Doc. LVII-ter, n. 1-A

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Presentata alla Presidenza il 20 dicembre 2016

(Relatore: Giampaolo GALLI, per la maggioranza)

sulla

RELAZIONE AL PARLAMENTO PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 6, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 243

Presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri
(GENTILONI)

Trasmessa alla Presidenza in data 19 dicembre 2016

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  Onorevoli Colleghi ! – In data 19 dicembre 2016 il Governo ha presentato alle Camere la Relazione prevista dall'articolo 6 della legge n. 243 del 2012.
  Com’è noto tale norma prevede, ai commi da 1 a 3, che qualora il Governo al fine di fronteggiare eventi eccezionali ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico, sentita la Commissione europea, presenti alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari (da approvare a maggioranza assoluta dei propri componenti), una relazione con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, nonché una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico.
  Si rammenta che secondo la norma gli eventi eccezionali sono costituiti da periodi di grave recessione economica (relativi anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea) e da eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria del Paese.
  Il comma 6 dello stesso articolo stabilisce che tale procedura si applica anche qualora il Governo intenda ricorrere all'indebitamento per realizzare – come nel caso in esame – «operazioni relative alle partite finanziarie» al fine di far fronte ad eventi eccezionali.
  La Relazione presentata fa specifico riferimento a tale ultima circostanza, atteso che con essa si prefigura un possibile intervento di reperimento di un importo massimo fino a 20 miliardi di euro attraverso operazioni di emissione di titoli del debito pubblico.
  I presupposti di tale intervento vengono ravvisati nella eventualità che gli esercizi di stress operati sulla base dell'attuale assetto della vigilanza prudenziale nell'Unione europea possano evidenziare – data la severità degli stress medesimi – una carenza di capitale in presenza di scenari avversi. Carenza che, sottolinea la Relazione, potrebbe risultare difficile da ripianare, sia per le presenti condizioni dei mercati finanziari sia per la consistenza dei crediti deteriorati determinata dalla recente crisi economico-finanziaria.
  Si tratta di casi che alla luce di quanto prevede la direttiva 2014/59/UE consentono un intervento di sostegno pubblico volto a prevenire situazioni di difficoltà.
  Va in proposito ricordato come tale direttiva – recepita nel nostro ordinamento mediante i decreti legislativi n. 180 e n.181 del 2015 – chiarisce (punto 41 del considerando) che la fornitura del sostegno finanziario pubblico straordinario non dovrebbe attivare la procedura di risoluzione quando, a titolo di misura cautelare, uno Stato membro rileva una quota di partecipazione azionaria di un ente, anche di proprietà pubblica, che soddisfa i suoi requisiti patrimoniali. Ciò può verificarsi, ad esempio, quando un ente deve raccogliere nuovo capitale a causa dell'esito di prove di stress basate su scenari o di un esercizio equivalente svolti dalle autorità di vigilanza che comprenda il requisito di preservare la stabilità finanziaria in un contesto di crisi sistemica, ma l'ente non è in grado di raccogliere capitale sui mercati privati.
  Quindi, conformemente all'articolo 32 della direttiva, per evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, può essere Pag. 3concesso sostegno finanziario pubblico straordinario a una banca, senza che ciò comporti il dissesto e la conseguente risoluzione della medesima, alle seguenti condizioni (articolo 18 del decreto legislativo n. 180 del 2015):
   a) il sostegno pubblico è erogato in una delle seguenti forme:
    una garanzia dello Stato a sostegno degli strumenti di liquidità forniti dalla banca centrale alle condizioni da essa applicate;
    una garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione;
    la sottoscrizione di fondi propri o l'acquisto di strumenti di capitale effettuati a prezzi e condizioni che non conferiscono un vantaggio alla banca, se al momento della sottoscrizione o dell'acquisto non ricorrono i presupposti per il dissesto o per la riduzione o la conversione; in tal caso, la sottoscrizione è effettuata unicamente per far fronte a carenze di capitale evidenziate nell'ambito di stress test;
   b) a condizione che il sostegno finanziario pubblico straordinario:
    sia erogato previa approvazione ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato e sia riservato a banche con patrimonio netto positivo;
    sia adottato su base cautelativa e temporanea, in misura proporzionale alla perturbazione dell'economia;
    non venga utilizzato per coprire perdite che ha registrato o verosimilmente registrerà nel prossimo futuro.

  In considerazione della finalità precauzionale cui è indirizzato, la Relazione precisa che l'intervento non può essere al momento ancora dettagliato nei tempi, nelle modalità e nei provvedimenti nei quali si articolerà, ma risulterà comunque finalizzato ad assicurare due obiettivi: un adeguato livello di liquidità al sistema bancario, anche mediante la concessione della garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane, ed un rafforzamento patrimoniale delle banche medesime mediante operazioni di ricapitalizzazione che prevedano anche la sottoscrizione di nuove azioni.
  Per il conseguimento di tali obiettivi il Governo intende ricorrere ad operazioni di emissione di titoli del debito pubblico, fino a un importo complessivo massimo di venti miliardi di euro per l'anno 2017 al fine di reperire le necessarie risorse.
  Ne risulterebbero conseguentemente modificati, osserva la Relazione sia gli obiettivi programmatici di fabbisogno e debito pubblico approvati nella risoluzione di approvazione della Nota di aggiornamento del DEF 2016 che il saldo netto da finanziare programmatico del bilancio dello Stato fissato nella legge di bilancio 2017.
  In ordine ai tali saldi si rammenta che, lo scorso 12 ottobre 2016, il Parlamento ha approvato a maggioranza assoluta le risoluzioni sulla Relazione presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, con la quale sono stati aggiornati gli obiettivi programmatici di finanza pubblica.
  In particolare risultano autorizzati: un saldo netto da finanziare programmatico, in termini di competenza fino a 40,5 miliardi di euro per il 2017, 28,1 miliardi per il 2018 e 9,7 miliardi per il 2019 e un saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato in termini di cassa fino a 103,9 miliardi per il 2017, 78,3 miliardi per il 2018 e 58,1 miliardi per il 2019.
  Per quanto riguarda invece i saldi espressi in rapporto al PIL si ricorda che l'obiettivo di indebitamento netto massimo, coerente con il citato saldo netto da finanziare, è fissato nel 2,4 per cento e la dinamica del rapporto debito/PIL prevista nell'ultima Nota di aggiornamento del DEF fa registrare i seguenti valori: 132,5 per cento nel 2017, 130,1 per cento nel 2018 e 126,6 per cento nel 2019.
  Da ultimo, si segnala che l'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio recentemente approvata fissa per il 2017 il limite massimo del saldo netto da finanziare in circa 38,6 miliardi in termini di competenza e in circa 102,6 miliardi in termini di Pag. 4cassa e il livello massimo del ricorso al mercato in termini di competenza in circa 293,1 miliardi di euro e in circa 356,6 miliardi in termini di cassa.
  L'ammontare effettivo dei riflessi che si determineranno sugli obiettivi programmatici di fabbisogno e debito pubblico, rispetto a quelli indicati nelle ultime risoluzioni di approvazione della Nota di aggiornamento del DEF, e sul saldo netto da finanziare programmatico del bilancio dello Stato, rispetto a quello fissato nella legge di bilancio 2017, dipenderanno – ovviamente – dalla tipologia di interventi e dalle risorse che si renderanno necessarie.

Giampaolo GALLI,
Relatore per la maggioranza.