Doc. II, n. 5

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

(Articolo 22: modifica della denominazione della VII Commissione permanente)

d'iniziativa dei deputati
MOLLICONE, APREA, ASCANI, BELOTTI, CARBONARO, FRATOIANNI E FUSACCHIA

Presentata alla Presidenza della Camera il 3 ottobre 2018

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  Onorevoli Colleghi ! — L'articolo 22 del Regolamento della Camera dei deputati individua sommariamente le competenze di ciascuna delle quattordici Commissioni permanenti. Gli ambiti di competenza delle singole Commissioni sono meglio dettagliati nelle lettere circolari del Presidente della Camera del 16 ottobre 1996 e del 16 luglio 2001. Le denominazioni delle Commissioni sono tradizionalmente coincidenti con i succinti elenchi di competenze forniti dall'articolo 22. Conseguentemente, la VII Commissione – cui l'articolo 22 attribuisce competenza su cultura, scienza e istruzione – è chiamata in tutte le sedi ufficiali «Commissione Cultura, scienza e istruzione». In base alle due citate lettere circolari del Presidente della Camera, la Commissione è tuttavia competente su molte altre materie. Infatti, oltre che di «cultura, scienza e istruzione, compresa la disciplina dell'ordinamento dei docenti universitari», la VII Commissione si occupa di «diritto d'autore, ricerca scientifica, spettacolo, sport, editoria, informazione, compresa quella radiotelevisiva, interventi per la salvaguardia dei beni culturali». È chiaro dunque che l'usuale denominazione «Commissione Cultura, scienza e istruzione» è inadeguata a rappresentare l'effettiva ampiezza dello spettro di materie di cui l'organo si occupa. La mancata corrispondenza tra la denominazione della Commissione e gli ambiti delle competenze da essa esercitate è inoltre Pag. 2di nocumento per l'immagine istituzionale della Commissione stessa, non tanto nella dimensione interna della Camera dei deputati, quanto nella proiezione esterna della Commissione, non riuscendo immediatamente evidente a quanti non seguono i lavori parlamentari da vicino che la VII Commissione è competente anche – ad esempio – su settori della massima rilevanza, quali lo spettacolo, lo sport e l'editoria. Questo limite è ancor più evidente se si pone mente al fatto che analoghi organi di altre assemblee legislative denominano le proprie commissioni in modo più appropriato: si pensi al Consiglio regionale del Lazio, nel quale la V Commissione porta il nome di «Cultura, spettacolo, sport e turismo».

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TESTO DEL REGOLAMENTO

MODIFICA PROPOSTA

Art. 22.

Art. 22.

  Il comma 1 è sostituito dal seguente:

  1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:

  1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:

   I – Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni;    I – Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni;
   II – Giustizia;    II – Giustizia;
   III – Affari esteri e comunitari;    III – Affari esteri e comunitari;
   IV – Difesa;    IV – Difesa;
   V – Bilancio, tesoro e programmazione;    V – Bilancio, tesoro e programmazione;
   VI – Finanze;    VI – Finanze;
   VII – Cultura, scienza e istruzione;    VII – Cultura, istruzione, scienza, ricerca, editoria e sport;
   VIII – Ambiente, territorio e lavori pubblici;    VIII – Ambiente, territorio e lavori pubblici;
   IX – Trasporti, poste e telecomunicazioni;    IX – Trasporti, poste e telecomunicazioni;
   X – Attività produttive, commercio e turismo;    X – Attività produttive, commercio e turismo;
   XI – Lavoro pubblico e privato;    XI – Lavoro pubblico e privato;
   XII – Affari sociali;    XII – Affari sociali;
   XIII – Agricoltura;    XIII – Agricoltura;
   XIV – Politiche dell'Unione europea.    XIV – Politiche dell'Unione europea.