Doc. XVIII, N. 84

COMMISSIONE X (ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO, SU:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (COM(2016) 864), corredata dai relativi allegati (Annexes 1 to 5) (COM(2016) 864)

Approvato il 2 agosto 2017

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Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (COM(2016) 864).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

  La X Commissione,
   esaminata la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (COM(2016) 864);
   preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sul documento;
   ferme restando le considerazioni svolte in premessa alla proposta di documento finale relativo alla COM(2016)861 con riferimento a tutte le proposte del pacchetto sul mercato dell'energia elettrica;

  premesso ulteriormente che:
   la proposta di direttiva relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (COM(2016)864) modifica la direttiva vigente, 2009/72/CE, attraverso una serie di misure volte, in primo luogo, a promuovere la partecipazione attiva al mercato dei consumatori e dei piccoli auto-produttori;
   in particolare, la proposta di direttiva prevede, all'articolo 5, il superamento definitivo della regolazione dei prezzi dell'elettricità nel corso del quinquennio successivo alla sua adozione. Pertanto, tutti i fornitori potranno fissare liberamente il prezzo dell'elettricità e l'intervento degli Stati membri sui prezzi finali dell'energia elettrica potrà limitarsi soltanto ai clienti vulnerabili e a coloro che sono in condizioni di disagio economico;
   l'articolo 10 prevede che gli Stati membri assicurano che i clienti ricevano informazioni adeguate sulle alternative alla disconnessione con sufficiente anticipo rispetto alla data prevista di interruzione della fornitura. Le alternative possono riferirsi a fonti di sostegno per evitare la disconnessione, a piani di pagamento alternativi, a consulenza per la gestione dell'indebitamento o a una moratoria della disconnessione e non dovrebbero comportare costi supplementari per i clienti;
   al fine di stimolare la concorrenza nel mercato al dettaglio, la proposta promuove l'apertura del mercato a nuovi soggetti e la diffusione di nuove formule contrattuali. Ciascun consumatore finale, su propria richiesta, potrà accedere ad un contratto di fornitura a prezzi dinamici (articolo 11), che riflette i prezzi dell'energia nel mercato spot o nel mercato del giorno prima, ad intervalli non superiori alla frequenza delle contrattazioni giornaliere nella borsa elettrica. Inoltre, i consumatori potranno scegliere di stipulare un contratto con un aggregatore, senza il consenso del proprio fornitore;
   la proposta (articolo 17) prevede, inoltre, che i consumatori che intendono offrire servizi di demand-response, anche attraverso soggetti aggregatori, possano partecipare senza discriminazioni ai mercati organizzati alla stregua dei produttori. Inoltre, definisce la comunità energetica come un soggetto giuridico che può svolgere attività di generazione, di gestione della rete di distribuzione locale o di fornitura (anche in forma di aggregatore), Pag. 3per la quale gli Stati membri dovranno adottare un quadro regolatorio specifico, che le consenta di svolgere attività nel settore energetico e avere accesso a tutti i mercati organizzati in maniera non discriminatoria;
   l'articolo 18 prevede che gli Stati membri assicurano che le bollette soddisfino i requisiti minimi per la fatturazione e le informazioni di fatturazione di cui ad apposito allegato;
   la proposta (articolo 19 e seguenti) impegna gli Stati membri ad agire prontamente per l'istallazione dei contatori intelligenti rispondenti a standard europei definiti dalla proposta stessa; nel caso in cui una valutazione costi-benefici non giustifichi un piano di installazione di smart-meters su tutto il territorio, viene comunque riconosciuta al singolo consumatore la facoltà di richiedere e ottenere l'installazione individuale a condizioni eque e ragionevoli;
   in tema di distribuzione, la proposta (articoli 31 e seguenti) conferisce al distributore un ruolo più attivo rispetto all'assetto vigente del mercato. In particolare, il gestore della rete di distribuzione assume un ruolo chiave rispetto ai temi dell'integrazione delle risorse di flessibilità, acquisizione di servizi ausiliari non legati alla frequenza e servizi legati alla gestione delle congestioni, dello scambio e della gestione delle informazioni, in un'ottica di coordinamento con i TSOs (Transmission System Operators), e delle esigenze infrastrutturali, anche mediante la predisposizione dei piani di sviluppo della rete di distribuzione;
   per quanto riguarda le reti di distribuzione, al fine di facilitare la soluzione delle congestioni, la proposta (articolo 32) prevede che gli Stati membri sono chiamati a definire una disciplina per l'acquisto, da parte dei gestori della rete, dei servizi utili a migliorarne l'efficienza, che includa la definizione di prodotti standardizzati;
   viene confermato e rafforzato il principio della neutralità della rete e dell’unbundling (articolo 54) in relazione all'esercizio di impianti di stoccaggio elettrico da parte dei gestori delle reti di distribuzione e di trasmissione e, per questi ultimi, è previsto il divieto di possedere o controllare indirettamente mezzi che forniscono servizi ausiliari. Una deroga a tali divieti può essere concessa previa valutazione di necessità da parte del regolatore nazionale, se, in esito a una procedura di appalto aperta, risulti che non vi siano soggetti terzi interessati, qualora tali impianti siano necessari all'adempimento degli obblighi del gestore,

ESPRIME UNA VALUTAZIONE POSITIVA,

  con le seguenti osservazioni:
   a) appare apprezzabile l'approccio olistico proposto dalla Commissione europea nella predisposizione del pacchetto; a tal fine, gli obiettivi e le finalità delle diverse proposte richiederanno uno sforzo di coerenza e di coordinamento tra le diverse disposizioni, evitando l'eccesso di dettaglio quando non risulti indispensabile;
   b) l'eccesso di regolazione, anche per profili puntuali e di dettaglio, potrebbe comportare un rischio di soluzioni non necessariamente ottimali o efficienti in ogni contesto, per cui il trade-off tra armonizzazione delle regole a livello europeo e ottimizzazione delle scelte sulla base delle caratteristiche specifiche dovrebbe essere risolto in favore di scelte unitarie a livello europeo solo nei casi in cui possano effettivamente aiutare lo sviluppo di un mercato più ampio, integrato e competitivo; in caso contrario, si rischierebbe di penalizzare i consumatori e indurre effetti negativi soprattutto in sistemi più avanzati, come ad esempio quello italiano, che hanno già raggiunto soluzioni innovative nella regolazione della distribuzione, con particolare riferimento all'installazione degli smart meter anche di seconda generazione (2G). Anche per quanto riguarda il superamento della regolazione dei prezzi dell'elettricità e la Pag. 4tutela dei consumatori vulnerabili, sono attualmente all'esame del Parlamento italiano misure volte al superamento del regime del mercato vincolato a partire dal 1o luglio 2019, in anticipo quindi rispetto ai tempi proposti dalla direttiva, e ad una revisione del meccanismo di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute;
   c) per altro verso, occorre evitare anche il rischio di un irrigidimento del quadro regolatorio su soluzioni poco flessibili, in ragione dell'incertezza circa l'evoluzione dei mercati e tecnologica e la persistenza di ampie differenze tra i diversi Paesi membri;
   d) in materia di fatturazione (articolo 18), è auspicabile l'adozione di una disciplina che si ispiri all'obiettivo di migliorare il mercato retail e la protezione dei consumatori attraverso criteri minimi, evitando di imporre regimi che possano comportare un arretramento e risultare meno garantisti per gli stessi consumatori di quelli attualmente vigenti in alcuni Paesi membri, tra cui l'Italia;
   e) lo stesso rischio dell'eccesso di dettaglio si ravvisa, con riferimento all'articolo 10, in materia di alternative alla disconnessione, considerato che in Italia si è già provveduto a introdurre alcuni strumenti, come la rateizzazione dei pagamenti, per cui l'adeguamento alla proposta di direttiva comporterebbe oneri amministrativi a fronte dei quali non sono chiari i benefici per l'utenza finale;
   f) quanto alla previsione di contratto a prezzo dinamico, occorre valutare se non sia preferibile, piuttosto che ipotizzare fattispecie contrattuali puntuali, rimettere anche alle dinamiche concorrenziali in un mercato libero ed aperto come è quello della fornitura l'emergere di pratiche commerciali innovative, se necessario rimuovendo gli ostacoli eventualmente presenti;
   g) per quanto riguarda la facoltà riconosciuta al singolo consumatore di richiedere e ottenere l'installazione individuale di uno smart meter a condizioni eque e ragionevoli, la proposta di direttiva dovrebbe tener conto delle implicazioni in termini di modifiche all'assetto regolatorio che si renderebbero necessarie per consentire l'utilizzo della funzionalità dei sistemi di misurazione intelligente da parte dei clienti finali che ne siano stati dotati;
   h) per quanto concerne l'accesso ai dati sulle forniture, si rende opportuna una maggiore chiarezza (ad esempio, sulla definizione di dati di misurazione e dati di consumo) e una semplificazione operativa;
   i) in merito alle funzioni assegnate alle comunità energetiche locali nel caso in cui si occupino della gestione della rete di distribuzione (articolo 16), si evidenzia il rischio che in tal modo possa essere messo in discussione il principio dell'unitarietà delle reti di distribuzione a scapito dell'efficienza delle reti stesse; conseguentemente, dovrebbe essere esclusa la gestione delle reti di distribuzione da parte delle comunità energetiche locali qualora possa risultare pregiudicata la gestione unitaria dei sistemi di distribuzione;
   j) la proposta di direttiva apporta numerose novità alla disciplina della distribuzione, attribuendo al gestore della rete di distribuzione numerose nuove funzioni che si giustificano con un disegno del mercato che punta ad accrescere la partecipazione attiva dal basso. In particolare, l'articolo 32 della proposta prevede che gli Stati Membri promuovano un framework regolatorio con una coesistenza di differenti tipologie di mercati/procedure per l'approvvigionamento di risorse di flessibilità, di cui sarebbero responsabili sia i TSOs che i DSOs (Distribution System Operators). Occorre valutare se tale assetto possa comportare il rischio di una gestione diseconomica delle risorse a danno della sicurezza del sistema elettrico nel suo complesso;
   k) più in generale, occorre chiarire ruoli e responsabilità dei TSOs e dei DSOs Pag. 5evitando sovrapposizioni e prevedere un forte coordinamento tra gli stessi per la pianificazione dello sviluppo della rete, per affrontare le congestioni locali sulle reti di media e bassa tensione e per il necessario controllo della tensione sulla rete; appare opportuno, inoltre, che il rapporto tra TSOs e DSOs venga disciplinato a livello europeo sulla base di principi generali, evitando una normativa troppo dettagliata;
   l) occorre valutare l'opportunità di pervenire ad una soluzione più equilibrata per quanto concerne il divieto posto a carico dei TSOs di possedere anche indirettamente asset in grado di offrire servizi ausiliari alla rete, come peraltro previsto dalla vigente disciplina nazionale;
   m) in particolare, per quanto riguarda lo stoccaggio dell'energia elettrica a disposizione dei TSOs, come suggeriscono le sperimentazioni in corso in Italia, si evidenzia l'opportunità di differenziare le diverse applicazioni in funzione del servizio/prodotto sottostante. In tale prospettiva, potrebbe essere meglio valutata la limitazione per i TSOs a possedere stoccaggi limitatamente alle applicazioni energy-driven, fermo restando il diritto dei TSOs a utilizzare, a condizioni regolate, gli impianti di proprietà degli operatori di mercato per esigenze di rete.