CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II, n. 25

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

(Articoli 109, 109-bis e 109-ter: Modifica della disciplina in materia di petizioni)

d'iniziativa dei deputati
MADIA, GRIBAUDO, QUARTAPELLE PROCOPIO, SENSI,
ORFINI, CECCANTI

Presentata alla Presidenza della Camera il 29 ottobre 2021

  Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di modificazione del Regolamento prende spunto dal lavoro presentato dal collega Nannicini al Senato, volto a rilanciare l'istituto della petizione, uno strumento in Italia utilizzato in maniera meramente residuale rispetto ad altri istituti volti a favorire la partecipazione popolare.
  Al contrario siamo convinti che questo istituto, già contemplato dall'articolo 50 della Costituzione, che prevede che «tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità», debba rivestire una posizione di maggior centralità nel nostro ordinamento. La proposta in esame, proprio per rilanciare lo strumento della petizione, prevede dunque la possibilità di esercitare tale diritto attraverso i nuovi strumenti di partecipazione digitale.
  La presente proposta interviene, quindi, da un lato sulla disciplina dettata per le modalità di esercizio del diritto di petizione, prevedendo l'istituzione di una piattaforma internet per la presentazione delle petizioni in formato digitale; e dall'altro interviene sulla procedura di esame delle petizioni, con la previsione di un iter procedurale certo per l'esame delle stesse.
  La piattaforma internet, oltre a rendere possibile la presentazione di petizioni direttamente in formato digitale, consentirà anche la consultazione e l'adesione, da parte di altri cittadini, alle petizioni presentate, per un periodo di centottanta giorni
  Con riferimento alla procedura di esame delle petizioni, viene stabilito che le petizioni trasmesse alle Commissioni che abbiano attinenza con proposte di legge già assegnate alle stesse siano abbinate e discusse congiuntamente alle proposte di legge. Con riguardo alle altre petizioni, invece, le Commissioni competenti potranno deliberare, previa nomina di un relatore, la presa in considerazione o l'archiviazione.
  In aggiunta, viene poi prevista una sorta di procedura rafforzata per quelle petizioni che abbiano superato rispettivamente le ventimila o le quarantamila firme, una procedura già presente negli ordinamenti Pag. 2di alcuni Stati europei come Francia e Portogallo.
  Pertanto, nell'ipotesi in cui una petizione sia stata sottoscritta da ventimila firme, la Commissione competente, previa nomina di un relatore, dovrà esaminare la petizione e decidere se, entro il termine di novanta giorni dalla data di trasmissione della stessa, presentare una relazione all'Assemblea oppure adottare una risoluzione diretta ad interessare il Governo alle necessità esposte nella petizione.
  Se invece la petizione è stata sottoscritta da almeno quarantamila cittadini, si prevede che, al termine della procedura di esame, la Commissione competente presenti, sempre nel termine di novanta giorni dalla data di trasmissione della petizione, una relazione che è iscritta d'ufficio all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della medesima relazione. Si tratta di una disposizione volta a dare la massima visibilità alla discussione parlamentare legata a petizioni che abbiano ottenuto il sostegno di un così largo numero di cittadine e cittadini.
  La previsione di termini stringenti per la conclusione della procedura di esame, rispettivamente di novanta e centoventi giorni per le petizioni sottoscritte da ventimila o quarantamila cittadini, ha dunque la finalità di ribadire l'obbligo per la Camera dei deputati di prendere in esame petizioni sottoscritte da un così ampio numero di cittadini. Al tempo stesso, l'introduzione di soglie così alte di sottoscrizioni ha lo scopo di evitare che le stesse possano diventare uno strumento a disposizione di pochi cittadini per perseguire interessi meramente personalistici.

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Testo del Regolamento

Modifica proposta

Art. 109.

Art. 109.

  L'articolo 109 è sostituito dal seguente:

  1. Le petizioni pervenute alla Camera sono esaminate dalle Commissioni competenti.

  1. Identico.

  2. La Camera mette a disposizione dei cittadini una piattaforma su un sito internet pubblico che consenta la presentazione delle petizioni, nonché la pubblicazione delle stesse e la raccolta di eventuali dichiarazioni di adesione da parte di altri cittadini ai sensi dell'articolo 109-bis. Le firme e i dati necessari alla presentazione delle petizioni e alle dichiarazioni di adesione raccolti tramite la suddetta piattaforma soddisfano i requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia di firma elettronica.

  3. Della pubblicazione delle petizioni è data notizia in Assemblea.

  Dopo l'articolo 109 sono aggiunti i seguenti:

Art. 109-bis.

  1. La Camera rende consultabile nella piattaforma, per un periodo di centottanta giorni, il testo delle petizioni comunque pervenute, al fine di consentire l'adesione in forma individuale di tutti i cittadini.

  2. Decorso tale termine, la petizione è trasmessa alla Commissione competente per materia.

Art. 109-ter.

  2. L'esame in Commissione può concludersi con una risoluzione diretta ad interessare il Governo alle necessità esposte nella petizione ovvero con una decisione di abbinamento con un eventuale progetto di legge all'ordine del giorno.

  1. Fatti salvi i casi di cui ai commi 2 e 3, le petizioni trasmesse alle Commissioni che hanno attinenza con proposte di legge già assegnate sono abbinate e discusse congiuntamente alle proposte di legge. Delle altre petizioni le Commissioni competenti possono deliberare, previa nomina di un relatore, la presa in considerazione o l'archiviazione.

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  2. Le petizioni che hanno ricevuto l'adesione di almeno ventimila cittadini ai sensi dell'articolo 109-bis sono sempre esaminate dalle Commissioni competenti, previa nomina di un relatore. La Commissione, entro il termine di novanta giorni dalla data di trasmissione della petizione, presenta una relazione all'Assemblea oppure adotta una risoluzione diretta ad interessare il Governo alle necessità esposte nella petizione.

  3. Per le petizioni che hanno ricevuto l'adesione di almeno quarantamila cittadini ai sensi dell'articolo 109-bis, la Commissione competente presenta all'Assemblea, nel termine di cui al comma 2, una relazione che è iscritta d'ufficio all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il termine di trenta giorni dalla sua presentazione.

  4. Al presentatore della petizione viene in ogni caso data comunicazione della decisione adottata dalla Camera.

  3. Quando sia presentata una mozione su una o più petizioni, il testo della petizione è stampato e distribuito congiuntamente al testo della mozione relativa.

  5. Quando sia presentata una mozione su una o più petizioni, il testo della petizione è stampato e distribuito congiuntamente al testo della mozione relativa.