Doc. XVIII, N. 71

COMMISSIONE X (ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO SULLA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (COM(2016) 761)

Approvato il 21 giugno 2017

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  La X Commissione,
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (COM(2016)761);
   preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sul documento;
   premesso che:
    l’«efficienza energetica al primo posto» è un principio essenziale del pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei» e dell'Unione dell'energia;
    il miglioramento dell'efficienza nella generazione e nel consumo di energia è uno dei modi economicamente più efficaci per ridurre la domanda di energia e la dipendenza da fonti fossili di importazione (petrolio e gas naturale), oltre che i costi a carico delle famiglie e delle imprese;
    l'efficienza energetica costituisce, inoltre, un fattore decisivo per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dalle politiche per la lotta ai cambiamenti climatici, concorrendo alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio;
    l'efficienza energetica rappresenta, altresì, uno strumento fondamentale per una crescita sostenibile in quanto aumenta la competitività dei sistemi produttivi e offre l'opportunità di dare un forte impulso all'innovazione e al progresso tecnologico. Inoltre, più avanzate tecnologie per il risparmio energetico negli edifici, nell'industria e nei trasporti creano nuovi qualificati profili professionali;
    la direttiva 2012/27/UE ha inteso promuovere l'efficienza energetica in tutta l'Unione attraverso un quadro comune di misure che riguardano ogni fase della catena dell'energia, dalle operazioni di produzione e distribuzione fino al consumo finale, allo scopo di raggiungere il 20% di efficienza energetica nell'Unione entro il 2020 rispetto ai livelli del 1990;
    in base ai dati della Commissione europea, i risultati conseguiti sono abbastanza soddisfacenti, tuttavia con significative variazioni tra Paesi più virtuosi, tra cui l'Italia, che hanno già raggiunto o superato gli obiettivi nazionali, e Paesi che invece sono ancora lontani dal raggiungerli;
    in base alle valutazioni della Commissione europea, il quadro normativo e le politiche vigenti consentirebbero di conseguire una riduzione del consumo di energia a livello unionale entro il 2030 del 23,9 per cento;
    il Consiglio europeo dell'ottobre 2014 ha portato l'obiettivo di efficienza energetica al 27 per cento da raggiungere nel 2030 e da riesaminare entro il 2020 «tenendo presente un livello UE del 30 per cento»;
    conseguentemente, la proposta di direttiva modifica la direttiva 2012/27/UE per aggiornarla all'orizzonte temporale 2030, fissando un obiettivo unionale vincolante di miglioramento dell'efficienza energetica del 30% per il 2030 e prevedendo che gli Stati membri stabiliscano i contributi nazionali di efficienza energetica attraverso piani nazionali integrati per l'energia e il clima;
    viene inoltre esteso al 2030 l'obbligo per gli Stati membri di realizzare, Pag. 3secondo un criterio di addizionalità, un risparmio annuo dell'1,5 per cento in volume delle vendite medie annue di energia ai clienti finali, stabilendo che per il periodo 2021-2030 gli Stati membri potranno contabilizzare soltanto i risparmi energetici derivanti dalle misure introdotte dopo il 31 dicembre 2020 o adottate durante il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, purché sia dimostrabile che danno luogo ad azioni individuali intraprese dopo il 31 dicembre 2020 e generano risparmi;
    secondo la Commissione europea, l'obiettivo del 30 per cento di efficienza energetica entro il 2030 apporterà all'Europa molteplici benefici tra cui: un aumento del PIL di circa lo 0,4 per cento (70 miliardi di euro); 400 mila nuovi posti di lavoro, in particolare nell'edilizia; la riduzione delle importazioni di gas del 12 per cento;
   rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime una valutazione favorevole,

  con le seguenti osservazioni:
   a) occorre verificare se tutte le indicazioni contenute nella proposta di direttiva rispondano pienamente agli obiettivi prefissati ovvero se non siano suscettibili di creare sperequazioni e favorire comportamenti opportunistici da parte di Stati membri meno virtuosi;
   b) le considerazioni di cui alla lettera precedente valgono in particolare con riferimento al criterio dell'addizionalità dei risparmi energetici, fissati nello 1,5 per cento anno, in base al quale sono conteggiati solo i risparmi energetici aggiuntivi rispetto a quelli che si sarebbero prodotti comunque. Si tratta di un approccio complesso che si presta a disparità tra gli Stati membri in funzione delle loro caratteristiche e scelte. In primo luogo nella valutazione differenziale del termine aggiuntivo. Ma particolare, non tiene conto degli sforzi già realizzati dagli Stati membri nel settore dell'efficienza energetica e specificamente dell'intensità energetica, rischiando di penalizzare i Paesi che, come l'Italia, hanno raggiunto risultati positivi in materia di efficienza energetica e godono di livelli di intensità energetica inferiori alla media UE. Infatti, il costo dell'investimento pubblico e privato per raggiungere il risultato cresce in maniera più che proporzionale al crescere della performance di efficienza energetica, con il risultato che i Paesi che vantano una migliore performance in termini di consumi energetici dovranno mobilitare risorse economiche molto più ingenti per riuscire ad aggredire il potenziale di riduzione residuo. Pertanto, sarebbe opportuno introdurre una ripartizione più equa dell'onere di riduzione dei consumi di energia tra gli Stati membri che tenga conto della condizione dei singoli Paesi e, in particolare, dell'indice di intensità energetica ovvero fissare obiettivi specifici per ciascun Paese membro;
   c) appare opportuno sopprimere la previsione, di cui all'articolo 7, che consente di escludere dal calcolo dei risparmi energetici cui gli Stati membri sono tenuti le vendite in volume dell'energia utilizzata nei trasporti. Inoltre, allo scopo di promuovere l'utilizzo di fonti meno inquinanti, appare opportuno escludere dal calcolo del risparmio energetico di cui al medesimo articolo 7 i risparmi derivanti dall'installazione o dall'aggiornamento di sistemi di riscaldamento che tuttavia utilizzino fonti fossili;
   d) per quanto riguarda gli audit energetici, ossia le diagnosi energetiche che le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia sono tenute ad eseguire periodicamente, occorre valutare l'opportunità di introdurre disposizioni che possano da un lato, di rendere più uniformi i comportamenti a livello unionale e, dall'altro, consentano agli Stati membri di Pag. 4
prevedere deroghe all'obbligo nei casi in cui i costi per l'impresa non siano commisurati ai benefici che possono derivarne (ad esempio, in caso di consumi energetici estremamente bassi o di assenza di siti produttivi). Al contempo, occorre valutare l'opportunità di introdurre un sistema di incentivi, accompagnato da idonee campagne informative, per sensibilizzare le piccole e medie imprese circa la necessità di procedere su base volontaria agli audit energetici per razionalizzare ed efficientare i propri consumi di energia;
   e) sempre per quanto riguarda gli audit energetici periodici, occorre valutare misure che possano migliorare la qualità e l'utilità dei risultati, ad esempio attraverso l'introduzione di obblighi progressivi per l'adozione di misuratori di energia a livello di singole utenze energivore (linee di processo, servizi generali) all'interno dei processi produttivi, anche eventualmente accompagnati da politiche di sostegno, quali ad esempio gli incentivi disponibili in Italia per «Industria 4.0» come iper e super ammortamento.