Doc. XVIII, N. 80

COMMISSIONI RIUNITE VIII (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI) E X (ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO SU:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione). COM(2016)767 final

Approvato il 2 agosto 2017

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Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione). COM(2016)767 final.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

  Le Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive),
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (COM(2016)767);
   preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sul provvedimento;
  premesso che:
   la proposta in oggetto assume particolare rilievo nell'ambito del pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei», che si propone di rendere l'Europa leader mondiale nel campo delle energie rinnovabili;
   la proposta di direttiva è volta in particolare a garantire il conseguimento dell'obiettivo UE pari ad almeno il 27 per cento del consumo di energia da fonti rinnovabili (RES) entro il 2030, concordato in sede di Consiglio europeo nell'ottobre 2014 e base del piano presentato dall'Unione europea nell'ambito dell'Accordo di Parigi;
   a differenza dell'attuale quadro normativo, di cui alla direttiva 2009/28/CE, con la proposta di direttiva in oggetto la Commissione europea non prevede l'introduzione di target nazionali vincolanti, ma fissa un obiettivo collettivo a livello di Unione, accompagnato da misure vincolanti per i singoli settori (energia elettrica, riscaldamento-raffrescamento e trasporti);
   a giudizio della Commissione europea, la proposta di direttiva si è resa necessaria poiché le proiezioni indicano che, in assenza di nuove iniziative, la quota di rinnovabili nell'energia consumata nel 2030 si attesterebbe intorno al 24,3 per cento – e quindi al di sotto dell'obiettivo minimo pari ad almeno il 27 per cento – e potrebbe impedire all'Unione di rispettare collettivamente gli impegni assunti con l'Accordo di Parigi del 2015;
   la proposta di direttiva è strettamente connessa alle proposte del pacchetto di riforma del mercato elettrico volte a garantire, con l'integrazione delle fonti rinnovabili nelle reti, il passaggio da un sistema basato su grandi impianti di produzione a un sistema in cui sono valorizzati numerosi piccoli impianti di generazione decentrati, con la partecipazione attiva dei consumatori/auto-produttori (sia civili che industriali), nonché di aggregatori di consumatori;
   il più intenso utilizzo delle energie rinnovabili può anche assicurare evidenti vantaggi economici. In base ai dati della Commissione europea, tali energie hanno già svolto un ruolo importante nella sicurezza dell'approvvigionamento energetico: il loro contributo ai risparmi sulle importazioni di combustibili fossili nel 2015 è stimato pari a 16 miliardi di euro e dovrebbe arrivare a 58 miliardi di euro nel 2030;
   la produzione da energie rinnovabili e la quota di consumo assicurata dalle medesime è significativamente aumentata negli ultimi venti anni nell'ambito dell'UE, Pag. 3tuttavia con vistose differenze tra i diversi Stati membri. Infatti, mentre undici di essi, tra cui l'Italia, hanno già raggiunto il loro obiettivo previsto per il 2020, altri sono ancora molto lontani dal conseguirlo;
   a differenza di quanto sin qui avvenuto nel settore del riscaldamento e raffrescamento e dell'energia elettrica, dove si sono registrati significativi progressi, il settore dei trasporti presenta notevoli ritardi, posto che nel 2015 la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel comparto si collocava al 6 per cento;
   l'articolo 5 della proposta di direttiva, al primo paragrafo, prevede l'apertura dei regimi di sostegno per l'energia elettrica da fonti rinnovabili ai produttori con sede in un altro Stato membro. Lo stesso articolo, al secondo paragrafo, prevede che gli Stati membri debbano assicurare che il sostegno sia aperto parzialmente e progressivamente agli impianti ubicati in altri Stati membri (almeno il 10 per cento all'anno tra il 2021 e il 2025 e almeno il 15 per cento all'anno tra il 2026 e il 2030) mediante procedure di gara aperte;
   rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

ESPRIME UNA VALUTAZIONE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) occorre valutare se la proposta di direttiva, laddove, per un verso, rende più stringenti gli obiettivi comuni da conseguire a livello dell'UE e, per altro verso, attenua gli obblighi gravanti su ciascun Paese membro, non possa indurre i Paesi meno virtuosi a comportamenti opportunistici, pregiudicando in tal modo l'esito finale comune. Ciò in considerazione del fatto che alcuni dei maggiori consumatori di energia nell'ambito dell'UE attualmente si collocano al di sotto del target previsto per il 2020. In sostanza, potrebbe non risultare coerente con l'obiettivo condiviso di portare almeno al 27 per cento la quota di consumo di energia da fonti rinnovabili entro il 2030, mantenere gli obiettivi vincolanti per singolo Paese al livello già previsto a normativa vigente per il 2020. Si tratta, quindi, di valutare se non convenga rivedere al rialzo anche tale livello;
   b) con riferimento all'articolo 5 della proposta di direttiva, occorre valutare se sia opportuno mantenere come obbligatoria la previsione, di cui al secondo paragrafo, in base alla quale una quota minima – e tuttavia crescente negli anni – dei benefici deve essere riconosciuta ad impianti ubicati in altri Stati membri;
   c) con riferimento agli oneri che possono discendere dall'attuazione della direttiva e alle risorse finanziarie utilizzabili per conseguire gli obiettivi previsti, si segnala l'esigenza di un maggiore dettaglio sia relativamente alla stima dei costi sia relativamente ai fondi attivabili allo scopo che non vengono richiamati nel testo della proposta di direttiva in esame ma solo nella relazione e nei documenti di lavoro allegati;
   d) stante il fatto che una disciplina eccessivamente rigida sugli aiuti di Stato potrebbe vanificare la flessibilità che la proposta di direttiva accorda agli Stati membri circa le misure d'incentivazione, occorre valutare se non sia preferibile un approccio più semplice e flessibile che fornisca agli Stati un set di regole immediatamente applicabili;
   e) con riferimento all'articolo 25, comma 1, appare opportuno definire più dettagliatamente la metodologia di calcolo per la determinazione della quota di biocarburante, nello specifico biometano, proveniente dalla rete di distribuzione del gas naturale, senza creare discriminazione tra biocarburanti avanzati e incentivando la produzione e i consumi di tale fonte energetica; si valuti l'opportunità di far riferimento alla definizione di biocarburanti avanzati elaborata nel 2016 presso la Commissione europea;Pag. 4
   f) relativamente ai settori del teleriscaldamento e teleraffrescamento, considerato che il modello di « full third party access» non appare pienamente adattabile al nostro Paese, caratterizzato da reti di medie e piccole dimensioni e da una forte integrazione verticale tra le attività di produzione, distribuzione e vendita, occorre valutare l'opportunità di mantenere una più ampia discrezionalità in capo agli Stati membri;
   g) con riferimento al settore dei trasporti, occorre procedere in coerenza anche con il pacchetto di misure cosiddetto «L'Europa in movimento», recentemente presentato dalla Commissione europea, che, tra le altre cose, mira a sviluppare il ricorso a fonti rinnovabili anche nella mobilità;
   h) il recepimento e l'attuazione delle previsioni della direttiva rafforzano l'esigenza di un aggiornamento della Strategia Energetica Nazionale (SEN), il principale documento di programmazione e indirizzo della politica energetica italiana, risalente al 2013, su cui il Governo sta già lavorando. In tale ambito, occorrerà attribuire carattere prioritario alle iniziative da assumere anche a livello nazionale per promuovere un più intenso ricorso alle energie rinnovabili;
   i) posto che gli investimenti nelle energie rinnovabili, nell'efficienza energetica, e nella modernizzazione e integrazione dei mercati europei dell'energia sono essenziali per la decarbonizzazione delle economie dell'Unione e lo sono ancora di più per la crescita e la creazione di posti di lavoro nonché per la competitività sulla scena mondiale, essendo alla base del vantaggio tecnologico dell'industria europea, è necessario creare un quadro che favorisca gli investimenti in questo settore anche rafforzando la fiducia degli investitori e ampliando la quantità delle risorse e la durata prevista per gli stanziamenti del Fondo europeo per gli investimenti strategici;
   j) sia ribadita l'esigenza di garantire un funzionamento efficiente del sistema di scambio delle quote di emissione dell'unione (EU ETS), in grado cioè di assegnare un prezzo al carbonio che orienti gli investimenti verso le fonti rinnovabili abbandonando quindi i combustibili fossili a partire dal carbone;
   k) appare particolarmente opportuno responsabilizzare i cittadini a autoconsumare e immagazzinare energia elettrica rinnovabile così come a vendere l'energia in eccedenza prodotta, anche riunendosi in comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile, con gli opportuni investimenti nelle reti di distribuzione e una equa condivisione degli oneri di sistema;
   l) appare particolarmente opportuno definire le misure relative alle energie rinnovabili in uno scenario di medio lungo periodo che consenta di realizzare appieno gli obiettivi definiti dall'Accordo di Parigi e quindi contenere l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2 gradi rispetto al periodo precedente alla rivoluzione industriale e di puntare a contenerlo entro 1,5 gradi.