Doc. II, n. 17

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

(Articolo 24: Modifica alla disciplina in materia di ripartizione del tempo attribuito al Gruppo misto per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea)

d'iniziativa del deputato ACUNZO

Presentata alla Presidenza della Camera il 12 novembre 2020

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  Onorevoli Colleghi ! — La facoltà di intervenire nelle discussioni è prerogativa fondamentale e necessaria per l'esercizio del mandato rappresentativo parlamentare. Spetta ai Regolamenti delle Camere disciplinare l'esercizio di questa prerogativa contemperandolo con le esigenze della buona organizzazione delle discussioni e della funzionalità complessiva degli organi parlamentari. Le loro norme, nel regolare l'esercizio di tale facoltà, possono quindi limitarla ragionevolmente, ma non restringerne l'esercizio in misura tale da determinarne il sostanziale annullamento.
  La struttura delle Assemblee parlamentari italiane, in base alle previsioni costituzionali e alla loro determinazione ed evoluzione nella prassi delle istituzioni repubblicane, è fondata sull'associazione dei loro componenti nei Gruppi parlamentari, i quali si configurano come i soggetti che coordinano l'attività dei parlamentari ad essi iscritti, organizzando la loro presenza nei collegi interni e la loro partecipazione ai procedimenti e ponendosi in molti casi quale tramite fra il singolo membro del Parlamento e la Presidenza d'Assemblea.
  Il Regolamento e le sue prassi applicative riflettono questo principio nei vari istituti e norme dell'ordinamento parlamentare, tra cui in particolare la disciplina delle discussioni e il contingentamento dei tempi dei dibattiti, prevedendo tuttavia le fattispecie e i limiti in cui è assicurato il diritto all'espressione di posizioni personali o addirittura dissenzienti dei singoli deputati rispetto al Gruppo di appartenenza.Pag. 4
  Con riguardo al Regolamento della Camera, si ricorda che nelle discussioni tecnicamente limitate è di norma previsto soltanto l'intervento di un deputato per Gruppo, e in alcune fattispecie specifiche di discussioni limitate, quali ad esempio quelle relative alla dichiarazione di voto su articoli ed emendamenti a progetti di legge, o quelle relative alla votazione sulla questione di fiducia, la facoltà di intervento è riservata a un deputato per ciascun Gruppo e, per quanto riguarda il Gruppo misto, ai deputati appartenenti alle componenti politiche costituite al suo interno, oltre ai deputati che intendono esprimere un voto in dissenso dal proprio Gruppo. Non è invece previsto alcun titolo specifico di intervento per i deputati del Gruppo misto che non risultino iscritti ad alcuna componente politica, risultando per questi possibile intervenire solo a titolo personale. Né alcun tempo ad essi è riservato nella determinazione dei tempi complessivi delle discussioni degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea (il c.d. contingentamento dei tempi che riguarda la quasi totalità delle discussioni in Assemblea), e che viene disposta anche nei dibattiti in Assemblea in occasione di comunicazioni e informative del Governo.
  Inoltre, per questi deputati è di fatto impossibile partecipare allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 135-bis del Regolamento, con grave limitazione del pieno esercizio del loro mandato parlamentare.
  Dal momento che il numero dei parlamentari del Gruppo misto non aderenti ad alcuna componente politica risulta assai consistente nella legislatura in corso (alla data di presentazione della proposta 22 deputati non iscritti a componenti politiche, a fronte di 25 ripartiti tra le cinque componenti politiche attualmente costituite nel Gruppo misto), si crea a svantaggio dei primi una significativa limitazione del loro diritto di rappresentanza parlamentare.
  Per queste ragioni, al fine di richiamare l'attenzione su un problema che ci si augura possa trovare una più articolata e armonica soluzione nell'ambito della Giunta per il Regolamento, si propone con la presente iniziativa una disposizione di modifica del comma 7 dell'articolo 24 del Regolamento, riguardante proprio la determinazione, da parte della Conferenza dei Presidenti di Gruppo, del tempo complessivamente disponibile per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea.
  La modifica proposta prevede infatti che una quota del tempo attribuito al Gruppo misto – ripartito, sulla base della disposizione vigente, interamente fra le componenti politiche in esso costituite, avendo riguardo alla loro consistenza numerica – sia invece riservata ai deputati non iscritti ad alcuna componente politica e che questa sia determinata in proporzione al loro numero.
  Questo sarebbe un primo passo verso l'auspicata individuazione di modalità idonee a riconoscere a tali deputati un titolo di intervento autonomo e distinto nella generalità delle procedure parlamentari che includa anche la facoltà di presentazione e di svolgimento di alcuni strumenti, quali le interrogazioni a risposta immediata, la cui attivazione al momento non risulta garantita sulla base delle vigenti disposizioni regolamentari.

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TESTO DEL REGOLAMENTO __

MODIFICA DI PROPOSTA __

Art. 24.

  7. La Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dal comma 2, determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea, in rapporto alla loro complessità. Essa, detratti i tempi per gli interventi dei relatori, del Governo e dei deputati del Gruppo misto, nonché quelli per lo svolgimento di richiami al Regolamento e delle operazioni materiali di voto, provvede quindi a ripartire fra i Gruppi, per una parte in misura eguale e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza degli stessi, i quattro quinti del tempo complessivamente disponibile per le diverse fasi di esame. Il tempo restante è riservato agli interventi che i deputati chiedano di svolgere a titolo personale, comunicandolo prima dell'inizio della discussione. Il tempo attribuito al Gruppo misto è ripartito fra le componenti politiche in esso costituite, avendo riguardo alla loro consistenza numerica. Per l'esame dei disegni di legge d'iniziativa del Governo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo riserva ai Gruppi appartenenti alle opposizioni una quota del tempo disponibile più ampia di quella attribuita ai Gruppi della maggioranza.

Art. 24.

  Il comma 7 è sostituito dal seguente:
  7. La Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dal comma 2, determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea, in rapporto alla loro complessità. Essa, detratti i tempi per gli interventi dei relatori, del Governo e dei deputati del Gruppo misto, nonché quelli per lo svolgimento di richiami al Regolamento e delle operazioni materiali di voto, provvede quindi a ripartire fra i Gruppi, per una parte in misura eguale e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza degli stessi, i quattro quinti del tempo complessivamente disponibile per le diverse fasi di esame. Il tempo restante è riservato agli interventi che i deputati chiedano di svolgere a titolo personale, comunicandolo prima dell'inizio della discussione. Il tempo attribuito al Gruppo misto, detratta una quota riservata ai deputati non iscritti ad alcuna componente politica e determinata in proporzione al loro numero, è ripartito fra le componenti politiche in esso costituite, avendo riguardo alla loro consistenza numerica. Per l'esame dei disegni di legge d'iniziativa del Governo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo riserva ai Gruppi appartenenti alle opposizioni una quota del tempo disponibile più ampia di quella attribuita ai Gruppi della maggioranza.