Doc. XVIII, N. 83

COMMISSIONE X (ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO, SU:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione) (COM(2016) 863)

Approvato il 2 agosto 2017

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Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (COM(2016) 863).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

  La X Commissione,
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (COM(2016)863);
   preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sul documento;
   ferme restando le considerazioni svolte in premessa con riferimento alle proposte del pacchetto sul mercato dell'energia elettrica;

  premesso ulteriormente che:
   la proposta si propone di adattare le norme concernenti l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER, Agency for the Cooperation of Energy Regulators) all’«orientamento comune» sulle agenzie decentrate dell'UE concordato tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'UE e la Commissione europea (orientamento comune), tuttavia ritenendo giustificato al momento continuare a discostarsi in misura limitata dall'orientamento comune;
   la presente iniziativa attribuisce all'ACER ulteriori compiti in considerazione del progressivo aumento degli scambi transfrontalieri di energia e di una gestione dei sistemi di rete basata non soltanto su un approccio nazionale, ma anche regionale ed europeo;
   la proposta (articolo 5) prevede che l'ACER partecipi con maggiore responsabilità all'elaborazione dei codici di rete per l'energia elettrica e decida i termini, i metodi e gli algoritmi per la loro attuazione e gli orientamenti nel settore dell'energia elettrica. Viene anche accresciuto il ruolo dei DSOs (Distribution System Operators) nello sviluppo delle proposte di codici di rete;
   è introdotto un processo decisionale a livello regionale, attribuendo all'ACER responsabilità in merito al monitoraggio e all'analisi delle prestazioni dei centri operativi regionali (articolo 8) e delle funzioni esercitate dai TSOs (Transmission System Operators) (articolo 9) e all'approvazione delle proposte di metodologia e calcolo relative alla valutazione dell'adeguatezza della generazione, nonché delle proposte per la partecipazione transfrontaliera ai meccanismi di regolazione della capacità (articolo 10);
   all'ACER viene attribuito il potere vigilare sulle prestazioni dei mercati, in particolare sugli «ostacoli alla flessibilità» frapposti dagli Stati membri, tra cui gli interventi sui prezzi (articolo 16);
   la proposta interviene sulle regole di governance interna di Acer, modificando il ruolo degli organi che la compongono e i processi di formazione delle decisioni (articoli 18 e ss.);
   tra i compiti attribuiti all'ACER dal complesso del pacchetto sul mercato elettrico figurano anche: l'introduzione e l'attuazione di norme per l'uso delle rendite di congestione a fini di investimento nelle Pag. 3reti; l'introduzione di norme per la riassegnazione delle suddette rendite e per le eventuali controversie tra attori; il monitoraggio del mercato infragiornaliero per eliminare le distorsioni e creare una negoziazione più liquida; la risoluzione delle controversie presentate dalle autorità nazionali di regolamentazione mediante la commissione dei ricorsi, alla quale vengono rafforzati i poteri; istituire, a livello di Unione europea, un ente dei gestori dei sistemi di distribuzione (EU DSOs) e assicurarne il funzionamento e la cooperazione con i TSOs; approvare e modificare le metodologie per identificare gli scenari di crisi dell'energia elettrica a livello regionale, con analisi e modifiche regolari della metodologia;
   rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

ESPRIME UNA VALUTAZIONE POSITIVA,

  con le seguenti osservazioni:
   a) occorre valutare se la tendenza ad attribuire maggiori poteri di intervento ad ACER e ad ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) per quanto concerne la definizione di criteri e metodologie non rischi di ridimensionare eccessivamente gli spazi di manovra degli Stati membri e delle autorità nazionali di regolazione. Ciò appare particolarmente rilevante nel caso della determinazione dei meccanismi di capacità per assicurare l'adeguatezza del sistema elettrico, che sono in corso di definizione nell'ordinamento nazionale, laddove si conferisce all'ACER il potere di approvare e modificare, ove necessario, le relative proposte di metodologia e calcolo. Si tratta, in particolare, di valutare se non sia più opportuno mantenere il ruolo degli Stati membri – quali soggetti responsabili della continuità e della sicurezza del servizio elettrico – nell'elaborazione delle analisi di adeguatezza su cui basare la decisione di introdurre eventuali meccanismi di capacità a livello nazionale. Allo stesso modo, occorrerebbe valutare l'opportunità di un livello nazionale nella determinazione dei calcoli relativi alla partecipazione transfrontaliera ai meccanismi di capacità ed alla capacità massima disponibile per la partecipazione della capacità di generazione estera, tenendo conto degli specifici meccanismi di capacità già operanti. Una considerazione analoga è opportuno svolgere anche con riferimento alla disposizione che attribuisce all'ACER compiti, attualmente in capo alle autorità nazionali di regolazione, di revisione ed approvazione di termini e metodologie predisposte dai TSOs sulla base dei codici di rete;
   b) le modifiche alle regole di governance interna di ACER sembrerebbero ridurre l'autonomia del comitato esecutivo dell'Agenzia e del direttore nella gestione delle risorse, oltre che un indebolimento del ruolo del comitato dei regolatori. In particolare, richiedono un'attenta valutazione le proposte di modifica della regola di voto del comitato dei regolatori, dalla maggioranza qualificata dei due terzi a quella semplice.