Doc. II, n. 19

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PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

(Modifiche al Regolamento per l'adeguamento dei quorum alla riduzione del numero dei deputati)

d'iniziativa dei deputati

BALDELLI, IEZZI, MARCO DI MAIO, OCCHIUTO

Presentata alla Presidenza della Camera il 6 maggio 2021

  Onorevoli Colleghi ! — La presente proposta di modifica al Regolamento, nell'intento di agevolare il lavoro istruttorio in corso presso la Giunta per il Regolamento, mira ad adeguare le disposizioni regolamentari all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 2020, recante modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari.
  La proposta si concentra su quelle sole disposizioni che contengono quorum per l'attivazione di strumenti procedurali formulati in termini assoluti, ossia su quelle disposizioni che necessitano, per l'avvio della prossima legislatura, di un adeguamento proporzionato alla riduzione del numero dei deputati al fine di mantenere inalterato, rispetto all'attuale composizione numerica, l'esercizio di determinate prerogative procedurali, esercizio che risulterebbe evidentemente aggravato ove non si prevedesse l'adeguamento in oggetto. Tale esigenza evidentemente non è ravvisabile per i quorum stabiliti in termini frazionari, che si determinano quindi automaticamente in relazione alla nuova composizione numerica della Camera, senza alcun aggravio numerico.
  È anche prevista una riduzione del numero dei deputati necessari per la formazione dei Gruppi parlamentari, di cui si propone un adeguamento proporzionale a tredici. Si ritiene di proporre all'articolo 14 sia questa modifica, peraltro necessaria in sede di avvio della legislatura, posto che l'adesione ai Gruppi parlamentari costituisce uno dei primissimi adempimenti della Pag. 2nuova Camera, sia quella al comma 5, primo periodo, relativa all'adeguamento del quorum necessario per la formazione delle componenti politiche «maggiori» del Gruppo misto. Non si è inteso invece di modificare il requisito numerico di tre deputati previsto per le componenti delle minoranze linguistiche e per quelle di cui all'articolo 14, comma 5, secondo periodo, non ritenendosi possibile ammettere organismi associativi composti da meno di tre associati. La modifica proposta al comma 2 del medesimo articolo è di mero coordinamento, lasciando impregiudicata la scelta, rimessa ovviamente al dibattito in sede di Giunta per il Regolamento, sul mantenimento o meno della possibilità di autorizzare Gruppi in deroga al requisito numerico minimo e, in caso affermativo, sulla disciplina dei requisiti necessari a tal fine (comunque da adeguare alla luce del mutato quadro normativo della legge elettorale).
  Non si è ritenuto, inoltre, di proporre in questa sede modifiche al numero ed alla composizione degli organi parlamentari, e segnatamente delle Commissioni permanenti, rimettendo anche questa discussione al confronto in seno alla Giunta: ciò sia perché dalla riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari non sembrano conseguire alla Camera effetti automatici o necessari sul numero delle Commissioni permanenti (anche considerando che al Senato vi è lo stesso numero di Commissioni, pur con una composizione numerica di quell'Assemblea che è oggi inferiore a quella della prossima Camera); sia perché, allo stato, un intervento in questo senso appare, ad avviso dei proponenti di questo documento, sostanzialmente prematuro: se, infatti, è da valutare l'ipotesi di una tendenziale specularità fra il numero e le competenze delle Commissioni dei due rami del Parlamento, occorre preliminarmente verificare se e come, nel processo di riforma del Regolamento del Senato (avviato nei mesi scorsi), il Senato intenderà intervenire su tale aspetto.
  Non si è neppure ritenuto di avanzare qui proposte relative alla composizione numerica degli altri organi della Camera: non la Giunta per il Regolamento, il cui numero di componenti alquanto limitato non pone problemi di ricalibratura, pena un eccessivo assottigliamento dell'organo, né delle altre due Giunte, la riflessione sulla cui composizione dovrà essere condotta evidentemente in connessione anche con le scelte che si prospetteranno per le Commissioni.
  Nemmeno il Comitato per la legislazione è qui oggetto di intervento, atteso che per esso valgono considerazioni molto simili a quelle formulate per la Giunta per il Regolamento: va comunque ricordato in proposito che un eventuale intervento sulle disposizioni che riguardano tale organo dovrebbe sanare anche una discrepanza fra il dettato regolamentare e quanto successivamente stabilito dalla Giunta per il Regolamento relativamente al periodo di durata dei turni di presidenza.
  Analogamente non si ritiene di intervenire sulla composizione dell'Ufficio di presidenza e neppure su quella degli organi provvisori previsti per i primi adempimenti della nuova legislatura.
  Occorre precisare che vi sono casi di quorum stabiliti in cifra fissa che non sono qui oggetto di modifica: si tratta di quelli fissati al comma 2-bis dell'articolo 18 e al comma 1 dell'articolo 72 e che non costituiscono oggetto di adeguamento in quanto si riferiscono a strumenti e facoltà del tutto desueti nell'ordinamento della Camera. In particolare, il quorum previsto all'articolo 18, comma 2-bis («Fino alla conclusione della discussione in Assemblea, venti deputati possono formulare proposte motivate in difformità dalle conclusioni della Giunta. Qualora la Giunta abbia proposto la concessione dell'autorizzazione e non siano state formulate proposte diverse, l'Assemblea non procede a votazioni, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta. L'Assemblea è sempre chiamata a deliberare sulle richieste di autorizzazione relative ai provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare»), è relativo al regime in vigore prima della riforma costituzionale dell'articolo 68 in materia di Pag. 3autorizzazioni a procedere. Quello previsto all'articolo 72, comma 1 («Il Presidente della Camera assegna alle Commissioni competenti per materia i progetti di legge sui quali esse devono riferire all'Assemblea, e ne dà notizia in Aula. Se nei due giorni successivi all'annunzio un presidente di Gruppo o dieci deputati propongono una diversa assegnazione, il Presidente iscrive la questione all'ordine del giorno e l'Assemblea, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano»), è relativo all'assegnazione dei progetti di legge alle Commissioni in sede referente, che si è configurata nella prassi come un potere di spettanza presidenziale sul quale non vi è più una deliberazione dell'Assemblea. Al riguardo, la proposta di una modifica di tali quorum potrebbe far pensare ad un superamento della sopra richiamata desuetudine, che invece non si intende evidentemente proporre.
  Conclusivamente, le proposte qui formulate hanno come obiettivo quello di approntare le riforme evidentemente necessarie per mantenere inalterata la funzionalità della Camera al cospetto della nuova consistenza numerica fissata dalla Costituzione e per evitare, dunque, che, in assenza di ogni altra riflessione di ordine costituzionale, la riduzione del numero complessivo dei membri – ove non neutralizzata con la parallela riduzione dei quorum stabiliti in cifra fissa – possa avere delle conseguenze di ordine politico assai significative sul corretto funzionamento di questo ramo del Parlamento e sull'esercizio di diritti e facoltà stabiliti dal Regolamento.
  Se ne auspica, dunque, una rapida approvazione, in quanto si tratta di riforme sulle quali – proprio in ragione del loro carattere politicamente neutro e sostanzialmente «dovuto» e in ragione dell'esclusione dal campo dell'intervento riformatore di temi ulteriori, solo indirettamente collegabili alla riforma costituzionale sul numero dei parlamentari e come tali suscettibili di valutazioni politiche diverse fra i Gruppi parlamentari, se non di veri e propri contrasti insanabili – potrebbero agevolmente convergere tutte le forze politiche, garantendo così un iter veloce e agile della proposta, nell'obiettivo (certamente condiviso da tutti) di porre doverosamente «in sicurezza» la prossima legislatura.

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TESTO DEL REGOLAMENTO
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MODIFICA PROPOSTA
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Art. 14.

Art. 14.

  1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di venti deputati.

  Al comma 1, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «tredici».

  2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti purché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio e una cifra elettorale nazionale di almeno trecentomila voti di lista validi.   Al comma 2, le parole: «meno di venti iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «un numero di iscritti inferiore a quello previsto al comma 1».
  5. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati. Possono essere altresì formate componenti di consistenza inferiore, purché vi aderiscano deputati, in numero non minore di tre, i quali rappresentino un partito o movimento politico la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate.   Al comma 5, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «sei».

Art. 16.

Art. 16.

  3-ter. Qualora tutte le proposte contenenti principì e criteri direttivi siano state

  Al comma 3-ter, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «tredici».

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respinte, si passa alla votazione della proposta della Giunta, previo svolgimento delle dichiarazioni di voto. Ove una o più di tali proposte siano state approvate, la Giunta presenta un nuovo testo che recepisce i principì e i criteri direttivi approvati dall'Assemblea. Nel caso in cui un Presidente di Gruppo o venti deputati esprimano dissenso sul modo in cui le deliberazioni dell'Assemblea sono state recepite, possono presentare proposte interamente sostitutive del testo della Giunta nel senso da essi ritenuto conforme ai principì e criteri direttivi approvati. Per l'ammissibilità delle proposte si applica l'articolo 89.

Art. 17-bis.

Art. 17-bis.

  1. Qualora una proposta della Giunta delle elezioni in materia di verifica dei poteri discenda esclusivamente dal risultato di accertamenti numerici, l'Assemblea non procede a votazioni e la proposta s'intende approvata, salvo che, prima della conclusione della discussione, venti deputati chiedano, con ordine del giorno motivato, che la Giunta proceda a ulteriori verifiche. Se l'Assemblea respinge l'ordine del giorno, s'intende approvata la proposta della Giunta.

  Al comma 1, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «tredici».

Art. 18-ter.

Art. 18-ter.

  6. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea, venti deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di appositi ordini del giorno motivati.

  Al comma 6, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «tredici».

Art. 27.

Art. 27.

  2. In Assemblea, per discutere o deliberare su materie che non siano all'ordine

  Al comma 2, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «diciannove».

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del giorno, è necessaria una deliberazione con votazione palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi e a maggioranza dei tre quarti dei votanti. La proposta relativa può essere presentata da trenta deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, soltanto all'inizio della seduta o quando si stia per passare ad altro punto dell'ordine del giorno o quando la discussione sia stata sospesa.

Art. 40.

Art. 40.

  1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da un singolo deputato prima che abbia inizio la discussione stessa. Quando, però, questa sia già iniziata, le proposte devono essere sottoscritte da dieci deputati in Assemblea e da tre in Commissione in sede legislativa.

  Al comma 1, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «sei» e la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «due».

Art. 44.

Art. 44.

  1. La chiusura di una discussione può essere richiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, in Commissione da quattro deputati o da uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione, sempre che non si tratti di discussioni limitate per espressa disposizione del Regolamento. Sulla richiesta di chiusura possono parlare un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.

  Al comma 1, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «tredici» e la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre».  

Art. 46.

Art. 46.

  4. La Presidenza non è obbligata a verificare se l'Assemblea o la Commissione

  Al comma 4, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «tredici» e la parola:

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sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto rispettivamente da venti o quattro deputati e l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione per alzata di mano. «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre».

Art. 51.

Art. 51.

  2. La votazione nominale può essere richiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica; in Commissione da quattro deputati o da uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione. La votazione per scrutinio segreto può essere richiesta in Assemblea da trenta deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica.

  Al comma 2, al primo periodo, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «tredici» e la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre»; al secondo periodo, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «diciannove». 

Art. 63.

Art. 63.

  3. Su richiesta del Governo o di un presidente di Gruppo o di dieci deputati, l'Assemblea può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

  Al comma 3, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «sei».

Art. 69.

Art. 69.

  1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, o anche successivamente, il Governo, un presidente di Gruppo o dieci deputati possono chiedere che ne sia dichiarata l'urgenza.

  Al comma 1, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «sei».

Art. 79.

Art. 79.

  6. Le procedure previste dal comma 5 sono promosse quando ne facciano richiesta almeno quattro componenti della Commissione, salvo che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi,

  Al comma 6, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre».

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con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione giudichi l'oggetto della richiesta non essenziale per il compimento dell'istruttoria legislativa. L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione stabilisce, sentito il Governo, il termine entro il quale il Governo stesso deve comunicare le informazioni e i dati ad esso richiesti relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea. La Commissione non procede alle deliberazioni conclusive riguardanti ciascun articolo fino a quando non siano pervenuti i dati e le informazioni al riguardo richiesti al Governo, salvo che esso dichiari di non poterli fornire, indicandone il motivo.

Art. 83.

Art. 83.

  2. Quando venti deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica ne avanzano specifica richiesta, sono consentite ulteriori iscrizioni a parlare, ferme restando le disposizioni degli articoli 36, 44 e 50. La richiesta di ampliamento della discussione va formulata nella Conferenza dei presidenti di Gruppo ovvero presentata non meno di ventiquattro ore prima dell'inizio della discussione in Assemblea.

  Al comma 2, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «tredici».

  4. Il calendario può prevedere che la discussione del progetto di legge sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. In assenza di tale previsione il Governo, un presidente di Gruppo o dieci deputati, nonché ciascun relatore o il deputato proponente, possono chiedere preliminarmente che la discussione del progetto sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. Su tale richiesta la Camera, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano.   Al comma 4, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «sei».Pag. 9

Art. 86.

Art. 86.

  5. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. Trenta deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare subemendamenti a ciascuno di tali emendamenti e articoli aggiuntivi anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. Ciascun relatore di minoranza può presentare, entro il medesimo termine, un solo subemendamento riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal Governo a norma del presente comma.

  Al comma 5, la parola: «Trenta» è sostituita dalla seguente: «Diciannove».

  8. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio soltanto da venti deputati o da un presidente di Gruppo.   Al comma 8, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «tredici».

Art. 92.

Art. 92.

  3. Durante i periodi di aggiornamento il Presidente della Camera comunica ai singoli deputati la proposta di assegnazione di provvedimenti in sede legislativa, almeno otto giorni prima della data di convocazione della Commissione competente. Se entro tale data il Governo, un presidente di Gruppo o dieci deputati si oppongono, la proposta di assegnazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea ai fini del comma 1.

  Al comma 3, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «sei».

Art. 96-bis.

Art. 96-bis.

  3. Entro il quinto giorno dall'annunzio all'Assemblea della presentazione o della

  Al comma 3, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «tredici».

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trasmissione alla Camera del disegno di legge di conversione, un presidente di Gruppo o venti deputati possono presentare una questione pregiudiziale riferita al contenuto di esso o del relativo decreto-legge. La deliberazione sulla questione pregiudiziale è posta all'ordine del giorno entro il settimo giorno dal suddetto annunzio all'Assemblea. Le questioni pregiudiziali sono discusse secondo le disposizioni dell'articolo 40, commi 3 e 4. Chiusa la discussione, l'Assemblea decide con unica votazione sul complesso delle questioni pregiudiziali presentate. Nell'ulteriore corso della discussione dei disegni di legge di cui al presente capo non possono proporsi questioni pregiudiziali o sospensive.

Art. 110.

Art. 110.

  1. Un presidente di Gruppo o dieci deputati possono presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione dell'Assemblea su un determinato argomento.

  Al comma 1, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «sei».

Art. 111.

Art. 111.

  2. Quando chi ha proposto la mozione vi rinunzi, essa deve essere egualmente discussa e votata se lo richiedano un presidente di Gruppo o dieci deputati.

  Al comma 2, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «sei».

Art. 114.

Art. 114.

  1. Gli emendamenti, anche aggiuntivi, devono di regola essere presentati per iscritto almeno ventiquattro ore prima della discussione della mozione alla quale si riferiscono; se sono firmati da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, possono essere presentati anche il giorno stesso della discussione, purché la presentazione avvenga almeno un'ora prima dell'inizio della seduta.

  Al comma 1, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «tredici».

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  2. Gli emendamenti ad emendamenti possono essere presentati nella stessa seduta sempre che siano firmati da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica.   Al comma 2, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «tredici».

Art. 138-bis.

Art. 138-bis.

  1. I presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ovvero un numero di deputati non inferiore a trenta possono presentare interpellanze urgenti. Ciascun presidente di Gruppo può sottoscrivere non più di due interpellanze urgenti per ogni mese di lavoro parlamentare; ciascun deputato può sottoscriverne non più di una per il medesimo periodo.

  Al comma 1, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «diciannove».