CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II, n. 23

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

(Modifiche degli articoli 5, 14 e 16 del Regolamento relative alla costituzione di una componente formata dai deputati appartenenti alle minoranze linguistiche all'interno del Gruppo misto e alla rappresentanza della stessa negli organi della Camera)

d'iniziativa dei deputati
GEBHARD, PLANGGER, SCHULLIAN, EMANUELA ROSSINI

Presentata alla Presidenza della Camera il 15 luglio 2021

  Onorevoli Colleghi! – L'articolo 6 della Costituzione recita: «La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche». Come sottolineato molte volte anche dalla Corte costituzionale nelle sue sentenze, si tratta di uno dei principi fondamentali dell'ordinamento e di una specificazione del più generale principio di uguaglianza, sancito dall'articolo 3, nella duplice accezione dell'uguaglianza formale e sostanziale.
  I padri costituenti avvertivano infatti che la protezione degli appartenenti alle comunità di lingua minoritaria non possa esaurirsi nella mera affermazione del principio di eguaglianza formale e non discriminazione sulla base del fattore linguistico (tutela negativa), in quanto l'effettività della tutela dipende in larga misura dalla predisposizione di soluzioni volte a realizzare l'eguaglianza sostanziale (tutela positiva).
  Quello delle minoranze linguistiche è peraltro un fenomeno assai più diffuso di quanto comunemente si creda. In Italia esistono infatti dodici gruppi linguistici minoritari, rappresentati da circa 2,5 milioni di persone, distribuite in quattordici regioni e più di 1.000 comuni.
  Il principio della tutela positiva delle minoranze linguistiche trova declinazione in varie forme nell'ordinamento giuridico, come ad esempio nelle leggi elettorali delle due Camere, le quali contengono apposite norme per garantire una rappresentanza adeguata anche alle comunità delle minoranze linguistiche.
  Per garantire un pieno coinvolgimento delle stesse nelle procedure che regolano il funzionamento della Camera dei deputati e realizzare compiutamente la tutela positiva richiesta dall'articolo 6 della Costituzione, le attuali previsioni regolamentari appaiono insufficienti.
  A maggior ragione, dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, che comporterà una riduzione, a partire dalla prossima legislatura, del numero dei deputati da 630 a 400 e, di Pag. 2conseguenza, anche della rappresentanza delle minoranze linguistiche, queste carenze diventano ancora più critiche.
  Si rendono quindi necessarie alcune modifiche del Regolamento per garantire, da un lato, ai deputati delle minoranze linguistiche di poter formare anche in futuro una componente politica all'interno del Gruppo misto e, dall'altro lato, la presenza di un loro rappresentante in quegli organi della Camera che determinano, per così dire, le regole del gioco politico, ovvero l'Ufficio di Presidenza e la Giunta per il Regolamento.
  Per le suddette ragioni si propone, in primo luogo, di modificare l'articolo 14, comma 5, eliminando il numero minimo di tre deputati richiesto per la formazione di una componente politica delle minoranze linguistiche all'interno del Gruppo misto e consentire in questo modo la costituzione della stessa anche da parte di uno solo o due deputati.
  In secondo luogo si propone di garantire la rappresentanza di un deputato appartenente alla succitata componente del Gruppo misto nell'Ufficio di Presidenza e nella Giunta per il Regolamento, modificando gli articoli 5, commi 3, 4 e 5, e 16, comma 1.

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TESTO DEL REGOLAMENTO

MODIFICA PROPOSTA

Art. 5.

Art. 5.

  Al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente:

  3. Nell'Ufficio di Presidenza devono essere rappresentati tutti i Gruppi parlamentari esistenti all'atto della sua elezione. A questo fine, prima di procedere alle votazioni a norma del comma 2, il Presidente promuove le opportune intese tra i Gruppi.

  3. Nell'Ufficio di Presidenza devono essere rappresentati tutti i Gruppi parlamentari esistenti all'atto della sua elezione e la componente formata dai deputati appartenenti alle minoranze linguistiche di cui all'articolo 14, comma 5.

  Il comma 4 è sostituito dal seguente:

  4. Qualora, a seguito delle votazioni di cui al comma 2, uno o più Gruppi non risultino rappresentati, si procede all'elezione di un corrispondente numero di Segretari, che ha luogo in una successiva seduta, nella data stabilita dal Presidente della Camera.

  4. Qualora, a seguito delle votazioni di cui al comma 2, uno o più Gruppi o la componente formata dai deputati appartenenti alle minoranze linguistiche di cui all'articolo 14, comma 5, non risultino rappresentati, si procede all'elezione di un corrispondente numero di Segretari, che ha luogo in una successiva seduta, nella data stabilita dal Presidente della Camera.

  Il comma 5 è sostituito dal seguente:

  5. I Gruppi parlamentari costituiti dopo l'elezione dell'Ufficio di Presidenza effettuata ai sensi del comma 2, qualora non siano già rappresentati nell'Ufficio di Presidenza stesso, e i Gruppi che, a seguito di modificazioni intervenute, vengano a trovarsi privi di un proprio rappresentante possono chiedere che si proceda all'elezione di altri Segretari.

  5. I Gruppi parlamentari costituiti dopo l'elezione dell'Ufficio di Presidenza effettuata ai sensi del comma 2, qualora non siano già rappresentati nell'Ufficio di Presidenza stesso, e i Gruppi e la componente formata dai deputati appartenenti alle minoranze linguistiche di cui all'articolo 14, comma 5, che, a seguito di modificazioni intervenute, vengano a trovarsi privi di un proprio rappresentante possono chiedere che si proceda all'elezione di altri Segretari.

Art. 14.

Art. 14.

  Al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

  5. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati. Possono essere altresì formate componenti di consistenza inferiore, purché vi aderiscano deputati, in numero non minore di tre, i quali rappresentino un partito o movimento politico la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate.

  Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere altresì costituita da uno o più deputati appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate.

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Art. 16.

Art. 16.

  Al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

  1. La Giunta per il Regolamento della Camera è composta di dieci deputati nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa è presieduta dallo stesso Presidente della Camera, il quale, udito il parere della stessa Giunta, può integrarne la composizione ai fini di una più adeguata rappresentatività tenendo presenti, per quanto possibile, criteri di proporzionalità tra i vari Gruppi.

  Essa è presieduta dallo stesso Presidente della Camera, il quale ne integra la composizione ai fini di una più adeguata rappresentatività tenendo presenti, per quanto possibile, criteri di proporzionalità tra i vari Gruppi e la necessità di garantire la rappresentanza della componente formata dai deputati appartenenti alle minoranze linguistiche di cui all'articolo 14, comma 5.