Doc. XXII, n. 61




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE
Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare sullo stato e sulla sicurezza della strada statale n. 106 Jonica, di seguito denominata «Commissione», con il compito di accertare:
a) le ragioni e le responsabilità dei ritardi negli interventi di ammodernamento;
b) l'indice di pericolosità di ciascun tratto e il numero delle vittime registrato;
c) l'entità delle risorse stanziate per le varie fasi di realizzazione, compresi gli studi di fattibilità e i progetti esecutivi distinti per ciascun lotto e per i quali sono stati previsti interventi di messa in sicurezza e di ampliamento;
d) le criticità orografiche, burocratiche e finanziarie che hanno impedito gli interventi di ammodernamento;
e) l'eventuale interferenza di organizzazioni criminali nella realizzazione dei lavori al fine di ostacolare l'attività delle imprese;
f) l'entità delle risorse destinate all'adeguamento dei livelli di sicurezza e al completamento della tratta da Taranto a Reggio Calabria.

Art. 2.
(Composizione e durata della Commissione).

1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti ciascun gruppo parlamentare, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito.
2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di Presidenza.
3. L'ufficio di Presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti.
4. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ai sensi del comma 4.
6. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data della sua costituzione; il termine può essere prorogato per una sola volta, per non più di un semestre, dal Presidente della Camera dei deputati, su motivata richiesta della Commissione stessa.
7. La Commissione, entro sessanta giorni dalla conclusione dei propri lavori, presenta alla Camera dei deputati una relazione conclusiva sulle indagini svolte. È ammessa la presentazione di una relazione di minoranza.

Art. 3.
(Organizzazione interna della Commissione).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa, a maggioranza dei suoi membri, prima dell'inizio dei suoi lavori.
2. Le sedute sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
3. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
4. Per l'adempimento delle sue funzioni fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 50.000 euro, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, in misura non superiore al 10 per cento, a seguito di motivata richiesta formulata dal presidente della Commissione per esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
6. Nessuna indennità spetta ai membri, al presidente e ai vicepresidenti della Commissione.

Art. 4.
(Poteri e limiti della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
3. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 siano coperti dal segreto.
5. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.
(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 4 e 6.
2. La diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta coperti dal segreto o dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.


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