CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II, n. 26

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

(Articolo 154: applicazione dalla XIX legislatura del contingentamento dei tempi all'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge)

d'iniziativa del deputato BALDELLI

Presentata alla Presidenza della Camera il 16 giugno 2022

  Onorevoli Colleghi! – Come è noto, la disciplina del contingentamento, che consente di attribuire relativa certezza ai tempi della delibera finale degli argomenti iscritti in calendario, diversamente dal Senato, non trova applicazione alla Camera «in via transitoria» per l'unico procedimento parlamentare – insieme alla sessione di bilancio – a tempi definiti: il procedimento di conversione in legge dei decreti-legge (articolo 154 del Regolamento).
  Si tratta di un'esclusione, già prevista nel 1990 in via transitoria, confermata – sempre in via transitoria – nel 1997, quando alcune significative innovazioni nel procedimento di conversione dei decreti-legge sono state introdotte nel Regolamento.
  La espressa qualifica della norma come transitoria e l'assenza di un dies ad quem avrebbero potuto farla ritenere applicabile solo ai disegni di legge di conversione pendenti alla data di entrata in vigore delle allora nuove disposizioni regolamentari (il 1° gennaio 1998), risultando perciò assoggettabili a contingentamento dei tempi tutti i disegni di legge di conversione presentati successivamente a tale data (come affermato anche dalla Presidenza della Camera). Tuttavia è prevalso nel tempo, come si evince dalla seduta della Giunta del Regolamento del 12 settembre 2001, un diverso indirizzo della Presidenza, consolidatosi nelle legislature successive alla XIII. L'interpretazione della norma transitoria nel senso sopra indicato, che si fondava sulla sua natura transitoria, è infatti stata «congelata» dai Presidenti della Camera, sia per ragioni di opportunità inerenti all'accordo politico dal quale aveva tratto origine il progetto di riforma regolamentare, sia perché era condivisa l'idea di non assecondare la tendenza ad un uso eccessivo della decretazione d'urgenza. Nel corso della citata seduta della Giunta è stato anche puntualmente osservato che la mancata applicazione del contingentamento dei tempi ai disegni di legge di conversione paralizza l'operatività della norma, di cui all'articolo 24, comma 3, che prevede che, nel caso in cui il calendario sia predisposto dal Presidente, all'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge è destinata non più della metà del tempo complessivamente disponibile: è evidente, infatti, che, Pag. 2se non viene predeterminato il tempo da dedicare alla discussione dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge non è possibile applicare con effetti vincolanti la quota del cinquanta per cento stabilita dalla disposizione citata.
  Ciò premesso, la presente proposta si pone dunque l'obiettivo di superare la situazione di oggettiva incertezza che si è consolidata in ordine all'effettiva vigenza di un aspetto significativo del Regolamento, abrogando la norma transitoria che sottrae al contingentamento dei tempi il procedimento di conversione in legge dei decreti-legge, determinando così la riespansione della norma generale di cui ai commi 7 e seguenti dell'articolo 24; di conseguenza, il regime del contingentamento dei tempi troverebbe applicazione anche per il procedimento di conversione. Resta inteso che nel contingentamento dei tempi di tali disegni di legge, a norma dell'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 24, sarebbe comunque attribuito ai Gruppi di opposizione un tempo maggiore di quello assegnato ai gruppi di maggioranza.
  Ciò in una prospettiva coerente anche con la disciplina regolamentare del Senato, così da restituire simmetria e coerenza ai lavori dei due rami del Parlamento, cui l'articolo 70 della Costituzione assegna l'esercizio, collettivo, della funzione legislativa; come noto, infatti, l'esercizio unitario della funzione legislativa da parte delle due Camere implica la necessità, ribadita dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 35 del 2017 in ambito elettorale, di evitare discipline eccessivamente distoniche e difformi fra Camera e Senato, tali da pregiudicare il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare. Inoltre, l'applicazione del contingentamento per l'esame dei disegni di legge di conversione potrebbe contribuire a riequilibrare i tempi di esame dei provvedimenti d'urgenza fra i due rami del Parlamento, superando una prassi, consolidatasi negli ultimi anni, secondo la quale il ramo del Parlamento chiamato ad esaminare per secondo il disegno di legge si limita di fatto a ratificare le scelte del primo.
  Nella presente proposta si propone altresì la sospensione dell'applicazione del quarto periodo del comma 3 dell'articolo 24, secondo cui - con una norma peraltro non presente nel Regolamento dell'altro ramo del Parlamento - all'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge è destinata non più della metà del tempo complessivamente disponibile; tale norma, che – come già detto – diverrebbe pienamente operativa con l'introduzione del meccanismo del contingentamento dei tempi ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge, finirebbe, nel mutato contesto, per restringere surrettiziamente ed eccessivamente – specie nella particolare congiuntura che si è venuta a creare negli ultimi anni – il potere costituzionale del Governo di ricorrere alla decretazione d'urgenza, come previsto dall'articolo 77 della Costituzione, con ricadute negative sulla programmazione dei lavori parlamentari. Per questa ragione appare necessario, in via transitoria, sospenderne l'applicazione in attesa di una eventuale revisione della procedura di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge e della relativa programmazione dei lavori della Camera, in modo da pervenire ad un equilibrato bilanciamento fra prerogative del Governo e organizzazione dei lavori della Camera.
  Si auspica che questa proposta possa raccogliere il più ampio e trasversale consenso fra i gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione, anche considerando che la proposta medesima, presentata nell'ultimo anno della legislatura in corso, qualora approvata sarà applicabile dall'inizio della prossima legislatura.

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Testo del Regolamento

Modifica proposta

Art. 154.

Art. 154.

  1. In via transitoria non si applicano al procedimento di conversione dei decreti-legge le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 24; i disegni di legge di conversione dei decreti-legge sono inseriti nel programma e nel calendario dei lavori tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 24 e sono esaminati secondo quanto previsto, in particolare, dagli articoli 81, 85, 85-bis e 96-bis.

  Il comma 1 è abrogato.

  E' aggiunto, in fine, il seguente comma:

  9. In via transitoria e fino all'approvazione di una nuova disciplina della programmazione dei lavori con riferimento ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge, e della relativa procedura di esame, è sospesa l'applicazione dell'articolo 24, comma 3, quarto periodo.

  Dopo l'articolo 154 è aggiunto il seguente:

Art. 154-bis.

  1. Le presenti modificazioni al Regolamento entrano in vigore a decorrere dalla XIX legislatura.