Doc. XVIII, N. 89

COMMISSIONE II (GIUSTIZIA)

DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO SULLA:

Relazione della Commissione europea sugli scambi fra gli Stati membri, tramite il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), delle informazioni estratte dai casellari giudiziali COM (2017) 341

Approvato il 5 ottobre 2017

Relazione della Commissione europea sugli scambi fra gli Stati membri, tramite il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), delle informazioni estratte dai casellari giudiziali COM (2017) 341

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DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA II COMMISSIONE

   La II Commissione (Giustizia),
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la Relazione della Commissione europea sugli scambi fra gli Stati membri, tramite il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), delle informazioni estratte dai casellari giudiziali COM (2017) 341;
   considerato che:
    ECRIS, il sistema europeo di informazione finalizzato a consentire agli Stati membri lo scambio di informazioni contenute nei casellari giudiziali, può costituire uno strumento essenziale per le attività di prevenzione e contrasto al crimine, con particolare riferimento alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo;
    affinché ECRIS possa esprimere interamente le sue potenzialità è tuttavia necessario implementarne ed arricchirne l'operatività;
    è apprezzabile lo sforzo compiuto dalla Commissione europea la quale, adempiendo all'impegno previsto dall'attuale quadro giuridico di ECRIS, ha pubblicato la prima relazione sugli scambi, fornendo un quadro aggiornato e puntuale sul funzionamento di ECRIS e sulle relative criticità;
    emerge dalla relazione che nel primo quinquennio di funzionamento di ECRIS, sebbene tutti i 28 Stati membri siano attualmente connessi a ECRIS, è stato effettivamente realizzato solo il 76 per cento interconnessioni possibili; l'obiettivo finale – che ogni Stato membro sia connesso e scambi informazioni tramite ECRIS con tutti gli altri Stati membri – deve quindi ancora essere raggiunto;
    la relazione registra, altresì, una rapida crescita del volume annuo di messaggi scambiati fra gli Stati membri connessi, pur evidenziando marcate differenze fra gli Stati membri in termini di attività, carico di lavoro, e tipologia di informazioni trasmesse;
    è condivisibile la preoccupazione della Commissione europea per il mancato adempimento, da parte di alcuni Stati membri, agli impegni previsti da ECRIS circa la notifica delle condanne e la trasmissione dei relativi aggiornamenti agli Stati membri di cittadinanza degli autori dei reati, i quali potrebbero approfittarne eludendo le conseguenze del loro passato criminale;
   osservato che:
    come rilevato dalla Commissione europea, il sistema è utilizzato in misura insufficiente per quanto concerne lo scambio di informazioni relative a cittadini di Stati terzi (nel 2016 solo il 10 per cento di tutte le richieste);
    occorre quanto prima colmare tale lacuna, considerato che un efficiente meccanismo di scambio di informazioni sui precedenti penali relativi a cittadini di Stati terzi attivi in diversi Paesi membri può assicurare un potente strumento per un'efficace politica di contrasto alla criminalità e al terrorismo;Pag. 3
  esprime

UNA VALUTAZIONE POSITIVA

  con le seguenti osservazioni:
   a) occorre assicurare tutte le iniziative utili, a livello europeo, per indurre i Paesi che ancora non hanno completato le interconnessioni ECRIS con tutti gli altri Stati membri a provvedere in tal senso in modo da sfruttare integralmente le potenzialità del sistema;
   b) è necessario pervenire in tempi brevi alla rapida adozione della proposta di regolamento, presentata dalla Commissione europea contestualmente alla relazione in esame, recante l'istituzione del sistema centralizzato ECRIS TCN, volto a realizzare l'obiettivo dello scambio sistematico delle informazioni relative ai cittadini di Stati terzi;
   c) è necessario che le Istituzioni europee adottino tutte le misure idonee a sollecitare gli Stati membri, tra i quali anche l'Italia, a utilizzare più intensamente ECRIS trasmettendo un numero più elevato di richieste di informazioni o rispondendo in modo sistematico a tutte le istanze provenienti da altri Stati.