Doc. II, n. 10

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

(Articolo 127-quater: Procedure in materia di rapporti con la Banca centrale europea ed il Comitato di risoluzione unico)

d'iniziativa del deputato MANIERO

Presentata alla Presidenza della Camera il 30 aprile 2019

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  Onorevoli Colleghi ! — Con la presente proposta di modifica al Regolamento si prospetta l'inserimento di un nuovo articolo (l'articolo 127-quater) volto a disciplinare espressamente il banking dialogue con la Banca centrale europea (di seguito: BCE) e il Comitato di risoluzione unico.
  Come è noto, il Regolamento n. 1024/2013 del Consiglio, all'articolo 21 detta alcune norme in proposito, che coinvolgono direttamente i Parlamenti nazionali. In particolare, si prevede che la BCE, contestualmente alla presentazione al Parlamento europeo della relazione annuale sull'esecuzione dei propri compiti di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del Regolamento, deve trasmetterla anche ai Parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti, i quali possono inviare alla BCE le loro osservazioni motivate. Inoltre, si stabilisce che i Parlamenti nazionali, secondo le proprie procedure, possono chiedere alla BCE di rispondere per iscritto a eventuali osservazioni o quesiti da essi sottoposti alla BCE con riferimento ai compiti che le sono attribuiti in materia di vigilanza. Inoltre, un Parlamento nazionale di uno Stato partecipante può invitare il Presidente o un membro del consiglio di vigilanza a partecipare a uno scambio di opinioni in relazione alla vigilanza degli enti creditizi in detto Stato, insieme con un rappresentante dell'autorità nazionale competente. È fatta salva la responsabilità delle autorità nazionali competenti nei confronti dei Parlamenti nazionali, conformemente al diritto nazionale, per l'assolvimento di compiti che non sono attribuiti alla BCE e per lo svolgimento di attività da esse eseguite nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico.Pag. 2
  Previsioni di analogo tenore sono contenute nell'articolo 46 del Regolamento n. 806/2014 del 15 luglio 2014, in tema di crisi bancarie e, in particolare, di risoluzione degli enti creditizi, in relazione al Comitato di risoluzione. Il primo paragrafo dell'articolo 46 consente, infatti, ai Parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti al meccanismo di risoluzione unico (SRM), tramite le proprie procedure, di chiedere al Comitato di rispondere a eventuali osservazioni o quesiti da essi sottoposti al Comitato con riferimento alle funzioni che gli sono attribuite ai sensi delle norme europee. Il Comitato trasmette, tra gli altri, anche ai Parlamenti nazionali degli Stati membri una relazione annuale sullo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti; i Parlamenti nazionali possono rivolgere al Comitato le loro osservazioni motivate su tale relazione. Il Comitato risponde oralmente o per iscritto alle osservazioni o ai quesiti ad esso rivolti dai Parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti, conformemente alle proprie procedure. Inoltre, il Parlamento nazionale di uno Stato membro partecipante può invitare il presidente a partecipare a uno scambio di opinioni in relazione alla risoluzione degli istituti bancari in detto Stato membro, insieme con un rappresentante dell'autorità nazionale di risoluzione. Il presidente è obbligato a seguire tale invito.
  Allo stato, cioè a Regolamento immutato, queste facoltà risultano disciplinate attraverso un'interpretazione estensiva delle norme vigenti adottata dal Presidente della Camera con una lettera del 14 novembre 2018, di cui è stata data lettura in VI Commissione Finanze il 13 dicembre 2018, volta ad inserire le facoltà sopra descritte, attribuite dalle norme comunitarie ai Parlamenti nazionali, nell'ambito delle attività della Commissione competente per materia, prospettando quindi un dialogo fondato sul rapporto diretto Commissione-BCE (o Comitato) – e non fra singolo deputato e istituzioni comunitarie – e collocato ovviamente nell'ambito delle procedure parlamentari vigenti e positivamente normate (esame di relazioni; approvazione di documenti; audizioni).
  Si tratta naturalmente di un primo passo avanti nella direzione dell'attuazione del banking dialogue.
  Tuttavia, ad avviso del proponente, tale impostazione – conforme ai princìpi del Regolamento vigente – va innovata, per rendere il dialogo, in questa materia, complessivamente più efficace e produttivo, anzitutto nell'interesse del Parlamento.
  A questo fine, nella presente proposta anzitutto si disciplinano esplicitamente le modalità di esame, da parte della Commissione competente per materia, delle relazioni trasmesse alla Camera dalla BCE e dal Comitato, e le specifiche audizioni di rappresentanti del Consiglio di vigilanza della BCE e del Presidente del Comitato di risoluzione unico, da svolgere in occasione dell'esame di tali relazioni ovvero ogniqualvolta le Commissioni lo ritengano opportuno (v. articolo 127-quater, commi da 1 a 3): ciò serve infatti a dare a tali importanti attività una rilevanza autonoma nell'ambito del Regolamento.
  Ma soprattutto (ai commi 4 e 5 del nuovo articolo 127-quater) si ipotizza – traendo spunto dalla significativa esperienza del Bundestag – la possibilità di un dialogo diretto non solo fra organi parlamentari competenti e le suddette istituzioni europee, ma anche fra singoli deputati e tali istituzioni. A tal fine, la presente proposta prevede, in particolare, che i singoli deputati possono presentare, per il tramite del Presidente della Camera, per iscritto, osservazioni o quesiti rivolti alla Banca centrale europea e al Comitato di risoluzione unico, con riferimento ai compiti e alle funzioni che sono loro attribuiti dalla normativa europea e che a tali atti si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 129, comma 1, 139, comma 1, e 139-bis.

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Testo del regolamento

Modifica proposta

  Dopo l'articolo 127-ter è aggiunto il seguente:

Art. 127-quater.

  1. Le relazioni trasmesse alla Camera dalla Banca centrale europea e dal Comitato di risoluzione unico sono deferite per l'esame alla Commissione competente per materia, con il parere della XIV Commissione per le politiche dell'Unione europea.

  2. La Commissione esamina entro un mese dal deferimento ciascuna relazione e può esprimere in un documento finale, trasmesso per il tramite del Presidente della Camera all'istituzione europea interessata, le proprie osservazioni conformemente a quanto previsto dalla normativa europea in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e di risoluzione delle crisi nell'ambito dell'Unione bancaria europea.
  3. In occasione dell'esame delle relazioni di cui al comma 1 e ogni qualvolta lo ritengano opportuno, le Commissioni competenti possono invitare il presidente o un membro del Consiglio di vigilanza della Banca centrale europea e il Presidente del Comitato di risoluzione unico a fornire informazioni in ordine a questioni di loro competenza, insieme con un rappresentante dell'autorità nazionale competente, ai sensi della normativa europea in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e di risoluzione delle crisi nell'ambito dell'Unione bancaria europea.
  4. I deputati possono presentare, per il tramite del Presidente della Camera, per iscritto, osservazioni o quesiti rivolti alla Banca centrale europea e al Comitato di risoluzione unico, con riferimento ai compiti e alle funzioni che sono loro attribuiti dalla normativa europea.
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  5. Agli atti presentati ai sensi del comma 4 si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 129, comma 1, 139, comma 1, e 139-bis.