Doc. XXII, n. 26




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE
Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione).

1. È istituita, per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause della sospensione dei contratti per la realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente, di seguito denominata «Commissione», con i seguenti compiti:
a) accertare le motivazioni della decisione di sospensione dei contratti di cui all'alinea e di messa in liquidazione della società Stretto di Messina Spa, le conseguenze derivanti da tale decisione sulla finanza pubblica e le eventuali responsabilità politiche ad essa riferibili;
b) accertare l'eventuale esistenza di comportamenti illeciti da parte di soggetti appartenenti a pubbliche amministrazioni e di altri soggetti pubblici o privati partecipanti alla realizzazione o al finanziamento dell'opera in relazione a tale decisione, ovvero di interferenze ricollegabili all'azione di organizzazioni criminali;
c) accertare se in relazione alla medesima decisione si siano verificate irregolarità collegate al perseguimento di interessi particolari di individui ovvero dell'impresa vincitrice della gara di appalto per la realizzazione dell'opera o dei partecipanti al suo capitale sociale;
d) accertare l'eventuale esistenza di connessioni tra la sospensione dei contratti di cui all'alinea e le posizioni creditorie di banche nei riguardi della società Impregilo Spa, capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese affidataria dell'appalto per la realizzazione dell'opera;
e) accertare l'eventuale esistenza di connessioni tra la sospensione dei contratti di cui all'alinea, la loro caducazione e i conseguenti indennizzi erogati a carico del bilancio dello Stato e la fusione per incorporazione della società Salini Spa nella società Impregilo Spa, con la conseguente costituzione della nuova società Salini Impregilo Spa.
2. La Commissione riferisce alla Camera dei deputati circa i risultati della propria attività ogni volta che lo ritenga necessario e, comunque, con cadenza almeno annuale e alla fine dei propri lavori.
3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da quindici deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera dei deputati se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata con la relazione sulla formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, approvata il 18 febbraio 2010 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, di cui alla legge 4 agosto 2008, n. 132.
2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i suoi componenti possono essere confermati.
3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.
6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.
(Testimonianze).

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 372 del codice penale.

Art. 4.
(Acquisizione di atti e documenti).

1. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti dal segreto.
3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
4. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Art. 5.
(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.
3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 40.000 euro annui e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati,
7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria.


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