Doc. XXII, n. 46




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

(Istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta).

1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri nonché sulle pratiche di nonnismo e sulle condotte ad esso correlate in epoca antecedente e successiva alla sospensione del servizio di leva obbligatorio, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione ha i seguenti compiti:
a) per quanto riguarda l'accertamento delle cause e delle responsabilità della morte del militare Emanuele Scieri, avvenuta nell'agosto del 1999 all'interno della caserma «Gamerra» di Pisa:
1) verificare le modalità di svolgimento dei fatti;
2) accertare le cause della morte e raccogliere gli elementi utili per l'identificazione dei responsabili;
3) accertare se vi siano responsabilità di coloro che erano preposti al controllo all'interno della caserma «Gamerra», e a questo fine, in particolare:
3.1) indagare sulla gestione della caserma «Gamerra»;
3.2) accertare l'eventuale esistenza di direttive diffuse da parte di ufficiali, sottufficiali o graduati della caserma «Gamerra», atte a rendere operanti comportamenti gravemente lesivi del codice penale militare e dei regolamenti militari;
b) per quanto riguarda l'indagine sulle pratiche di nonnismo e sulle condotte ad esso correlate in epoca antecedente e successiva alla sospensione del servizio di leva obbligatorio:
1) raccogliere gli elementi necessari per accertare l'entità e le cause del fenomeno, le forme e i modi in cui esso si manifesta e le circostanze che permettono l'esecuzione di abusi o ne rendono difficile la repressione, sia nell'epoca antecedente alla sospensione del servizio di leva obbligatorio, sia nell'epoca successiva, in relazione all'organizzazione professionale delle Forze armate e all'ammissione delle donne al servizio militare;
2) con particolare riferimento agli abusi nei riguardi dei militari di sesso femminile da parte di colleghi, accertare l'entità del fenomeno, la sua diffusione, le forme in cui esso si esplica e le circostanze che permettono l'esecuzione di abusi o ne rendono difficile la repressione;
c) indicare, sulla base di quanto accertato ai sensi del presente comma, eventuali misure, di carattere normativo e amministrativo, ritenute utili per prevenire, contrastare e, ove necessario, reprimere i fenomeni indicati alla lettera b).

Art. 2.

(Composizione e durata della Commissione).

1. La Commissione è composta da dieci deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente.
2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, un vicepresidente e un segretario. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.
4. La Commissione conclude i propri lavori entro quindici mesi dalla data della sua costituzione. La Commissione, entro sessanta giorni dalla conclusione dei propri lavori, presenta alla Camera una relazione finale sulle indagini svolte. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 3.

(Poteri e limiti della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
3. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 siano coperti dal segreto.
5. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
7. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non sono tenuti a comunicare alla Commissione le fonti delle loro informazioni.

Art. 4.

(Segreto).

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 4 e 6.
2. La diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta coperti dal segreto o dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 5.

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini del coordinamento con le strutture giudiziarie, militari e di polizia, la Commissione si avvale della collaborazione di un magistrato, designato dal Ministro della giustizia, previo consenso dell'interessato, e di un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, designato dal Ministro dell'interno.
4. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione, nel limite complessivo di euro 50.000, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.


Frontespizio Relazione