Doc. XXII, n. 24

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei deputati

AMATO, GINOBLE, CASTRICONE, D'INCECCO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato di inquinamento della Val Pescara

Presentata il 27 marzo 2014

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  Onorevoli Colleghi ! — La presente proposta di inchiesta parlamentare nasce dalla gravità della situazione ambientale che interessa il comprensorio abruzzese della Val Pescara e in particolar modo dell'ex area industriale Montedison Solvay.
  Di fatto, anche sulla base della recentissima diffusione dei dati forniti dall'Istituto superiore di sanità (ISS) nell'ambito di un'inchiesta giudiziaria, una vera e propria bomba ecologica ha avvelenato le falde dell'Abruzzo per decenni, a partire dagli anni ottanta.
  Si parla di un'area che interessa 700.000 abitanti che fino al 2007, quando sono stati chiusi i pozzi, avrebbero bevuto a loro insaputa acqua contaminata ignorando gli effetti sulla salute.
  La mega discarica di veleni tossici industriali del sito Montedison di Bussi sul Tirino ha rilasciato nelle falde e negli acquedotti dell'acqua captata per la popolazione tonnellate di metalli pesanti, frutto delle 250.000 tonnellate di rifiuti sotterrati nell'area contigua al fiume Pescara. Si tratta di sostanze tossiche con valori assolutamente fuori della norma: trielina ben 100.000 volte superiore al limite, cloro metano un milione di volte superiore e tetracloruro 660.000 volte superiore, tutte sostanze altamente tossiche e dannose per il fegato e per i reni.
  Quasi 2 milioni di tonnellate di terreno avvelenato, 700.000 persone interessate, un danno ambientale stimato dai periti in 8 miliardi di euro e 600 milioni Pag. 2di euro necessari solo per la bonifica dell'area, nonché un'incidenza di neoplasie e di patologie nella popolazione residente nel comprensorio superiore alla norma che chiede di essere adeguatamente studiata.
  L'inchiesta giudiziaria che ha portato alla ribalta nazionale questa vicenda riguarda oltre venti indagati a Chieti per reati quali: avvelenamento delle acque, disastro doloso, commercio di sostanze contraffatte e adulterate, delitti colposi contro la salute pubblica e truffa. Tra gli indagati sono compresi i vertici dell'azienda Montedison, mentre quelli della Solvay sono indagati solo per la mancata messa in sicurezza delle discariche.
  L'ISS ha evidenziato che la «mancanza di qualsiasi informazione relativa alla contaminazione delle acque con una molteplicità di sostanze pericolose e tossiche, solo una parte delle quali potrà essere tardivamente e discontinuamente oggetto di rilevazione nelle acque, ha pregiudicato la possibilità di effettuare nel tempo trattamenti adeguati alla rimozione delle stesse sostanze dalle acque».
  Dal documento dell'ISS emergono «incontrovertibili elementi oggettivi coerenti e convergenti nel configurare un pericolo significativo e continuato per la salute della popolazione esposta agli inquinanti attraverso il consumo e l'utilizzo delle acque».
  Per queste ragioni riteniamo che la Camera dei deputati debba occuparsi di questa vicenda attraverso lo strumento della Commissione parlamentare di inchiesta previsto dal Regolamento e far assumere alle istituzioni le proprie responsabilità per quanto riguarda la tutela del diritto alla salute per chi vive nel territorio in oggetto. Un'attenzione che deve concentrarsi sulla ricerca di soluzioni finalizzate alla bonifica e alla messa in sicurezza dell'area contaminata anche sotto l'aspetto della creazione di nuovo lavoro legato al processo di bonifica.
  Ci auguriamo che la Camera dei deputati approvi in tempi rapidissimi questo provvedimento, che può rappresentare uno strumento straordinariamente utile per fare luce su vicende drammatiche e per aiutare il territorio assumere a recuperare fiducia nelle istituzioni.

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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta).

  1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», con il compito di indagare sullo stato di contaminazione delle aree dell’ex stabilimento Montedison-Solvay di Bussi sul Tirino e sullo stato di salute della popolazione residente nella medesima area.

Art. 2.
(Composizione e durata della Commissione).

  1. La Commissione è composta da ventuno deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
  2. Il presidente della Commissione è nominato dal Presidente della Camera dei deputati tra i componenti della stessa Commissione.
  3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari, secondo le disposizioni dell'articolo 20, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati.
  5. La Commissione è istituita per la durata della XVII legislatura.Pag. 4
  6. La Commissione presenta all'Assemblea della Camera dei deputati una relazione ogni volta vi siano casi di particolare gravità e urgenza che lo rendano necessario e comunque al termine dei suoi lavori.

Art. 3.
(Compiti della Commissione).

  1. La Commissione ha il compito di:
   a) indagare sul fenomeno di inquinamento legato alla presenza di attività industriali nel comprensorio della Val Pescara dagli anni ottanta fino al 2007, anno di chiusura dei pozzi di Sant'Angelo;
   b) indagare sulle eventuali responsabilità per quanto riguarda la contaminazione di terreni e di falde, nonché sulle sue eventuali conseguenze sullo stato di salute della popolazione;
   c) analizzare, verificare e predisporre i possibili interventi per la bonifica e per la messa in sicurezza del territorio.

Art. 4.
(Poteri e limiti della Commissione).

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  2. Le Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti.
  3. Sulle richieste di cui al comma 2 del presente articolo l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. Pag. 5
  4. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la secretazione degli atti.
  5. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  6. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
  7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

Art. 5.
(Obbligo del segreto).

  1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 4 e 7.

Art. 6.
(Organizzazione dei lavori della Commissione).

  1. L'attività della Commissione è esercitata ai sensi degli articoli 140, 141 e 142 del Regolamento della Camera dei deputati.
  2. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Pag. 6
  3. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione comunque può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
  4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, di magistrati ordinari, nonché di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
  5. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  6. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Esse sono stabilite nel limite massimo di 40.000 euro per l'anno 2014 e di 70.000 euro per ciascuno degli anni successivi. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.