Doc. XVIII, N. 103

COMMISSIONI RIUNITE V (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE) E XIV (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO, SU:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea – Nuovi strumenti di bilancio per una zona euro stabile nel quadro dell'Unione (COM(2017) 822 final)
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/825 per aumentare la dotazione finanziaria del programma di sostegno alle riforme strutturali e adattarne l'obiettivo generale (COM(2017) 825 final)
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda il sostegno alle riforme strutturali negli Stati membri (COM(2017) 826 final)

Approvato il 7 febbraio 2018

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  Le Commissioni riunite V e XIV,
   esaminati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, la Comunicazione della Commissione europea «Nuovi strumenti di bilancio per una zona euro stabile nel quadro dell'Unione» (COM(2017) 822 final); la proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) 2017/825 per aumentare la dotazione finanziaria del programma di sostegno alle riforme strutturali e adattarne l'obiettivo generale (COM(2017) 825 final); la proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda il sostegno alle riforme strutturali negli Stati membri (COM(2017) 826 final);
  premesso che:
   l'introduzione di nuovi strumenti di bilancio (uno strumento di sostegno alla realizzazione delle riforme strutturali degli Stati membri; uno strumento di convergenza per gli Stati membri in procinto di aderire alla zona euro; una funzione di stabilizzazione per mantenere i livelli di investimento in caso di gravi shock asimmetrici) dovrebbe migliorare la stabilità della zona euro;
   in particolare, lo strumento di sostegno alla realizzazione delle riforme strutturali degli Stati membri verrebbe introdotto gradualmente: per il periodo 2018-2020 la Commissione europea propone di rafforzare l'attuale programma di sostegno, raddoppiando i finanziamenti disponibili per le attività di supporto tecnico, che raggiungerebbero in tal modo i 300 milioni di euro, da destinare anche al fabbisogno degli Stati membri in procinto di aderire alla zona euro;
   a tale scopo, la Commissione propone di apportare modifiche mirate al regolamento (UE) n. 1303/2013 sulle disposizioni comuni che disciplinano i Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) 2014-2020, in modo da ampliare la possibilità di utilizzare parte della riserva di efficacia a sostegno delle riforme concordate;
   la riserva di efficacia è pari ad un ammontare di risorse del 6 per cento dei fondi SIE, che viene accantonato per essere destinato soltanto a programmi che hanno conseguito i propri target intermedi;
   sulla base delle informazioni e delle valutazioni fornite nella relazione annuale sullo stato di attuazione delle riforme nel 2019, la Commissione europea potrà decidere sia l'assegnazione della riserva di efficacia, sia, nel caso di grave carenza, la sospensione dei pagamenti;
   la funzione di stabilizzazione, che integrerebbe il ruolo svolto dai bilanci nazionali, sarebbe finalizzata a mantenere i livelli di investimento in caso di gravi shock asimmetrici e verrebbe finanziata con un'apposita linea di bilancio dedicata alla zona euro all'interno del bilancio UE;
   tuttavia, la definizione dell'ammontare di questa nuova linea viene rinviata a maggio prossimo, quando la Commissione Pag. 3presenterà la proposta per il Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2028;
   preso atto della relazione del 14 dicembre 2017, presentata dal Governo alle Camere ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012;

  rilevato che:
   il finanziamento dello strumento di sostegno alle riforme strutturali mediante riassegnazione della riserva di efficacia potrebbe sottrarre risorse alla politica di coesione, con conseguente riduzione della capacità di finanziamento delle azioni previste dai Programmi operativi, sia per la quota UE, sia per la quota di cofinanziamento nazionale;
   non risultano definiti puntualmente la natura, le dimensioni e le modalità di attivazione dello strumento di stabilizzazione;
   rilevata, altresì, la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,
  esprimono una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) siano disciplinate ipotesi di finanziamento dello strumento di sostegno alle riforme strutturali diverse dalla riassegnazione della riserva di efficacia, quale, ad esempio, la possibilità di rendere più agevole l'applicazione della clausola di flessibilità introdotta dalla Commissione europea nel gennaio 2015, che consente agli Stati membri deviazioni temporanee dall'obiettivo di bilancio a medio termine previsto dal Patto di stabilità, o dal percorso di aggiustamento verso di esso, in vista della realizzazione di riforme strutturali e di investimenti pubblici per progetti cofinanziati dall'UE nel quadro della politica strutturale e di coesione, compresi i progetti cofinanziati nell'ambito dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, le reti transeuropee e il meccanismo per collegare l'Europa;
   b) siano definite puntualmente la natura, le dimensioni e le modalità di attivazione dello strumento di stabilizzazione, configurandolo come rainy day fund, da attivare automaticamente in presenza di aumenti significativi del tasso di disoccupazione, evitando i meccanismi negoziali e discrezionali tipici del sistema intergovernativo.