Doc. XVIII, N. 106

COMMISSIONI RIUNITE V (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE) E XIV (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO, SU:

Proposta di regolamento del Consiglio sull'istituzione del Fondo monetario europeo (COM(2017) 827 final), corredata dal relativo allegato (COM(2017) 827 final – Annex)

Approvato il 7 febbraio 2018

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  Le Commissioni riunite V e XIV,
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, la proposta di regolamento del Consiglio sull'istituzione del Fondo monetario europeo (COM(2017) 827 final), corredata dal relativo allegato (COM(2017) 827 final – Annex);
  premesso che:
   la proposta di regolamento prevede l'istituzione di un Fondo monetario europeo (FME), basato sulla struttura ormai consolidata del Meccanismo europeo di stabilità (cd. Fondo «salva-Stati», ESM), ma ancorato all'ordinamento giuridico dell'UE, posto che attualmente l'ESM è disciplinato da un apposito accordo intergovernativo;
   l'ESM ha ad oggi un capitale sottoscritto di 700 miliardi di euro, di cui 80 miliardi di euro effettivamente versati da ciascuno degli Stati membri in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al capitale della BCE, e i restanti 620 miliardi di euro sotto forma di garanzie prestate dagli stessi Stati;
   nelle previsioni della Commissione europea il FME potrebbe svolgere funzioni di grande rilievo a sostegno della stabilità finanziaria del sistema comune, giacché il Fondo opererebbe quale strumento di garanzia comune per il fondo di risoluzione unico e fungerebbe da prestatore di ultima istanza al fine di facilitare la risoluzione ordinata delle banche in difficoltà;
   il Fondo potrebbe concedere assistenza finanziaria precauzionale agli Stati membri del FME sotto forma di linea di credito condizionale, nonché assistenza finanziaria per la ricapitalizzazione degli enti creditizi;
   il Fondo potrebbe inoltre intervenire sulla base di decisioni adottate con voto a maggioranza qualificata (85 per cento), anziché all'unanimità, in tal modo semplificando e velocizzando la possibilità di intervento in caso di situazioni critiche;
   con riferimento alle attività del FME verrebbe inserito un esplicito riferimento all'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, prevedendosi pertanto come condizione per la concessione dell'assistenza finanziaria il rispetto dei diritti tutelati nella Carta;
   il FME, nel medio-lungo periodo, infine, potrebbe dotarsi di nuovi strumenti finanziari, ad esempio per sostenere un'eventuale funzione di stabilizzazione per affrontare gli shock asimmetrici;
   preso atto della relazione del 14 dicembre 2017, presentata dal Governo alle Camere ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012;
   ritenuto che occorrerebbe valutare l'opportunità di attribuire al FME la capacità di collocare titoli anche sul mercato primario e non solo – come avviene ora per l'ESM – a banche e istituzioni finanziarie, in modo da potenziarne le possibilità di raccolta di capitale, adottando le necessarie precauzioni a tutela dei risparmiatori;
   rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente Pag. 3alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

  esprimono una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   si valuti l'opportunità di attribuire al FME la capacità di collocare titoli anche sul mercato primario e non solo a banche e istituzioni finanziarie, al fine di potenziarne le possibilità di raccolta di capitale, adottando le necessarie precauzioni a tutela dei risparmiatori.