Doc. II, n. 13

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PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

(Articoli 88, 89, 99, 114, 115, 116, 122 e 143: Abolizione degli ordini del giorno)

d'iniziativa del deputato INVIDIA

Presentata alla Presidenza della Camera il 3 marzo 2020

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  Onorevoli Colleghi ! — L'ordine del giorno d'istruzione al Governo è, come noto, uno strumento accessorio che si inserisce in modo eventuale in discussioni che riguardano altri atti, e cioè i progetti di legge. Alla Camera, diversamente dal Senato, gli ordini del giorno sono presentati durante la discussione degli articoli ed esaminati dopo l'approvazione dell'ultimo articolo, prima della votazione finale del progetto di legge. Possono essere presentati ordini del giorno anche in riferimento alla materia oggetto di una mozione, ma trattasi di una evenienza che si riscontra raramente.
  Cionondimeno, per quanto tipico nell’iter legislativo parlamentare, lo strumento degli ordini del giorno presenta una serie di svantaggi.
  In primis, come detto, è uno strumento accessorio e quindi non essenziale. Inoltre, anche in caso di voto favorevole da parte dell'Assemblea, gli ordini del giorno producono un effetto giuridico scarso. La maggior parte della dottrina sostiene infatti che gli ordini del giorno esprimono null'altro che «un'intenzione o un desiderio delle Camere» e non hanno quindi un carattere prescrittivo.
  Sul piano statistico, inoltre, gli ordini del giorno costituiscono per numero (e relativo tempo speso per il loro esame) una cifra percentuale elevata sul totale delle votazioni. I dati statistici dell'Assemblea riferiti alla XVIII legislatura (aggiornati al 14 febbraio 2020) mostrano infatti che sono stati presentati circa 4500 ordini del giorno. Di questi, a seguito delle valutazioni Pag. 2governative espresse nel corso dell'esame parlamentare, ne sono stati votati circa 1000. Tale numero è pari quasi a un terzo delle votazioni intervenute su emendamenti (che sono circa 3500). Lo sforzo profuso in termini di stesura, illustrazione, parere del Governo, dichiarazioni di voto e votazioni in Aula – e collaterale lavoro degli uffici tecnici – è quindi notevole.
  Occorre poi evidenziare che tali atti parlamentari sono spesso usati a fini di comunicazione politica per mostrare all'opinione pubblica l'ottenimento di un risultato nel contesto dell’iter legislativo, inducendo spesso il pensiero che vi sia comunque una ricaduta pratica ed immediata sui bisogni del Paese.
  Va infine aggiunto che, sulla base del diritto parlamentare comparato, diventa difficile individuare altri Paesi, incluse le stesse democrazie parlamentari, che facciano uso dell'istituto dell'ordine del giorno, che appare quindi essere una peculiarità italiana.
  Per quanto riguarda l'ipotetica argomentazione volta a sostenere che l'abolizione degli ordini del giorno potrebbe produrre una contrazione degli strumenti a disposizione del Parlamento, e quindi della stessa democrazia parlamentare (in un periodo già complesso nel rapporto Governo-Parlamento), si può rispondere che già attualmente gli ordini del giorno non hanno de facto una particolare efficacia politica e che, viceversa, la difesa del ruolo del Parlamento dovrebbe passare attraverso una maggiore attenzione e spazio dedicati agli strumenti delle mozioni e delle risoluzioni, nonché ai progetti di legge.
  Paradossalmente quindi l'ordine del giorno è diventato uno strumento non di pregio nell'armamentario parlamentare, perché il Parlamento, ricorrendo ad esso, non riesce affatto ad intraprendere azioni di maggiore peso e più vincolanti nei confronti del Governo. Il ricorso all'ordine del giorno si riduce nella maggior parte dei casi a una mera espressione di intenzione. In altre parole, mediante esso si consumano preziose risorse temporali del Parlamento, senza davvero influire sull'effettivo miglioramento del Paese.
  Per questo motivo, la presente proposta di modifica mira ad abrogare le parti del Regolamento della Camera che recano la disciplina concernente gli ordini del giorno.
  Qualora approvata, questa proposta permetterebbe dunque di lasciare più spazio a questo ramo del Parlamento per calendarizzare proposte di legge o altri atti che abbiano un maggiore impatto politico.

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TESTO DEL REGOLAMENTO __

MODIFICA PROPOSTA __

Art. 88.

Art. 88.

  1. Nel corso della discussione degli articoli ciascun deputato può presentare non più di un ordine del giorno recante istruzioni al Governo in relazione alla legge in esame. Gli ordini del giorno possono essere illustrati per non più di cinque minuti ciascuno, e sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo, ma prima della votazione finale. Ciascun deputato può dichiarare il proprio voto sugli ordini del giorno con un unico intervento sul loro complesso per non più di cinque minuti o con non più di due interventi distinti per una durata complessivamente non superiore.   L'articolo è abrogato.
  2. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducano emendamenti o articoli aggiuntivi respinti. In tale caso il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno e sentito uno dei proponenti, può dichiararlo inammissibile. Se il proponente insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.

Art. 89.

Art. 89.

  L'articolo è sostituito dal seguente:

  1. Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione, ovvero siano preclusi da precedenti deliberazioni, e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il deputato insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.   1. Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione, ovvero siano preclusi da precedenti deliberazioni, e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il deputato insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.Pag. 4

Art. 99.

Art. 99.

  Il comma 3 è sostituito dal seguente:

  3. Dopo la discussione sulle linee generali si passa alla votazione finale del progetto di legge senza procedere alla discussione degli articoli. Non sono ammessi emendamenti, né ordini del giorno, né richieste di stralcio di una o più norme.   3. Dopo la discussione sulle linee generali si passa alla votazione finale del progetto di legge senza procedere alla discussione degli articoli. Non sono ammessi emendamenti, né richieste di stralcio di una o più norme.

Art. 114.

Art. 114.

  4. Gli ordini del giorno presentati in riferimento alla materia oggetto di una mozione possono essere solo messi ai voti, senza svolgimento, dopo la votazione della mozione.   Il comma 4 è abrogato.

Art. 115.

Art. 115.

  Il comma 2 è sostituito dal seguente:

  2. Non è consentita la votazione per parti separate né la presentazione di ordini del giorno.

  2. Non è consentita la votazione per parti separate.

Art. 116.

Art. 116.

  Il comma 2 è sostituito dal seguente:

  2. Se il Governo pone la questione di fiducia sul mantenimento di un articolo, si vota sull'articolo dopo che tutti gli emendamenti presentati siano stati illustrati. Se il voto della Camera è favorevole, l'articolo è approvato e tutti gli emendamenti si intendono respinti. Nello stesso modo si procede se sia posta la questione di fiducia su un ordine del giorno, una mozione o una risoluzione. Se il progetto di legge consiste in un solo articolo, il Governo può porre la questione di fiducia sull'articolo medesimo, salva la votazione finale del progetto.   2. Se il Governo pone la questione di fiducia sul mantenimento di un articolo, si vota sull'articolo dopo che tutti gli emendamenti presentati siano stati illustrati. Se il voto della Camera è favorevole, l'articolo è approvato e tutti gli emendamenti si intendono respinti. Nello stesso modo si procede se sia posta la questione di fiducia su una mozione o una risoluzione. Se il progetto di legge consiste in un solo articolo, il Governo può porre la questione di fiducia sull'articolo medesimo, salva la votazione finale del progetto.

Art. 122.

Art. 122.

  1. Gli ordini del giorno sono presentati e svolti nelle Commissioni competenti per la materia alla quale si riferiscono. Quelli non accolti dal Governo o respinti in Com

  L'articolo è abrogato.

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missione possono essere ripresentati in Assemblea; essi sono posti in votazione in Assemblea dopo la approvazione dell'ultimo articolo dello stato di previsione al quale si riferiscono.
  2. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione competente per materia sono allegati alla relazione da trasmettere alla Commissione bilancio e programmazione e quindi alla relazione da questa presentata all'Assemblea.
  3. In Assemblea non è ammessa la presentazione di altri ordini del giorno, salvo quelli attinenti all'indirizzo globale della politica economica e finanziaria, i quali sono posti in votazione dopo l'approvazione del quadro generale riassuntivo.

Art. 143.

Art. 143.

  Il comma 3 è sostituito dal seguente:

  3. Possono altresì chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data a mozioni, a risoluzioni e a ordini del giorno approvati dalla Camera o accettati dal Governo.

  3. Possono altresì chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data a mozioni e a risoluzioni approvate dalla Camera.