Doc. XVIII, N. 100

X COMMISSIONE (ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO SU:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea (COM(2017)487 final)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Accogliere con favore gli investimenti esteri diretti tutelando nel contempo gli interessi fondamentali (COM(2017)494 final)

Approvato il 13 dicembre 2017

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Proposta di regolamento che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea (COM(2017)487 final)
Comunicazione «Accogliere con favore gli investimenti esteri diretti tutelando nel contempo gli interessi fondamentali» (COM(2017)494 final)

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

  La X Commissione,
   esaminate, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, la proposta di regolamento che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea (COM(2017)487 Final) e la comunicazione «Accogliere con favore gli investimenti esteri diretti tutelando nel contempo gli interessi fondamentali» (COM(2017)494 Final);
   preso atto degli elementi di conoscenza e di valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sul documento;
   premesso che:
    l'Unione europea tuttora è la principale fonte e, allo stesso tempo, la prima destinazione mondiale di investimenti esteri diretti (IED). In base ai dati OCSE, nel 2016 gli IED in entrata nell'Unione europea hanno raggiunto 538 miliardi di dollari; negli ultimi anni, sono in particolare cresciuti gli investimenti provenienti dalla Cina;
    in Europa, particolarmente attrattiva per i cosiddetti fondi sovrani – la cui disponibilità finanziaria è in gran parte concentrata nel continente asiatico e nell'area medio-orientale – per la qualità e l'elevato valore aggiunto del suo tessuto produttivo, sono emerse diffuse preoccupazioni in diversi Stati membri, tra cui l'Italia, per i rilevanti risvolti politico-strategici di questo fenomeno;
    peraltro, a livello internazionale, diversi Paesi, quali Australia, Canada, Cina, India, Giappone, Russia e Stati Uniti, hanno istituito e utilizzano meccanismi di controllo degli IED; allo stesso tempo, alcune istituzioni internazionali, quali il Fondo monetario internazionale (FMI) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), hanno redatto norme che indirizzano l'attività dei fondi sovrani con iniziative di tipo soft (codici di condotta o best practice), di carattere non cogente, basate sulla volontaria adesione delle parti interessate;
    secondo la Commissione europea, un intervento legislativo per disciplinare la materia a livello europeo sarebbe necessario e urgente in considerazione del notevole incremento di casi in cui investitori stranieri, e in particolare fondi sovrani, cercano di acquisire attività strategiche che permettono loro di controllare o influenzare imprese europee le cui attività sono cruciali per la sicurezza e l'ordine pubblico. Tra queste, vi sono attività connesse al funzionamento o alla fornitura di tecnologie, infrastrutture e fattori produttivi cruciali o informazioni sensibili;
    diversi Stati membri, tra cui l'Italia, già dispongono di normative recanti sistemi di controllo degli IED; non esiste, invece, a livello UE, un quadro giuridico completo che affronti organicamente la materia, motivo per il quale la Commissione europea, anche su sollecitazione dell'Italia, ha proposto di istituirlo;Pag. 3
    gli investimenti esteri diretti sono parte integrante della politica commerciale comune, settore nel quale l'Unione europea ha competenza esclusiva, ai sensi degli articoli 3 e 207 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), fermo restando che, come precisato nella giurisprudenza della Corte di giustizia, l'azione dell'UE non può precludere agli Stati membri di controllare gli IED per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. Il quadro proposto non impone agli Stati membri di adottare un meccanismo di controllo, non descrive in maniera esaustiva le caratteristiche sostanziali o procedurali che i meccanismi di controllo devono presentare, ma stabilisce soltanto una serie di requisiti essenziali comuni per i meccanismi di controllo degli IED degli Stati membri, né definisce una nozione di controllo puntuale;
    la novità più significativa della proposta di regolamento consiste nel riconoscere alla Commissione europea la facoltà di controllare gli IED che potrebbero incidere su progetti o programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. In particolare, la Commissione europea può emettere un parere destinato agli Stati membri in cui l'investimento è in programma o è stato realizzato;
   rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

  esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) premesso che appare meritorio l'impegno della Commissione europea di affrontare un fenomeno in rapidissima crescita e in grado di alterare in misura decisiva gli assetti e gli equilibri economici e finanziari internazionali, occorre, tuttavia, valutare se in una materia nella quale la competenza dell'Unione europea è così ampia non sia più opportuno un intervento maggiormente incisivo di quello prospettato, che potrebbe, invece, risultare troppo cauto;
   b) considerato che la trasparenza è essenziale per una corretta valutazione del possibile impatto degli investimenti esteri sotto il profilo della sicurezza e dell'ordine pubblico, è auspicabile un intervento dell'UE finalizzato ad accertare senza margini di dubbio la proprietà ultima dell'investitore;
   c) posto che la nozione di «controllo» proposta appare eccessivamente ampia e generica in quanto comprensiva di diverse tipologie di situazioni, sostanzialmente riproducendo le casistiche attualmente riscontrabili nelle legislazioni dei diversi Stati membri, occorre valutare se non sia più opportuno prospettare una graduazione delle misure attivabili in ragione delle diverse forme di controllo ammesse;
   d) con riferimento alla facoltà della Commissione europea, prevista dall'articolo 9 della proposta di regolamento, di emettere un parere allo Stato membro in cui uno IED è in programma o è stato realizzato, sembrerebbe più opportuno prevedere che la Commissione europea possa attivarsi non solamente d'ufficio, ma anche su richiesta di uno Stato membro;
   e) nella logica di un rafforzamento dei poteri della Commissione europea e di una maggiore uniformità e coerenza di indirizzi in materia, occorre valutare se non sia più opportuno rafforzare l'efficacia dei pareri espressi dalla Commissione europea che, allo stato, invece, possono essere ignorati dagli Stati membri, salvo l'obbligo di spiegare le ragioni per le quali non abbiano ritenuto di adeguarsi. Una volta acquisite tali ragioni, infatti, la Commissione europea non sembra disporre di ulteriori strumenti di intervento;
   f) nella stessa logica, non sembra accoglibile la richiesta, avanzata in sede negoziale da alcuni Stati membri, per cui Pag. 4obbligatoriamente la Commissione europea sarebbe tenuta a presentare uno studio d'impatto completo sulle proposte prima di proseguire l’iter dei negoziati, in quanto ciò potrebbe comportare un appesantimento eccessivamente oneroso, suscettibile di rallentare eventuali azioni che la Commissione europea dovesse assumere;
   g) in merito all'obbligo posto in capo agli Stati membri di notificare i propri meccanismi di controllo e di inviare una relazione annuale alla Commissione europea, potrebbe risultare opportuno prevedere la trasmissione di tali informazioni anche al Parlamento europeo e al Consiglio, al fine di consentire loro di acquisire utili elementi per eventuali modifiche alla legislazione europea in materia;
   h) fermo restando che, in ogni caso, è auspicabile che si pervenga in materia ad una regolamentazione comune a livello internazionale, condivisa con i Paesi terzi e non limitata all'ambito europeo, è essenziale garantire effettive condizioni di reciprocità intervenendo su quei Paesi che attualmente pongono ostacoli agli investimenti diretti di provenienza dall'UE.