Doc. XXII, n. 67




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'omicidio di Pier Paolo Pasolini).

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'omicidio di Pier Paolo Pasolini, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:
   a) analizzare la dinamica del delitto, sulla base dei dati acquisiti attraverso le precedenti inchieste giudiziarie e degli elementi emersi successivamente, al fine di individuare il movente e gli esecutori dell'omicidio;
   b) esaminare e valutare le possibili connessioni tra l'omicidio di Pier Paolo Pasolini e gli omicidi di Enrico Mattei e di Mauro De Mauro nonché con l'operato della loggia massonica «Propaganda 2», facente capo a Licio Gelli, e dei suoi iscritti o con altre organizzazioni criminali;
   c) esaminare quanto sostenuto da Pier Paolo Pasolini nei suoi scritti cercando di appurare da dove attingesse le relative informazioni;
   d) valutare l'eventuale coinvolgimento di organizzazioni criminali nell'esecuzione dell'omicidio;
   e) analizzare le modalità di azione delle amministrazioni dello Stato in relazione al delitto al fine di valutarne, in particolare, la completezza e l'attendibilità;
   f) individuare eventuali responsabilità sui fatti di cui alla lettera a) riconducibili ad apparati, strutture e organizzazioni comunque denominati ovvero a persone a essi appartenenti o appartenute.

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

  1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito.
  2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  3. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari, ai sensi dell'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione).

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
  2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti. Gli atti e i documenti acquisiti sono comunque coperti dal segreto di cui all'articolo 4 qualora attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
  3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti diversi da quelli di cui al comma 2 non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
  4. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni e le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
  5. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia.

Art. 4.
(Segreto).

  1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute segrete ovvero gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 2 e 3.
  2. La diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 5.
  (Collaborazioni).

  1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritiene necessarie.

Art. 6.
(Organizzazione interna).

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
  2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
  3. Per l'esercizio delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  4. Le spese per il funzionamento della Commissione, nei limiti di euro 30.000 per l'anno 2016 e di euro 50.000 per l'anno 2017, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 7.
(Durata).

  1. La Commissione conclude i propri lavori entro quindici mesi dalla sua costituzione ed entro i successivi due mesi presenta alla Camera dei deputati una relazione finale sull'attività svolta.


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