Doc. XXII, n. 9




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE
Art. 1.
(Istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione all'effetto dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione dell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotti dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni).

1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni, di seguito denominata «Commissione», con il compito di indagare:
a) sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, anche sulla base dei dati epidemiologici disponibili, riferiti alle popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari nel territorio nazionale in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico nonché a eventuali interazioni;
b) sulle specifiche condizioni ambientali dei diversi contesti operativi al fine di valutare le misure adottate per la selezione delle migliori forme di sistemazione logistica e dei più appropriati equipaggiamenti di protezione individuali per le truppe impiegate;
c) sull'adeguatezza della raccolta e dell'analisi epidemiologiche dei dati sanitari relativi al personale militare e civile, sia di quello operante nei poligoni di tiro e nelle basi militari nel territorio nazionale sia di quello inviato nelle missioni all'estero;
d) sulle componenti dei vaccini somministrati al personale militare, indipendentemente dal successivo impiego;
e) sulle modalità della somministrazione dei vaccini al personale di cui alla lettera d), nonché sul monitoraggio delle condizioni immunitarie dei soggetti osservati;
f) sui rischi associati alla presenza di gas radon e di materiali contenenti amianto negli ambienti ove il personale militare è chiamato a prestare servizio;
g) sull'adeguatezza degli istituti di indennizzo, di natura previdenziale o di sostegno al reddito, previsti dall'ordinamento in favore dei soggetti colpiti da patologie correlate alle situazioni di possibile rischio indicate alle lettere a), d), e) e f).

2. Nell'esercizio della sua attività, la Commissione si adopera per attuare le indicazioni contenute nella relazione finale presentata al termine dei propri lavori dalla Commissione parlamentare di inchiesta istituita con deliberazione del Senato della Repubblica 11 ottobre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2006, e dalla Commissione parlamentare d'inchiesta istituita con deliberazione del Senato della Repubblica del 16 marzo 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.
3. La Commissione ha, altresì, il compito di monitorare il funzionamento del Servizio sanitario nazionale per le attività concernenti l'ambito di lavoro della stessa Commissione nonché il funzionamento del servizio sanitario militare e, in particolare, la fruibilità di quest'ultimo in termini di efficienza e di efficacia nel territorio italiano e all'estero, al fine di garantire una migliore tutela della salute dei soggetti che possono essere considerati a rischio nell'espletamento del proprio servizio.

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da ventuno deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari.
2. Il Presidente della Camera dei deputati provvede, altresì, alla nomina, fra i componenti, del presidente della Commissione.
3. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui ai commi 1 e 2 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.
4. La Commissione elegge, nella prima seduta, due Vice Presidenti e due Segretari.

Art. 3.
(Poteri della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione può acquisire copia di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti.

Art. 4.
(Organizzazione della Commissione).

1. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi idonei messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
2. La Commissione può altresì avvalersi di collaborazioni specializzate, ricorrendo a esperti e a enti privati o pubblici.

Art. 5.
(Regolamento della Commissione).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

Art. 6.
(Pubblicità dei lavori e segreto).

1. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse possono essere considerate pubbliche, nonché se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, i componenti della Commissione, i funzionari addetti al suo ufficio di segreteria ed ogni altra persona che collabora con la Commissione stessa o che compia o che concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi e i documenti acquisiti.

Art. 7.
(Durata dei lavori e relazione conclusiva).

1. La Commissione conclude i propri lavori entro due anni dal suo insediamento e presenta al Presidente della Camera dei deputati una relazione sulle risultanze delle indagini svolte nella quale possono essere indicate proposte di modifica ai trattati internazionali vigenti in materia ed alla legislazione vigente, anche con riferimento all'individuazione di misure di prevenzione e di assistenza adottabili nonché all'adeguatezza degli istituti di indennizzo, di natura previdenziale o di sostegno al reddito.

Art. 8.
(Spese della Commissione).

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Esse sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare annualmente un aumento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.


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