Doc. XVIII, N. 85

I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO, SULLA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (COM(2016) 881 final)

Approvato il 2 agosto 2017

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Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (COM(2016) 881 final)

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

   La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (COM(2016) 881 final);
   richiamato il parere favorevole espresso dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), nella seduta del 2 agosto 2017;
   osservato che:
    appare pienamente condivisibile l'intenzione della Commissione europea di integrare la vigente disciplina del SIS in materia di controlli alle frontiere esterne con una serie di disposizioni volte a regolare l'inserimento nella banca dati delle segnalazioni relative alle decisioni di rimpatrio emesse ai sensi della direttiva 2008/115/CE. Tale misura, rispondendo all'esigenza di monitorare efficacemente le persone non aventi titolo a soggiornare nell'UE, può offrire un concreto contributo ad una più ordinata gestione degli ingenti flussi migratori che attraversano le frontiere esterne dell'UE, atteso che i dati in possesso delle competenti Agenzie europee confermerebbero che la maggior parte dei migranti, non avendo diritto alla protezione internazionale, dovrebbero essere soggetti a provvedimenti di rimpatrio che spesso non trovano esecuzione;
   rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,
  esprime

UNA VALUTAZIONE POSITIVA

  con le seguenti osservazioni:
   a) occorre valutare l'opportunità di anticipare, già in sede di negoziato sulla proposta in esame, piuttosto che rinviare ad una successiva proposta normativa, l'inserimento di disposizioni volte ad introdurre un sistema diretto a tenere traccia delle segnalazioni cancellate a seguito dell'esecuzione del provvedimento di rimpatrio, considerata l'utilità di una simile informazione nel caso in cui un cittadino di Paese terzo espatriato rientri nel territorio degli Stati membri e ne venga constatato il soggiorno irregolare in uno Stato membro diverso;
   b) occorre valutare l'opportunità di garantire che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie affinché non intercorra alcun lasso di tempo fra il momento del rimpatrio di un cittadino di Stato terzo e l'attivazione nel SIS della segnalazione relativa al respingimento o al rifiuto di soggiorno concernente la medesima persona.

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ALLEGATO

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

  La XIV Commissione,
   esaminate, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, le proposte di regolamento recanti l'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (COM(2016)881 final), l'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera (COM(2016)882 final) e l'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale (COM(2016)883 final);
   condivise le finalità dell'intervento normativo in esame, volto a riformare e aggiornare la disciplina vigente in materia di Sistema di informazione Schengen (SIS) che, nonostante i positivi risultati conseguiti, necessita a giudizio della Commissione europea di un aggiornamento, anche in relazione alla gestione, sempre più complessa, degli ingenti flussi migratori e del fenomeno terroristico;
   preso atto che la riforma complessiva del SIS proposta dalla Commissione europea da un lato risponde alla crescente domanda di sicurezza da parte dei cittadini europei e, dall'altro, non pregiudica i valori irrinunciabili dell'Unione europea relativi alla salvaguardia dei diritti fondamentali, della democrazia e dello Stato di diritto;
   vista la relazione del Governo sugli atti in titolo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
   rilevato, con riferimento alla proposta di regolamento recante l'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (COM(2016)881 final), che questa introduce l'obbligo di registrazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS) di tutte le decisioni di rimpatrio, al fine di facilitare il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi irregolarmente soggiornanti nell'Unione europea;
   valutata positivamente l'introduzione e il trattamento nel SIS, sotto forma di segnalazioni, dei dati relativi ai cittadini di Paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio nonché lo scambio di informazioni supplementari su tali segnalazioni, affinché tali decisioni acquistino visibilità in tutta l'Unione europea e se ne possa rafforzare l'esecuzione;
   visti inoltre i contenuti della proposta di regolamento sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera (COM(2016)882 final), che introduce l'obbligo per gli Stati membri, sino ad oggi mera facoltà, di inserire nel SIS i provvedimenti di divieto di ingresso, emanati nei confronti di cittadini di Paesi terzi in soggiorno irregolare;
   ricordato che la proposta provvede, inoltre, ad armonizzare le procedure di consultazione, in modo da evitare che chi abbia subito un divieto d'ingresso possa detenere un permesso di soggiorno in un altro Stato membro, e a disporre altre modifiche volte a migliorare l'uso del SIS;
   richiamata al riguardo l'intenzione della Commissione europea di risolvere eventuali conflitti tra decisioni contraddittorie da parte di diversi Stati membri con la previsione di una procedura ad hoc (cosiddetta procedura di consultazione), Pag. 4attraverso la quale gli Stati interessati potranno pervenire a conclusioni condivise;
   ritenuto opportuno, in proposito, svolgere una approfondita valutazione sulle disposizioni che prevedono la prevalenza, in caso di orientamenti discordanti tra diversi Stati membri, della decisione che autorizza il cittadino di un Paese terzo a soggiornare in uno Stato membro rispetto alla segnalazione finalizzata al respingimento e al rifiuto di soggiorno della medesima persona;
   visti infine i contenuti della proposta di regolamento sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale (COM(2016)883 final) volta a rafforzare l'uso di tale strumento nella lotta contro il terrorismo, il fenomeno dei foreign fighters e la criminalità transfrontaliera;
   osservato che le norme specifiche del regolamento sono finalizzate ad armonizzare meglio le procedure di uso del SIS, mediante l'estensione del loro campo di applicazione, con particolare riferimento alla previsione di nuove categorie di segnalazioni, di nuovi elementi di identificazione biometrica e la previsione di un uso più efficace delle informazioni già contenute nell'attuale SIS; tali misure riguardano in particolare i reati legati al terrorismo e i rischi di sottrazione di minori da parte di uno dei genitori;
   ricordato che la proposta di regolamento interviene altresì, agli articoli 36 e 37, sulle norme relative ai controlli, introducendo il cosiddetto controllo di indagine, che consente di interrogare la persona in modo più approfondito;
   ritenuta opportuna una sua più puntuale definizione, in termini di limitazione della libertà personale, che in Italia è consentita solo dietro provvedimento dell'autorità giudiziaria e nei casi e modi previsti dalla legge;
   valutato quindi che la base giuridica delle proposte sia correttamente individuata:
    nell'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) – che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure relative all'istituzione di un sistema integrato di controllo e gestione delle frontiere esterne;
    nell'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure nell'ambito della politica comune dell'immigrazione, intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei Paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani. La citata lettera c) riguarda specificamente «l'immigrazione clandestina e il soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare»;
    nell'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), nell'articolo 85, paragrafo 1, nell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e nell'articolo 88, paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernenti, rispettivamente, la cooperazione giudiziaria in materia penale, le competenze di Eurojust, la cooperazione di polizia e le competenze di Europol;
    ritenuto che il principio di sussidiarietà sia rispettato in quanto gli obiettivi prefissati – estendere l'utilizzo obbligatorio, in tutti gli Stati membri, del sistema informatico SIS, a supporto del monitoraggio e dell'esecuzione per le decisioni di rimpatrio; rafforzare il sistema di scambio di informazioni tra gli Stati membri relative alle frontiere esterne, per un più efficace controllo delle presenze di cittadini di Paesi terzi sul territorio dell'Unione europea; rafforzare il sistema di scambio di informazioni tra gli Stati membri Pag. 5in materia penale tramite il SIS per una più efficace cooperazione giudiziaria e di polizia tra gli Stati membri – non possono essere conseguiti dagli Stati membri singolarmente;
   ritenuto altresì rispettato il principio di proporzionalità, poiché le proposte si limitano a disporre le misure necessarie a conseguire le predette finalità, lasciando gli Stati membri liberi di adottare, caso per caso, in consultazione tra loro, le eventuali decisioni o misure da intraprendere nei confronti delle persone che non hanno provveduto a rientrare nel loro Paese d'origine;
   richiamata infine l'opportunità di tenere conto della Raccomandazione (UE) 2017/432 della Commissione, del 7 marzo 2017, «per rendere i rimpatri più efficaci nell'attuazione della direttiva 2008/115/CE», e della Comunicazione COM(2017)200, «per una politica dei rimpatri più efficace nell'Unione europea – Un piano d'azione rinnovato», al fine di valutare ulteriori margini di riduzione del crescente divario tra il numero di cittadini di Paesi terzi irregolarmente soggiornanti e il numero di quelli effettivamente rimpatriati;
   segnalata infine, anche alla luce della specifica situazione italiana, la necessità di richiamare ad un adeguato impegno e coinvolgimento, oltre che al rispetto dei doveri di solidarietà nei confronti dei Paesi di primo ingresso, gli altri Stati membri dell'Unione europea, in conformità con gli obblighi in materia di ricollocazione;
   rilevata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale approvato dalla Commissione Affari costituzionali, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.