Doc. XXII, n. 30




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE
Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta).

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita, per la durata di ventiquattro mesi che decorrono dal giorno della sua costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla realizzazione del sistema MOSE (MOdulo Sperimentale Elettromeccanico) per la difesa della città di Venezia e della laguna dal fenomeno delle acque alte, di seguito denominata «Commissione».
2. In particolare, la Commissione verifica:
a) il sistema di finanziamento, di affidamento e di gestione della progettazione e degli appalti, la congruità dei costi dell'opera e i controlli effettuati dalle autorità preposte a partire dall'istituzione del Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798;
b) la validità dei progetti, l'effettiva funzionalità dell'opera e il rispetto delle disposizioni relative alla legislazione speciale per la tutela di Venezia.

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, garantendo comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o cessazione dalla carica ovvero qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.
3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più giovane di età.
5. Ai componenti dell'ufficio di presidenza non è corrisposta alcuna indennità di carica. Per le esigenze connesse all'ufficio di segreteria, il presidente della Commissione si avvale esclusivamente del personale dipendente della Camera dei deputati.
6. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta una relazione alla Camera dei deputati sul risultato dell'inchiesta. È ammessa la presentazione di eventuali relazioni di minoranza.

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione né alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
3. La Commissione può chiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e documenti da essi prodotti, detenuti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità di cui all'articolo 1.
4. La Commissione può chiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
5. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi dei commi 3 e 4 sono coperti da segreto, nei termini precisati dagli organi e uffici che li hanno trasmessi. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
9. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

Art. 4.
(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3 che la Commissione ha sottoposto al segreto funzionale.

Art. 5.
(Organizzazione interna).

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.
3. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritiene opportuno.
4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 30.000 euro annui e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.


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