha proposto alla Giunta l'apertura dell'istruttoria e la conseguente instaurazione della procedura di contestazione dell'elezione del deputato Domenico Furgiuele, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento della Giunta delle elezioni. Le parti sono state individuate dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento della Giunta, oltre che nel deputato medesimo, anche nelle candidate Emma Staine e Francesca Anastasia Porpiglia, prime dei non eletti della lista Lega, rispettivamente nel collegio plurinominale 1 e nel collegio plurinominale 2 della circoscrizione Calabria.
  Il comitato di verifica si è riunito nelle giornate dell'8 e del 14 luglio 2020.

4 – Le memorie di parte.

  Le parti non hanno prodotto memorie e chiarimenti ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del regolamento della Giunta. La candidata Porpiglia ha fatto pervenire alla Giunta una comunicazione con la quale manifestava «il proprio interesse alla trattazione celere del ricorso già prodotto, al quale si riportava integralmente» e ha nuovamente inviato il citato ricorso; in proposito, il Presidente della Giunta, nella seduta del 9 luglio 2020, ha osservato che l'apertura dell'istruttoria non aveva alcuna relazione con il ricorso della candidata Porpiglia ma, come riportato nel resoconto della seduta della Pag. 5Giunta del 30 giugno 2020, discendeva unicamente dalla correzione dell'operato dell'Ufficio elettorale centrale circoscrizionale (UCC) della Calabria.

5 – La contestazione dell'elezione dell'on. Furgiuele.

  Nella seduta del 14 luglio 2020 il relatore nazionale ha proposto alla Giunta di deliberare la contestazione dell'elezione dell'onorevole Furgiuele, ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del regolamento della Giunta. La proposta del relatore è stata accolta dalla Giunta. La seduta pubblica è stata fissata per il 4 agosto 2020 alle ore 11.30.

6 – Le nuove memorie di parte.

  Entro il termine prescritto dall'articolo 13, comma 2, del regolamento della Giunta, la candidata Porpiglia ha trasmesso alla Giunta un documento con il quale, pur insistendo in relazione al proprio ricorso avendo un interesse diretto, concorda ed aderisce alla proposta approvata dalla Giunta di attribuire il seggio assegnato alla Lega al collegio plurinominale 2 anziché al collegio plurinominale 1 (come erroneamente fatto) e quindi proclamare l'elezione del deputato Furgiuele nel collegio plurinominale 2 della circoscrizione Calabria.

7 – La seduta pubblica.

  In data 4 agosto 2020 si è svolta la seduta pubblica. Le parti non si sono costituite.
  Nella Camera di consiglio la Giunta ha ritenuto, all'unanimità, di proporre all'Assemblea l'annullamento dell'elezione del deputato Domenico Furgiuele nel collegio plurinominale 1 della XXIII circoscrizione Calabria e la contestuale proclamazione del medesimo onorevole Furgiuele nel collegio plurinominale 2 della circoscrizione Calabria.

* * *

  La Giunta delle elezioni, pertanto, con la presente relazione propone all'Assemblea l'annullamento dell'elezione del deputato Domenico Furgiuele nel collegio plurinominale 1 della XXIII circoscrizione Calabria e la contestuale proclamazione del medesimo onorevole Furgiuele nel collegio plurinominale 2 della circoscrizione Calabria.