Doc. II, n. 12

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

(Articolo 22: Modifica della denominazione della I Commissione permanente)

d'iniziativa della deputata POLLASTRINI

Presentata alla Presidenza della Camera il 27 gennaio 2020

Pag. 1

  Onorevoli Colleghi ! — Le Commissioni permanenti sono centri nevralgici dell'attività parlamentare, ciascuna secondo la propria competenza per materia, che corrisponde in generale ai vari settori dell'amministrazione pubblica. Tale ripartizione di competenze, dal punto di vista normativo, è sostanzialmente ferma dal 1987-1988, seppur progressivamente precisata da circolari e interpretazioni dei Presidenti dell'Assemblea, cui spetta anche risolvere eventuali conflitti di competenza. L'articolo 22, comma 1-bis, del Regolamento, prevede, infatti, che spetta al Presidente della Camera specificare ulteriormente, rispetto a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo 22, gli ambiti di competenza di ciascuna Commissione permanente. Con lettera circolare del 16 ottobre 1996 del Presidente della Camera si è provveduto a precisare, sulla base della disciplina regolamentare vigente al momento, che la I Commissione permanente si occupa di affari costituzionali; disciplina delle fonti del diritto e problemi della legislazione; affari della Presidenza del Consiglio, esclusa l'editoria; disciplina generale del procedimento amministrativo; organizzazione generale dello Stato, comprese l'istituzione, la riforma e la soppressione di Ministeri e di autorità amministrative indipendenti; disciplina delle funzioni della Corte dei conti; ordinamento, stato giuridico ed economico dei dirigenti pubblici e delle categorie equiparate; ordinamento regionale; ordinamento degli enti locali; disciplina generale degli enti pubblici; questioni relative alla cittadinanza; immigrazione; disciplina dei servizi di informazione e sicurezza; ordine pubblico Pag. 2e polizia di sicurezza; ordinamento, stato giuridico ed economico delle forze di polizia; affari del culto.
  A distanza di tanti anni e alla luce del nuovo quadro istituzionale delineatosi a seguito dell'approvazione della legge costituzionale che riduce il numero dei parlamentari, il tema della revisione organica delle competenze e dello stesso numero delle Commissioni permanenti dovrà sicuramente essere affrontato più compiutamente. Già nel corso della seduta del 3 ottobre 2019 della Giunta per il Regolamento della Camera, il Presidente ha sottolineato la necessità di una riflessione sull'impatto della riduzione del numero dei deputati rispetto al funzionamento complessivo della Camera e dei suoi organi. Ciò anzitutto con riguardo alla composizione degli organi, considerando non solo l'Ufficio di Presidenza, le Giunte e il Comitato per la legislazione, il numero dei cui componenti è stabilito in termini assoluti dal Regolamento, ma anche le Commissioni permanenti, nelle quali i deputati sono distribuiti in ragione proporzionale alla consistenza numerica dei Gruppi di appartenenza e per le quali non è previsto un numero fisso di componenti. In proposito, ha sottolineato la necessità che venga valutata se la riduzione complessiva del numero dei deputati non renda opportuna una riduzione del numero degli attuali organi (in particolare, delle Commissioni permanenti e delle Giunte) attraverso possibili accorpamenti, sia al fine di mantenere una composizione numerica simile a quella attuale, sia per procedere ad una razionalizzazione delle competenze, come da più parti, anche in passato, richiesto.
  Alla luce di tali considerazioni, si ritiene pertanto opportuno, nel quadro di un'auspicabile riforma del Regolamento della Camera, presentare la presente proposta di modificazione dell'articolo 22, volta a ridenominare in modo più puntuale, completo ed aggiornato la I Commissione permanente, attualmente denominata «Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni», aggiungendo il riferimento esplicito ai diritti e alle pari opportunità.
  Nel quadro delle già approvate riforme costituzionali occorre infatti ripensare sia a livello teorico che a livello organizzativo e pratico la complessa tematica dei diritti fondamentali dell'uomo e il tema delle pari opportunità cui la legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1, di modifica dell'articolo 51 della Costituzione, ha conferito esplicita dignità costituzionale.
  Secondo l'articolo 2 della Costituzione la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. È in base a tale disposizione che l'ordinamento tutela i diritti fondamentali, riconoscendo loro una priorità nel sistema dei valori costituzionali che li rende inviolabili sia dai poteri pubblici, sia dai privati. Sulla base di consolidata giurisprudenza costituzionale, quella dell'articolo 2 è una disposizione a fattispecie aperta che assicura tutela costituzionale a nuovi diritti considerati inviolabili dal corpo sociale, e perciò riconosciuti dal legislatore o dalla giurisprudenza o da convenzioni internazionali. Si ritiene pertanto di aggiornare la denominazione della I Commissione permanente Affari costituzionali facendo espresso riferimento al tema dei diritti, considerando tale Commissione la sede naturale di approfondimento di tali tematiche. Stesso discorso vale per il tema delle pari opportunità: trascorsi quasi diciassette anni dall'avvenuta modifica della Costituzione, è giunto il momento di adeguare anche, su questo tema, l'attuale organizzazione del sistema delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati attribuendone in modo esplicito la competenza alla I Commissione permanente.

Pag. 3
TESTO DEL REGOLAMENTO __

MODIFICA PROPOSTA __

Art. 22.

Art. 22.

  Il comma 1 è sostituito dal seguente:

  1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:

  1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:

  I – Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni;   I – Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni – Diritti e pari opportunità;
  II – Giustizia;   II – Giustizia;
  III – Affari esteri e comunitari;   III – Affari esteri e comunitari;
  IV – Difesa;   IV – Difesa;
  V – Bilancio, tesoro e programmazione;   V – Bilancio, tesoro e programmazione;
  VI – Finanze;   VI – Finanze;
  VII – Cultura, scienza e istruzione;   VII – Cultura, scienza e istruzione;
  VIII – Ambiente, territorio e lavori pubblici;   VIII – Ambiente, territorio e lavori pubblici;
  IX – Trasporti, poste e telecomunicazioni;   IX – Trasporti, poste e telecomunicazioni;
  X – Attività produttive, commercio e turismo;   X – Attività produttive, commercio e turismo;
  XI – Lavoro pubblico e privato;   XI – Lavoro pubblico e privato;
  XII – Affari sociali;   XII – Affari sociali;
  XIII – Agricoltura;   XIII – Agricoltura;
  XIV – Politiche dell'Unione europea.   XIV – Politiche dell'Unione europea.