Doc. XXII, n. 34

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa del deputato PILI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di propagazione dell'epidemia di influenza aviaria e del morbo della «lingua blu» e sui danni prodotti al patrimonio zootecnico nazionale

Presentata il 17 luglio 2014

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  Onorevoli Colleghi ! — È indispensabile che il sistema zootecnico nazionale venga posto al riparo dal gravissimo pericolo che si possano propagare epidemie in grado di colpire duramente il patrimonio zootecnico del Paese.
  Le notizie relative alla propagazione del morbo della «lingua blu» (blue Tongue) o febbre catarrale degli ovini sono di una gravità inaudita perché risulterebbero coinvolti i gangli tecnici e scientifici delle strutture ministeriali e non solo. Si tratta di notizie che mettono in discussione l'intero sistema di controllo e di prevenzione del sistema immunitario zootecnico nazionale.
  Per questo motivo occorre provvedere con urgenza all'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta in grado di esaminare le cause dell'epidemia di influenza aviaria e del morbo della «lingua blu» che inspiegabilmente, da oltre dieci anni, non viene debellata e che ogni anno presenta fenomeni di recrudescenza sempre più gravi.
  A rischio è il più grande patrimonio zootecnico dell'area mediterranea, quello più rilevante del Paese, con oltre 3 milioni e mezzo di ovini nella sola Sardegna.
  La Commissione avrà il compito tra l'altro, di verificare l'operato dei soggetti responsabili della tutela del patrimonio zootecnico.
  La magistratura, per quanto di propria competenza, farà il suo corso, ma le istituzioni devono assumere iniziative urgenti per evitare che l'epidemia sia provocata Pag. 2intenzionalmente per motivi speculativi e illegali in grado di provocare un danno latente al patrimonio zootecnico nazionale.
  La Commissione, anche attraverso l'audizione di responsabili tecnico-scientifici e delle stesse organizzazioni degli allevatori procederà, inoltre, alla valutazione di alcuni aspetti del fenomeno gravi ed estremamente delicati, come il discutibile e sempre tardivo ricorso alla vaccinazione contro il morso della «lingua blu».
  Dagli anni 2000 ad oggi la presenza del morso negli allevamenti della Sardegna e non solo, è stata costante, provocando danni e costi per centinaia di milioni di euro (costo dei vaccini, e della loro somministrazione, danni diretti della malattia e danni conseguenti agli effetti collaterali del vaccino).
  L'articolo 1 prevede l'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta, l'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione, l'articolo 3 prevede i poteri, l'articolo 4 l'organizzazione, l'articolo 5 il regolamento, l'articolo 6 la pubblicità dei lavori, l'articolo 7 la durata dei lavori e la relazione conclusiva e l'articolo 8 i costi di funzionamento.

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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione e compiti di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di propagazione dell'epidemia di influenza aviaria e del morbo della «lingua blu» e sui danni prodotti al patrimonio zootecnico nazionale).

  1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di propagazione dell'epidemia di influenza aviaria e del morbo della «lingua blu» e sui danni prodotti al patrimonio zootecnico nazionale, di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione, in particolare, ha il compito di indagare:
   a) sui casi di propagazione dell'epidemia aviaria e del morbo della «lingua blu» per siero conversione da virus vaccinali, importati in Italia, che hanno provocato ingenti danni al patrimonio zootecnico nazionale;
   b) sulle specifiche azioni che sono state disposte per contrastare la propagazione dell'epidemia di cui alla lettera a);
   c) sull'adeguatezza delle strutture di monitoraggio e di controllo dell'epidemia di cui alla lettera a) e, in particolare, dei competenti organi del servizio sanitario nazionale;
   d) sui componenti dei vaccini somministrati per contrastare la propagazione dell'epidemia di cui alla lettera a) e sulle modalità della loro somministrazione;
   e) sulla quantificazione dei danni prodotti al patrimonio zootecnico nazionale dalla propagazione dell'epidemia di cui alla lettera a).

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Art. 2.
(Composizione della Commissione).

  1. La Commissione è composta da quindici deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
  2. Il Presidente della Camera dei deputati provvede, altresì, alla nomina, fra i componenti, del presidente della Commissione.
  3. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui ai commi 1 e 2 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.
  4. La Commissione elegge, nella prima seduta, due vice presidenti e due segretari.

Art. 3.
(Poteri della Commissione).

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'autorità giudiziaria.
  2. La Commissione può acquisire copia di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti.

Art. 4.
(Organizzazione della Commissione).

  1. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi idonei messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  2. La Commissione può altresì avvalersi di collaborazioni specializzate, ricorrendo a esperti e a enti pubblici o privati.

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Art. 5.
(Regolamento della Commissione).

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

Art. 6.
(Pubblicità dei lavori).

  1. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse possono essere considerate pubbliche, nonché se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso.
  2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, i componenti della Commissione, i funzionari addetti al suo ufficio di segreteria ed ogni altra persona che collabora con la Commissione, che compie o che concorre a compiere atti di inchiesta o che ne ha comunque conoscenza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi e i documenti acquisiti.

Art. 7.
(Durata dei lavori e relazione conclusiva).

  1. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dal suo insediamento e presenta al Presidente della Camera dei deputati una relazione sulle risultanze delle indagini svolte nella quale possono essere, altresì, indicate proposte di modifica dei sistemi di controllo, delle procedure e dei protocolli finalizzati a impedire la propagazione dell'epidemia di influenza aviaria e del morbo della «lingua blu».

Art. 8.
(Spese della Commissione).

  1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio Pag. 6interno della Camera dei deputati. Esse sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare annualmente un aumento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta. I componenti della Commissione non percepiscono alcuna indennità relativa alla funzione svolta.