Doc. XVIII, N. 99

COMMISSIONE II (GIUSTIZIA)

DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO SULLA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che abroga la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (COM(2017)489 final)

Approvato il 21 novembre 2017

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DOCUMENTO FINALE APPROVATO

   La II Commissione (Giustizia),
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di direttiva relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che abroga la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (COM(2017)489),
   considerato che:
    l'Unione europea considera le attività relative alle frodi e alle falsificazioni di strumenti di pagamento diversi dai contanti un grave fenomeno in grado di generare un diffuso allarme sociale; si tratta di reati che possono ostacolare lo sviluppo del mercato unico digitale, causando rilevanti perdite economiche dirette, laddove intaccano la fiducia dei consumatori, determinando, in definitiva, una riduzione delle attività economiche;
    è questo un ambito di intervento di prioritaria importanza, per cui appare pienamente condivisibile l'iniziativa della Commissione europea volta ad aggiornare l'attuale quadro giuridico in materia di lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, allo scopo di adeguarlo alla realtà tecnologica odierna, in cui sempre più frequentemente si effettuano pagamenti tramite dispositivi mobili e si ricorre all'utilizzo di valute virtuali, all'interno di un ecosistema informatico che se, da un lato, offre continuamente alle persone fisiche e giuridiche nuove opportunità e servizi digitali in grado di migliorare la qualità della vita sociale ed economica, dall'altra, espone cittadini, imprese e istituzioni finanziarie ad un correlativo aumento delle possibilità di subire reati predatori perpetrati dalla criminalità semplice ed organizzata;
    è apprezzabile l'approccio della disciplina proposta, diretta a istituire un nuovo regime tecnologicamente neutro, ovvero suscettibile di applicazione agli attuali, ma anche futuribili, strumenti di pagamento diversi dai contanti grazie ai continui progressi dei sistemi dell'informazione e della comunicazione;
    appaiono altresì meritevoli gli obiettivi dichiarati nella proposta relativamente alle misure volte a facilitare le indagini e le azioni penali nei confronti delle frodi e delle falsificazioni ai danni dei mezzi di pagamenti diversi dai contanti, e potenziare gli strumenti di prevenzione, con particolare riguardo alle iniziative di sensibilizzazione degli utenti dei servizi di pagamento elettronici;
    appaiono altresì condivisibili le misure volte a potenziare lo scambio di informazioni tra Stati membri attraverso le nuove disposizioni relative alle funzioni e alle procedure che interessano i punti di contatto operativi nazionali, come anche i nuovi strumenti diretti ad agevolare e ad aumentare la comunicazione di un reato subito o di un sospetto di frode alle autorità competenti;
    è infine apprezzabile l'intento della Commissione di predisporre nuovi strumenti in materia di assistenza delle vittime, sia fisiche che giuridiche, dei reati citati, in linea con la disciplina generale europea in materia di vittime di reato, e di prevedere l'adozione di iniziative volte a sensibilizzare il pubblico per ridurre il Pag. 3rischio che le persone diventino vittime di frode;
   osservato che:
    il nuovo regime, recante una armonizzazione minima e non integrale delle disposizioni nazionali per il contrasto e la prevenzione dei reati citati, trova la sua base giuridica – per scelta della Commissione europea – nell'articolo 83 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che definisce l'ambito di competenza della legislazione europea in materia penale;
    la rilevanza della materia anche ai fini del corretto funzionamento del mercato interno avrebbe, tuttavia, potuto consigliare un'integrazione della base giuridica della nuova disciplina estendendo il riferimento alle norme del Trattato in materia di mercato interno, al fine di pervenire ad un grado più elevato di armonizzazione, almeno per la disciplina sostanziale, assicurando un contributo considerevole all'obiettivo del superamento delle marcate differenze che attualmente si registrano nelle legislazioni dei singoli Paesi membri;
    la disciplina prevista dall'articolo 11, relativamente alla competenza giurisdizionale degli Stati membri, contempla una serie di criteri di attribuzione (sia obbligatori che facoltativi) che, in considerazione della peculiare natura dei reati citati, potrebbero essere attivati in maniera cumulativa per il medesimo reato, aumentando i rischi di litispendenza tra più Stati membri. Tale condizione, oltreché tradursi in pregiudizio al principio di economia dei mezzi processuali, potrebbe determinare l'aberrante esito del contrasto tra giudicati. La possibilità di violare il principio del ne bis in idem risulta tanto più concreta se si considera che la normativa generale europea in materia di risoluzione di conflitti di giurisdizione contempla esclusivamente procedure di consultazione tra le autorità competenti di Stati membri diversi, in vista del raggiungimento del consenso su una soluzione efficace. Se in esito a tale procedura il conflitto di giurisdizione persiste, la questione è demandata ad Eurojust (unità europea di cooperazione giudiziaria nel contrasto al crimine), che, tuttavia, non ha il potere di dirimere la controversia in via definitiva potendo esprimere sulla questione un semplice parere;
  esprime

UNA VALUTAZIONE POSITIVA

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento all'articolo 2, pur ritenendosi condivisibile l'impostazione della Commissione circa l'uso di una definizione di «pagamento virtuale» che possa ricomprendere anche i futuri sviluppi tecnologici, si evidenzia, tuttavia, l'opportunità di eliminare, alla lettera b), ogni riferimento ad esempi specifici;
   b) all'articolo 4, lettere b) e c), si evidenzia l'opportunità di sopprimere il riferimento a «fini di utilizzazione fraudolenta», che comporterebbe problemi in termini probatori circa la dimostrazione della sussistenza del dolo specifico e non consentirebbe la punibilità di condotte già autonomamente costituenti reato;
   c) all'articolo 5 (Reati connessi ai sistemi di informazione), si valuti l'opportunità di ripristinare l'attuale formulazione dell'articolo 3 della decisione quadro 2001/413/GAI nella parte in cui la descrizione della fattispecie criminale prevede il fatto di «aver causato intenzionalmente la perdita non autorizzata di proprietà a carico di un'altra persona», al fine di rendere esplicito il presupposto della sottrazione della disponibilità del denaro o di altra analoga utilità del legittimo titolare;
   d) relativamente all'articolo 8 (Sanzioni per le persone fisiche), si rileva la necessità di prevedere livelli di sanzione adeguati sia per poter utilizzare strumenti di indagine efficaci, come le intercettazioni, sia per poter disporre l'eventuale applicazione di misure di natura cautelare. Pag. 4Con specifico riferimento alle disposizioni di cui al comma 4, lettera a), del medesimo articolo, dovrebbe, inoltre, essere meglio precisato il significato della locuzione «nell'ambito di un'organizzazione criminale»; ciò al fine di poter applicare il più grave trattamento sanzionatorio previsto anche a soggetti che, pur non essendo inseriti in modo stabile nel contesto associativo, pongano in essere le condotte descritte ai precedenti articoli nella consapevolezza di agevolare, seppur in modo estemporaneo ed occasionale, le organizzazioni stesse;
   e) in riferimento all'articolo 11, si valuti l'opportunità di apportare rimedi idonei per quanto riguarda il regime dell'attribuzione della competenza giurisdizionale, al fine di ridurre i rischi di procedimenti paralleli e di contrasto tra giudicati, eventualmente mediante la previsione di meccanismi di prevalenza in base ai quali sia possibile privilegiare la giurisdizione di uno degli Stati membri interessati;
   f) nella medesima ratio, si valuti, con riferimento all'articolo 13 in materia di scambio di informazioni, l'esplicito inserimento dell'obbligo degli Stati membri di consultarsi per coordinare le rispettive iniziative, nell'intento di pervenire a un'azione penale efficace, ripristinando quanto già previsto nell'omologa disposizione dell'attuale decisione quadro,

  e con la seguente raccomandazione al Governo:
   siano attivate senza indugio tutte le procedure per adottare le misure legislative necessarie a garantire l'integrale recepimento della vigente e della futura disciplina europea in materia di frodi e falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dal contante, in modo da assicurare ai risparmiatori italiani le stesse tutele di cui possono fruire quelli di altri Paesi.