Doc. XVIII, N. 95

COMMISSIONI RIUNITE IV (DIFESA) E X (ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO, SU:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa (COM(2017) 294)
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Istituzione del Fondo europeo per la difesa (COM(2017) 295)

Approvato l'8 novembre 2017

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Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: «Istituzione del Fondo europeo per la difesa» (COM(2017)295 final)
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa (COM(2017)294 final

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

  Le Commissioni riunite IV (Difesa) e X (Attività produttive, commercio e turismo),
   esaminate, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Istituzione del Fondo europeo per la difesa» (COM(2017)295 final), nonché la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa (COM(2017)294 final);
   preso atto che gli atti esaminati si inseriscono nel quadro delle prime iniziative concrete, presentate dalla Commissione europea in attuazione del Piano d'azione europeo in materia di difesa, sul quale la IV Commissione difesa della Camera si è pronunciata lo scorso 19 luglio con un documento finale recante una valutazione positiva con alcune osservazioni;
   considerato che il Consiglio europeo del 19 e 20 ottobre scorso ha sollecitato un rapido accordo sulla proposta di regolamento relativa al programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa affinché i primi progetti possano essere finanziati nel 2019 e incoraggiato gli Stati membri a sviluppare meccanismi di finanziamento flessibili e solidi nell'ambito del Fondo europeo per la difesa, al fine di consentire l'acquisizione congiunta di capacità e/o la loro manutenzione congiunta;
   considerato che la proposta di regolamento relativa al programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, mira in primo luogo a rafforzare la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa, promuovendo un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa, stimolando la collaborazione tra tutte le imprese europee grandi e piccole, nello sviluppo di prodotti e tecnologie di difesa e valorizzando gli sforzi degli Stati membri nel cooperare per assicurare che la base industriale e tecnologica della difesa europea sia in grado di soddisfare pienamente le esigenze attuali e future dell'Europa in materia di sicurezza;
   rilevato che tale iniziativa, alla luce del riposizionamento delle priorità strategiche degli Stati Uniti e della prospettiva del recesso del Regno Unito dall'UE, segna una svolta fondamentale che nel potenziare le capacità di difesa e sicurezza dell'Unione, è volta anche a rafforzare la competitività degli apparati produttivi europei, recuperando la vocazione manifatturiera, Pag. 3settore che più di altri ha risentito degli effetti negativi della crisi economica e che è sempre più esposto alla concorrenza di altri paesi produttori, fra cui le potenze emergenti;
   considerato che il piano d'azione europeo per la difesa può agire da catalizzatore e stimolo per una nuova serie di iniziative, attraverso meccanismi che incentivino la collaborazione tra paesi membri ed industrie europee, sia a livello di ricerca e sviluppo che di approvvigionamento e tenuto conto che la stagione dei grandi programmi europei lanciati nello scorso secolo si va esaurendo senza che per ora siano state avviate nuove iniziative cooperative;
   considerato che, come indicato nel Piano d'azione europeo in materia di difesa del 30 novembre 2016, la Commissione europea ha proposto di considerare i contributi nazionali alla parte capacità del Fondo europeo per la difesa come misure «una tantum» nel quadro del patto di stabilità e crescita e quindi non computabili nel calcolo del deficit strutturale,
  esprimono una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) occorre cogliere l'opportunità offerta dalla prospettiva delineata dall'istituzione del Fondo europeo per la difesa per realizzare anche nel nostro Paese una strategia coerente ed organica che valorizzi le competenze e le potenzialità del mondo dell'università, della ricerca e dell'industria creando un effettivo rapporto di collaborazione con la Difesa che superi, come indicato nel Libro bianco sulla sicurezza internazionale e la difesa, la logica della semplice fornitura per entrare in quella della partnership, favorendo la crescita delle dimensioni di scala del comparto;
   b) è necessario operare affinché l'industria e la ricerca nazionali possano concretamente concorrere, in condizioni di effettiva parità con quelle degli altri Paesi, all'accesso ai finanziamenti del Fondo europeo per la difesa, evitando che si perda questa importante occasione per partecipare alla costruzione di una difesa comune. A tal fine è indispensabile avviare immediatamente un confronto ispirato alla massima collaborazione e integrazione con i maggiori partner europei e, in particolare, con Francia e Germania;
   c) il Governo deve seguire i negoziati con un approccio proattivo, identificando per tempo le tecnologie, le capacità e i programmi di eccellenza nazionali (in particolare, su: osservazione, comunicazione e navigazione spaziale; sorveglianza aerea e navale; cyberdifesa; difesa anti-missile; sistemi a pilotaggio remoto) che possano essere riconosciuti di interesse prioritario per le future capacità militari europee prevedendo risorse aggiuntive che consentano di rispettare gli impegni assunti in sede Nato ed europea, di cofinanziare i nuovi programmi di sviluppo che saranno avviati e di valutare l'opportunità di acquisire successivamente tali capacità in base alle effettive necessità;
   d) i programmi che saranno finanziati dovranno essere selezionati anche tenendo contro delle competenze e delle specializzazioni di cui sono portatori le PMI, i centri di ricerca e le università le quali dovranno essere coinvolte sia nel quadro di iniziative transnazionali con realtà analoghe, sia attraverso partenariato con imprese di maggiori dimensioni;
   e) con specifico riferimento alla proposta di regolamento relativa al programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa 2019-2020, e nella prospettiva della definizione del futuro programma post 2020, occorre che:
    la definizione delle azioni ammissibili, di cui all'articolo dell'articolo 6, comma 2, persegua concretamente l'obiettivo del carattere transnazionale, in particolare garantendo che le azioni debbano essere promosse da imprese stabilite in almeno tre diversi Stati membri e non Pag. 4due, come previsto attualmente, al fine di non creare condizioni di oligopolio che potrebbero avvantaggiare alcuni Stati membri dell'UE a scapito di altri e di superare l'esperienza delle collaborazioni bilaterali, tendenzialmente esclusive, perseguendo quelle multilaterali, per loro natura più inclusive;
    la definizione dei soggetti ammissibili a partecipare alle azioni finanziate dal programma di cui all'articolo 7, comma 1, preveda che i beneficiari debbano essere imprese europee in termini di presenza effettiva delle capacità tecnologiche, industriali e manageriali sul territorio europeo e che le attività nell'ambito dei programmi di sviluppo europei debbano essere svolte prevalentemente in Europa, sfruttando know-how e proprietà intellettuali europei;
    sia consentito ai gruppi industriali europei di utilizzare capacità tecnologiche da loro controllate anche in Paesi non-UE, a condizione che i risultati siano poi utilizzati solo all'interno dell'Unione o sotto il controllo del proprio Governo;
    sia favorita l'apertura intra-comunitaria delle subforniture sollecitando le grandi imprese a selezionare i subfornitori europei più efficienti e competitivi, indipendentemente dalla loro nazionalità;
    sia riservata una quota limitata, ma adeguata, del programma di sviluppo a progetti di minori dimensioni rivolti unicamente alle PMI, ai centri di ricerca e alle università;
    sia assicurata copertura finanziaria adeguata e costante nel tempo sia sulle azioni previste nell'ambito del programma 2019-2020 sia, in prospettiva, sul futuro programma 2020, senza incidere su risorse già destinate a progetti scientifici di assoluto rilievo;
    sia consentito il finanziamento del 100 per cento dei costi totali di sviluppo del programma e non già il 100 per cento dei soli costi ammissibili (eligible costs); lo sviluppo di prodotti militari, infatti, presenta un elemento di rischio tecnologico e tecnico molto elevato, dovuto alle specifiche richieste dei clienti, senza dimenticare i limiti alla commercializzazione di tali prodotti;
    sia confermato in maniera chiara che i sistemi, le capacità e le tecnologie rimangono di proprietà di chi li genera e non dell'UE;
   f) si chiarisca in termini inequivoci quanto affermato dalla Commissione europea nel Piano d'azione europeo in materia di difesa del 30 novembre 2016, per cui i contributi nazionali alla capacità del Fondo europeo per la difesa siano considerati come misure «una tantum» nel quadro del patto di stabilità e crescita e quindi non computabili nel calcolo del deficit strutturale.