Doc. XVIII, N. 82

COMMISSIONE X (ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO, SU:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (COM(2016) 862)

Approvato il 2 agosto 2017

Pag. 2

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (COM(2016) 862).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

  La X Commissione,
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (COM(2016)862);
   preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sul documento;
   ferme restando le considerazioni svolte in premessa con riferimento alle proposte del pacchetto sul mercato dell'energia elettrica;

  premesso ulteriormente che:
   la sicurezza e la continuità nella disponibilità di energia elettrica a costi ragionevoli è un elemento imprescindibile per il buon funzionamento delle società moderne. Pertanto, occorre creare le condizioni per evitare o perlomeno minimizzare i rischi che possano mettere a repentaglio tale sicurezza e continuità;
   a tale scopo, anche per diminuire la dipendenza da fornitori esteri, il parco di generazione elettrico europeo sta evolvendo: da un sistema basato sulle fonti fossili a un sistema indirizzato maggiormente l'utilizzo di fonti rinnovabili e di tecnologie a basse emissioni di carbonio;
   è indispensabile costruire un sistema europeo dell'energia elettrica, che consenta di prevenire i rischi derivanti da una frammentazione dei mercati nazionali. Il buon funzionamento del sistema presuppone che esista una disponibilità di fonti senza discontinuità, ma anche di reti di distribuzione e trasmissione interconnesse e sufficientemente flessibili in grado di rispondere ad eventuali shock;
   la sicurezza dell'approvvigionamento necessita, pertanto, di una rete interconnessa, sincronizzata e caratterizzata da mercati ben funzionanti, che adotti soluzioni transfrontaliere che permettano agli Stati membri di beneficiare di eventuali eccedenze di produzione in altri Stati;
   l'obiettivo prioritario della proposta di regolamento è garantire che tutti gli Stati membri adottino adeguati strumenti di prevenzione e gestione di situazioni di crisi nella disponibilità di energia elettrica, dovute a condizioni climatiche estreme, discontinuità nelle forniture e da eventuali attacchi dolosi, compresi quelli di tipo informatico;
   a tal fine, la proposta di regolamento prevede norme sulla cooperazione tra gli Stati membri improntate ai principi di solidarietà, introducendo una dimensione regionale nella valutazione e nella gestione delle crisi;
   a giudizio della Commissione europea, la proposta si è resa necessaria in quanto attualmente gli Stati membri adottano approcci molto divergenti che tendono a considerare esclusivamente il contesto Pag. 3nazionale, senza tener conto di quanto accade negli Stati confinanti;
   la normativa vigente (direttiva 2005/89/CE) si limita a definire obiettivi generali di sicurezza dell'approvvigionamento, lasciando agli Stati membri la determinazione dei modi e degli strumenti con cui perseguirli. Tale direttiva si è rivelata operativamente poco efficace;
   la proposta di regolamento abroga la direttiva prevedendo una disciplina più puntuale e dettagliata per quanto riguarda l'articolazione delle diverse fasi di prevenzione e gestione delle crisi. Peraltro, pur facendosi ricorso allo strumento del regolamento, si può osservare che, mentre la relativa disciplina è molto precisa per quanto concerne i profili procedurali e metodologici, alcune altri parti, quali quelle concernenti i livelli delle prestazioni e l'individuazione dei clienti protetti, non vengono definite dettagliatamente, ma vengono rimesse ad una fase successiva;
   la proposta di regolamento ha un impianto parzialmente corrispondente a quello dell'omologa proposta di regolamento (COM(2016) 52), presentata il 16 febbraio 2016, volta a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, in relazione alla quale è emerso che in prospettiva la suddivisione in regioni dovrà considerarsi superata e il principio di solidarietà dovrà trovare attuazione a livello continentale e non esclusivamente in specifici ambiti regionali;
   la proposta in esame, peraltro, rispetto a quella relativa al settore del gas risulta meno dettagliata, in particolare per quanto riguarda l'individuazione delle regioni e delle categorie di utenti protetti, per le quali si rinvia ad atti successivi;
   in particolare, l'articolo 2 definisce la «regione» come un gruppo di Stati membri che condividono lo stesso centro operativo regionale, per la cui istituzione (da parte dell'ACER su proposta dell'ENTSO-E) si rinvia ad un'altra proposta di regolamento facente parte del pacchetto «Energia pulita»;
   analogamente, per quanto riguarda le categorie di clienti protetti, a differenza della citata proposta concernente il gas, la proposta in esame non individua direttamente le categorie (famiglie, servizi essenziali e impianti di teleriscaldamento) ai quali deve essere prioritariamente garantita la disponibilità del gas – ove necessario anche interrompendo l'approvvigionamento ai clienti non protetti – ma per la loro individuazione rinvia ai piani di preparazione dei rischi, ai sensi dell'articolo 11, lettera h);
   le prospettive stagionali dell'adeguatezza sono elaborate dall'ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) che può delegare i compiti ai centri operativi regionali, mentre le valutazioni dell'adeguatezza a orizzonte da settimanale a infragiornaliero per le rispettive regioni sono effettuate dai centri operativi regionali (articoli 8-9);
   rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

ESPRIME UNA VALUTAZIONE POSITIVA,

  con le seguenti osservazioni:
   a) la proposta ha il pregio di portare i temi della sicurezza e della prevenzione dei rischi ad una dimensione sovranazionale, armonizzando e razionalizzando le esperienze degli operatori di rete che finora hanno regolato, prevalentemente attraverso accordi bilaterali e multilaterali, sia la gestione ordinaria che quella delle emergenze. Tuttavia, resta da valutare se il criterio proposto, che fa riferimento alla dimensione regionale, sia il più efficace e tenga adeguatamente conto delle esigenze di continuità del servizio di ciascuno Stato membro e delle diverse specificità nazionali;
   b) inoltre, appare opportuno definire con la necessaria chiarezza i confini delle Pag. 4responsabilità tra centri, Stati membri e gestori di rete nazionali, in modo da evitare di complicare il processo decisionale in un ambito che richiede tempi di reazione molto rapidi, con il rischio di indebolire, anziché rafforzare, la sicurezza del sistema elettrico. In particolare non appare chiara la capacità operativa dei centri di controllo regionale rispetto all'attività dei TSOs, che pertanto andrebbe definita con maggiore precisione ai fini di una migliore identificazione delle responsabilità nelle scelte operative e nelle eventuali compensazioni;
   c) occorre poi corresponsabilizzare i TSOs e valorizzarne le competenze, specie in presenza di situazioni di crisi, consentendo loro di effettuare valutazioni autonome su come gestire le stesse crisi e di attuare misure non di mercato qualora si ponga l'esigenza di reagire tempestivamente, anticipando il più possibile le risposte in presenza di condizioni che prevedibilmente possano deteriorarsi;
   d) in generale, occorre garantire un equilibrato ed efficace riparto dei poteri tra livello sovranazionale e livello nazionale, riservando in capo agli Stati membri un adeguato margine di discrezionalità affinché possano predisporre le strategie più idonee ad assicurare gli approvvigionamenti elettrici sul proprio territorio. A tal fine, si segnala, altresì, l'opportunità di valutare l'istituzione, da parte degli Stati membri, eventualmente per il tramite dei regolatori nazionali, di un'adeguata struttura di supervisione sull'attività dei centri regionali di controllo;
   e) riguardo alla composizione delle regioni, le stesse dovrebbero essere definite in base ad esigenze di pianificazione operative a breve termine, consentendo agli Stati membri soluzioni più adeguate alle loro esigenze; inoltre, sarebbe opportuno che le regioni fossero in linea con il perimetro geografico dei Regional Security Coordinators (RSCs), istituiti dai gestori dei sistemi di trasmissione (TSOs, Transmission System Operators) con il compito di assisterli nel mantenimento della sicurezza operativa del sistema elettrico (ad es. Terna fa parte dell'RSC Coreso, di cui fanno parte anche i gestori di Francia, Germania, Belgio, Regno Unito e Portogallo);

   f) per quanto riguarda le valutazioni di adeguatezza con orizzonte inferiore ad un anno, che attualmente vengono condotte a livello di ciascuno Stato membro, pienamente responsabile per la sicurezza degli approvvigionamenti, occorre evitare il rischio che la condivisione della metodologia europea si traduca in un impedimento per i singoli Stati ad effettuare le valutazioni specifiche sull'adeguatezza del sistema necessarie in ragione delle caratteristiche del sistema elettrico nazionale e di specifici rischi (situazioni meteo eccezionali, terremoti, attentati terroristici); conseguentemente, occorre mantenere in capo agli Stati membri la possibilità di effettuare propri assessment di adeguatezza;

   g) per quanto riguarda la predisposizione dei piani di gestione dei rischi, si evidenzia che tra le misure coordinate e concordate sul piano regionale fra le autorità competenti possono figurare anche misure di grande impatto come il load shedding, ossia l'alleggerimento del sistema elettrico mediante l'interruzione dell'erogazione di energia in alcune zone. Occorre al riguardo considerare attentamente se la soluzione prospettata in caso di mancato accordo fra le autorità competenti, per cui interverrebbe in ultima istanza ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) su valutazione della Commissione, non sacrifichi eccessivamente le competenze degli Stati membri i quali sarebbero privati di una funzione che dovrebbe restare, almeno in parte, nella loro responsabilità;

   h) in ogni caso, va scongiurato il rischio che dalle modifiche prospettate, in particolare per quanto concerne la previsione Pag. 5di un più stretto coordinamento a livello europeo sul piano delle procedure di risposta a eventuali crisi, discenda un aumento dei costi attraverso la determinazione delle tariffe, a carico di imprese e cittadini;
   i) è indispensabile garantire che il negoziato sulle diverse proposte che compongono il pacchetto presentato dalla Commissione proceda parallelamente e contestualmente, onde evitare un rischio di asimmetrie e vuoti regolatori.