Doc. XXII, n. 39




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE
Art. 1.
(Istituzione e compiti).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni, di seguito denominata «Commissione», che ha il compito, in particolare, di indagare:
a) sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui sono depositati munizionamenti, anche sulla base dei dati epidemiologici disponibili riferiti alle popolazioni civili nelle zone di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari nel territorio nazionale in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici o radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nano particelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni;
b) sulle specifiche condizioni ambientali dei vari contesti operativi al fine di valutare le misure adottate per la selezione delle migliori forme di sistemazione logistica e dei più appropriati equipaggiamenti di protezione individuali per le truppe impiegate;
c) sull'adeguatezza della raccolta e dell'analisi epidemiologica dei dati sanitari relativi al personale militare e civile, sia quello operante nei poligoni e nelle basi militari nel territorio nazionale sia quello inviato nelle missioni all'estero;
d) sulle componenti dei vaccini somministrati al personale militare, indipendentemente dal successivo impiego del medesimo personale;
e) sulle modalità della somministrazione dei vaccini al personale militare, nonché sul monitoraggio delle condizioni immunitarie dei soggetti osservati, tenendo conto in particolare dei risultati del progetto SIGNUM (Studio sull'impatto genotossico nelle unità militari);
f) sui rischi associati alla presenza di gas radon e di materiali contenenti amianto negli ambienti ove il personale militare presta servizio;
g) sull'adeguatezza degli istituti di indennizzo, di natura previdenziale o di sostegno al reddito, previsti dall'ordinamento in favore dei soggetti colpiti da patologie correlate alle situazioni di possibile rischio indicate alle lettere a), d), e) e f).

Art. 2.
(Composizione e durata).

1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, garantendo una rappresentanza proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari e, comunque, assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente.
2. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare o qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.
3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno avuto il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti tra più di due candidati, al ballottaggio tra i due più anziani. In caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il più giovane di età.
5. La Commissione conclude i suoi lavori entro ventiquattro mesi dalla sua costituzione.
6. La Commissione, alla scadenza del primo anno di attività con una relazione intermedia e al termine dell'attività con una relazione finale, riferisce alla Camera dei deputati i risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della normativa vigente. Sono ammesse relazioni di minoranza.
7. I verbali della Commissione, nonché gli atti e i documenti acquisiti dalla Commissione sono pubblicati nel rispetto del regime di segretezza degli atti, salvo diversa decisione della Commissione.

Art. 3.
(Poteri e limiti).

1. La Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria ordinaria e può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria di propria scelta e di altre adeguate collaborazioni tecniche.
2. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a indagini, procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti sulle materie di cui all'articolo 1, garantendo il mantenimento del regime di segretezza.
3. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non sono opponibili il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto di Stato.
4. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
5. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384 del codice penale, in quanto compatibili.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati solo in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari e fino al termine delle stesse.

Art. 4.
(Obbligo del segreto).

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione e compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 2, 4 e 6.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 5.
(Organizzazione interna e disposizione finanziaria).

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.
3. Per l'esercizio delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
4. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro.


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