Doc. II, n. 16

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

(Articolo 134: Modifica della disciplina delle interrogazioni a risposta scritta)

d'iniziativa della deputata BARTOLOZZI

Presentata alla Presidenza della Camera il 2 ottobre 2020

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  Onorevoli Colleghi ! — Il Parlamento, oltre alla funzione legislativa, svolge anche un ruolo fondamentale di controllo sull'operato del Governo attraverso una serie di strumenti cui si fa comunemente riferimento con il termine di «Sindacato ispettivo».
  Tale attività si sostanzia principalmente in due strumenti tipici: l'interrogazione e l'interpellanza. Alla luce delle disposizioni regolamentari e dei ripetuti indirizzi interpretativi presidenziali volti a tipizzare i due istituti, le interrogazioni si caratterizzano per la finalità strettamente conoscitiva, consistendo in una «semplice domanda, rivolta per iscritto, se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al Governo, o sia esatta, se il Governo intenda comunicare alla Camera documenti o notizie o abbia preso o stia per prendere alcun provvedimento su un oggetto determinato» (articolo 128, comma 2, del Regolamento della Camera) e possono svolgersi sia a risposta orale in Assemblea o in Commissione, sia a risposta scritta, mentre le interpellanze consistono nella domanda rivolta al Governo circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale. A queste si aggiunge l'interrogazione a risposta immediata, il cosiddetto question time, cioè lo spazio dedicato alle domande dirette, mutuato dal sistema anglosassone e modificato con la riforma dei regolamenti parlamentari del 1997 (articolo 135-bis).
  Per lo svolgimento di ciascuno dei citati strumenti sono previsti una serie di termini ordinatori da rispettare, stabiliti dai Regolamenti parlamentari, al fine di fornire Pag. 2le risposte ai parlamentari che ne fanno richiesta. Nello specifico, per le interrogazioni a risposta scritta, l'articolo 134, comma 1, del Regolamento della Camera fissa in venti giorni il termine entro il quale il Governo è tenuto a dare la risposta. Al contempo, si rileva che il comma 2 dell'articolo 134 specifica che, se il Governo non fa pervenire la risposta nel termine previsto di venti giorni, il Presidente della Camera, a richiesta dell'interrogante, pone l'interrogazione all'ordine del giorno della seduta successiva della Commissione competente.
  La parte che più evidentemente risulta lacunosa è quella relativa alla tempistica con la quale il Governo risponde alle interrogazioni medesime, tanto che in alcuni casi, prima che un parlamentare riceva una risposta, bisogna attendere mesi e, nelle ultime legislature, sono risultati casi di interrogazioni cui non è mai giunta una risposta.
  Al fine di intervenire sulla problematica appena esposta, la presente proposta di modificazione prevede che il Governo sia obbligato a rispondere in forma scritta entro un termine massimo di trenta giorni, assicurando in tal modo un tempo congruo al Governo per poter formulare una risposta adeguata e, al contempo, una maggiore «probabilità» di avere risposta per il singolo deputato. Nel tentativo di razionalizzare e rendere più efficiente lo strumento dell'interrogazione a risposta scritta si prevede, altresì, che qualora non sia pervenuta la risposta entro il termine di trenta giorni, l'interrogazione venga posta al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea nella quale sia previsto lo svolgimento di interrogazioni.
  La modifica appena illustrata si rende necessaria al fine di rendere la funzione di controllo del Parlamento efficiente e puntuale garantendo una maggiore trasparenza dell'attività di Governo e incentivando anche una maggiore tempestività e costanza nelle risposte dei singoli Ministri alle questioni sollevate da ciascun parlamentare che, ai sensi dell'articolo 67 della Costituzione, rappresenta la Nazione.

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TESTO DEL REGOLAMENTO
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MODIFICA PROPOSTA
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  L'articolo è sostituito dal seguente:

Art. 134.

Art. 134.

  1. Nel presentare un'interrogazione, o successivamente, il deputato può dichiarare che intende avere risposta scritta. In questo caso, entro venti giorni, il Governo deve dare la risposta e comunicarla al Presidente della Camera. Questa risposta è inserita nel resoconto stenografico della seduta in cui è annunziata alla Camera.

  1. Nel presentare un'interrogazione, o successivamente, il deputato può dichiarare che intende avere risposta scritta. In questo caso, entro trenta giorni, il Governo deve dare la risposta e comunicarla al Presidente della Camera. Questa risposta è inserita nel resoconto stenografico della seduta in cui è annunziata alla Camera.

  2. Se il Governo non fa pervenire la risposta nel termine previsto nel comma 1, il Presidente della Camera, a richiesta dell'interrogante, pone senz'altro l'interrogazione all'ordine del giorno della seduta successiva della Commissione competente.   2. Se il Governo non fa pervenire la risposta nel termine previsto nel comma 1, l'interrogazione è posta senz'altro al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta nella quale sia previsto lo svolgimento di interrogazioni.