Doc. XVIII, N. 65

COMMISSIONE XIII (AGRICOLTURA)

DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO, SU:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (COM(2016) 750 final)

Approvato nella seduta del 1o marzo 2017

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  La XIII Commissione,
   esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose (COM(2016)750);
   preso atto dei contenuti emersi nel corso dell'audizione di rappresentanti del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, svoltasi il 7 febbraio 2017 dinnanzi alle Commissioni riunite XIII (Agricoltura) della Camera e 9a (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato, nonché dei rilievi formulati nella medesima occasione dai rappresentanti delle associazioni di categoria;
   considerato che obiettivo dichiarato della proposta è di allineare i contenuti del regolamento (CE) n. 110/2008 relativo alle bevande spiritose agli articoli 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) – che conferiscono alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati e regolamenti di esecuzione – senza introdurre modifiche all'attuale quadro giuridico dell'Unione in materia di bevande spiritose né alterare il merito delle disposizioni;
   richiamato altresì il considerando n. 3 della proposta, laddove si prevede che le misure applicabili alle bevande spiritose dovrebbero contribuire al raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, alla prevenzione delle pratiche ingannevoli e alla realizzazione della trasparenza del mercato e di eque condizioni di concorrenza, e che esse dovrebbero salvaguardare la reputazione conquistata dalle bevande spiritose sul mercato unionale e mondiale continuando a tenere conto dei metodi seguiti tradizionalmente per la produzione delle bevande spiritose e della domanda crescente di protezione e informazione dei consumatori;
   ricordato che il settore delle bevande spiritose è particolarmente sviluppato in Italia, generando il comparto distillatorio circa un miliardo di euro di fatturato e oltre 500 milioni di euro di gettito per l'erario in termini di accisa, e che sono attualmente 38 le indicazioni geografiche relative a bevande spiritose riconosciute dal regolamento (CE) n. 110/2008; si tratta pertanto di un ambito produttivo che merita di essere tutelato da pratiche fraudolente e da concorrenza sleale, fenomeni che negli ultimi anni hanno purtroppo determinato un decremento produttivo non attribuibile ad un calo dei consumi;
   valutato pertanto positivamente l'intento della proposta di regolamento di garantire che le norme in materia di bevande spiritose siano applicate in modo uniforme in tutti gli Stati membri, così come le norme procedurali relative alla protezione delle indicazioni geografiche, nonché i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare;
   rilevato che la proposta di regolamento attribuisce a tal fine alla Commissione europea il potere di attuare misure relative all'applicazione uniforme delle norme in materia di bevande spiritose, disciplinando all'articolo 43 l'esercizio dei poteri di delega di cui agli articoli 5, 16, 38, 41 e 46, paragrafo 2, attribuiti per un periodo indeterminato e concernenti, rispettivamente, la possibilità di:
    modificare le definizioni tecniche e i requisiti caratteristici delle bevande spiritose, nonché aggiungere nuove categorie di bevande spiritose, con i relativi requisiti tecnici (articolo 5);
    stabilire modifiche alle norme sulla presentazione e l'etichettatura, dei termini Pag. 3composti, delle allusioni e delle miscele, modifiche ai metodi di riferimento per l'analisi delle bevande, deroghe sull'indicazione del periodo d'invecchiamento, nonché, in circostanze eccezionali, deroghe a tutte le norme del capo III sulla presentazione e l'etichettatura (articolo 16);
    precisare i criteri per la delimitazione delle zone geografiche, le restrizioni e le deroghe relative alla produzione in tali zone, nonché i contenuti dei disciplinari e le procedure – anche stabilite da norme nazionali – sul conferimento della protezione di indicazione geografica (articolo 38);
    stabilire la natura e il tipo di informazioni da scambiare tra Stati membri e Commissione (articolo 41);
    modificare o derogare il regolamento, entro tre anni dalla sua applicazione, al fine di agevolare la transizione dal regolamento del 2008 (articolo 46, par. 2);
   evidenziato che i poteri di delega e di esecuzione attribuiti alla Commissione europea sono volti in alcuni casi ad introdurre modifiche sostanziali ed elementi innovativi nel quadro normativo esistente, e non paiono rispondere all'obiettivo – enunciato nella relazione illustrativa e nei considerando del regolamento – di mero allineamento del regolamento (CE) n. 110/2008 con i nuovi strumenti giuridici dell'UE;
   osservato in proposito che il conferimento per un periodo indeterminato di ampi poteri di delega alla Commissione europea sembra in alcuni casi incidere in modo restrittivo sulle competenze degli Stati membri interessati e collocarsi oltre i limiti stabiliti dall'articolo 290 del TFUE secondo cui «gli elementi essenziali di un settore sono riservati all'atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere»;
   preso atto sul punto della relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012, ove si sostiene che le modifiche del Capo III, relative alle indicazioni geografiche, nel sostituire le procedure esistenti per la gestione delle indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose con nuove procedure ispirate a quelle vigenti per altri prodotti agricoli e alimentari, introducano «elementi innovativi esorbitanti le finalità legate al solo allineamento della regolamentazione in esame»;
   richiamate al riguardo innanzitutto le norme recate dall'articolo 27, laddove si stabilisce che la decisione sulla registrazione di una indicazione geografica sia adottata dalla Commissione europea con atti di esecuzione e rilevato che la materia delle IG dovrebbe piuttosto essere materia di dialogo e confronto tra il paese richiedente, che ha piena competenza nel merito, e la Commissione europea;
   richiamate in secondo luogo le disposizioni di cui all'articolo 34 della proposta, laddove si stabilisce che per un periodo fino a due anni dall'entrata in vigore del regolamento la Commissione, di propria iniziativa mediante atti di esecuzione, possa cancellare la protezione delle indicazioni geografiche di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 110/2008, se non sono rispettate le condizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 6);
   ricordato al riguardo che nell'Allegato III del citato regolamento (CE) n. 110/2008 sono state già registrate – a seguito di lunga e rigorosa procedura di riconoscimento – le indicazioni geografiche stabilite, che ammontano a 38 nel caso dell'Italia;
   ritenuto che tali IG debbano essere confermate ed iscritte nel registro delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose – che ai sensi dell'articolo 30 del regolamento avrà carattere elettronico – senza alcuna possibilità di essere cancellate se non su istanza del paese richiedente;
   richiamate inoltre le disposizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 1, della proposta, che conferiscono alla Commissione Pag. 4europea poteri di delega per stabilire i criteri aggiuntivi per la delimitazione delle zone geografiche e le restrizioni e le deroghe relative alla produzione in tali zone, e ritenuto che tali attribuzioni dovrebbero essere meglio definite e delimitate, al fine di mantenere le competenze degli Stati membri interessati alla registrazione dell'indicazione geografica, cui soli spetta, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della proposta medesima, garantire la protezione della IG e far cessare l'uso illegale di indicazioni geografiche protette;
   osservato, più in generale, che lo schema di decreto assegna alla Commissione europea poteri di delega in gran parte degli ambiti sinora gestiti con procedura di Comitato per le bevande spiritose, istituito dal regolamento (CEE) n. 1576/89;
   rilevato nel contempo che alla procedura di Comitato sono rimesse esclusivamente, ai sensi degli articoli 17, 34 e 39, competenze di esecuzione di normative già definite, quali sono ad esempio le norme sull'utilizzo del simbolo dell'Unione e le modalità di indicazione del paese d'origine;
   evidenziata infine l'opportunità di modificare ulteriori disposizioni della proposta di regolamento;
   osservato in primo luogo che la previsione dell'articolo 8, comma 5, che consente di utilizzare la denominazione di vendita di bevande spiritose per qualificare il termine «aroma», rischia di consentire l'immissione sul mercato extraeuropeo di bevande surrogate o, in ambito UE, di prodotti alimentari recanti tali denominazioni, con effetti negativi in termini di concorrenza e di immagine per il settore;
   evidenziato che l'articolo 19, comma 1, lettera f), inserisce nel disciplinare relativo alle indicazioni geografiche l'indicazione di informazioni sulla reputazione della bevanda spiritosa, anche ai fini della relativa domanda di registrazione, determinando evidenti difficoltà nelle connesse procedure;
   rilevato, con riferimento alle disposizioni relative alle domanda di registrazione di un'indicazione geografica, che l'articolo 23 prevede che la Commissione esamini le domande ricevute e che tale esame «dovrebbe essere effettuato entro un termine di 12 mesi», dovendo la Commissione, ove il termine sia superato, indicare per iscritto al richiedente i motivi del ritardo;
   sottolineato come tale disposizione non garantisca ai produttori certezza circa i tempi di accettazione delle schede tecniche presentate;
   viste le norme di cui all'articolo 35, che stabiliscono che, in analogia con quanto previsto per il settore agroalimentare, la verifica del rispetto del disciplinare per le indicazioni geografiche all'interno dell'Unione sia effettuata almeno dall'autorità competente designata dagli Stati membri o da un organismo di certificazione dei prodotti;
   rilevato che, per quanto concerne le bevande spiritose, le produzioni in questione sono già sottoposte a rigidi controlli ai fini dell'accertamento e del pagamento delle accise, e non appare pertanto necessario mantenere l'intervento degli organismi di certificazione, anche in considerazione del fatto che i costi di tale verifica sono a carico degli operatori soggetti a tale controllo;
   richiamata l'esigenza di una più stringente armonizzazione delle regole previste in materia di invecchiamento dei distillati e delle acquaviti – al fine di contenere le frequenti frodi che si verificano in tale settore – introducendo l'obbligo di indicazione del periodo di invecchiamento, della denominazione commerciale e dell'origine del prodotto nei documenti di accompagnamento (e-AD) delle bevande spiritose, al fine di garantirne la tracciabilità;
   osservata infine la presenza di imprecisioni in alcune definizioni contenute Pag. 5negli Allegati I e II – rispetto a quelle contenute agli Allegati al regolamento (CE) n. 110/2008 – (quali, ad esempio, le definizioni di distillato di origine agricola, di acquavite di cereali, di acquavite di frutta e di vodka) e la presenza di un errore nella definizione di Bevande spiritose di gusto amaro o bitter (All. II, Parte prima, n. 30), suscettibile di determinare modifiche sostanziali nella composizione di tali bevande;

  impegna il Governo ad adoperarsi affinché, in sede di negoziato nelle sedi europee, siano rappresentate le seguenti questioni:
   1) si elimini la previsione dell'articolo 8, comma 5, che consente di utilizzare la denominazione di vendita di bevande spiritose per qualificare il termine «aroma»;
   2) all'articolo 19, comma 1, lettera f), si espunga il riferimento ivi contenuto all'indicazione di informazioni, nel disciplinare, sulla reputazione della bevanda spiritosa;
   3) con riferimento alle disposizioni relative alle domanda di registrazione di un'indicazione geografica, si riformuli l'articolo 23 al fine di garantire ai produttori certezza circa i tempi di accettazione delle schede tecniche presentate alla Commissione europea;
   4) si riformuli l'articolo 27 – laddove si stabilisce che la decisione sulla registrazione di una indicazione geografica sia adottata dalla Commissione europea con atti di esecuzione – al fine di garantire che tale decisione sia concordata tra il paese richiedente, che ha piena competenza nel merito, e la Commissione europea;
   5) si riformuli l'articolo 34 della proposta, al fine di garantire che le indicazioni geografiche contenute nell'Allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 – già registrate a seguito di lunga e rigorosa procedura di riconoscimento – siano confermate ed iscritte nel registro elettronico delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose di cui all'articolo 30 della proposta di regolamento, senza alcuna possibilità di essere cancellate se non su istanza del paese richiedente;
   6) all'articolo 35 sia espunta la previsione – che, in analogia con quanto stabilito per il settore agroalimentare – attribuisce anche a organismi di certificazione dei prodotti la titolarità a verificare il rispetto del disciplinare per le indicazioni geografiche all'interno dell'Unione, tenuto conto che le bevande spiritose sono già sottoposte a rigidi controlli ai fini dell'accertamento e del pagamento delle accise e che i costi della verifica operata dagli organismi di certificazione sono a carico degli operatori soggetti a tale controllo;
   7) all'articolo 38, paragrafo 1, siano meglio definiti e delimitati i poteri di delega attribuiti alla Commissione europea per stabilire i criteri aggiuntivi per la delimitazione delle zone geografiche e le restrizioni e le deroghe relative alla produzione in tali zone, al fine di mantenere ferme le competenze degli Stati membri interessati alla registrazione dell'indicazione geografica, cui soli spetta, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della proposta medesima, garantire la protezione della IG e far cessare l'uso illegale di indicazioni geografiche protette;
   8) si modifichi l'articolo 43 della proposta affinché il potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione europea non sia attribuito per un periodo indeterminato;
   9) si provveda a correggere la definizione di Bevande spiritose di gusto amaro o bitter, contenuta all'Allegato II, Parte I, n. 30, al fine di renderla conforme a quella contenuta all'Allegato II al regolamento (CE) n. 110/2008, in quanto suscettibile di determinare modifiche sostanziali nella composizione di tali bevande; si provveda altresì a correggere le imprecisioni contenute in alcune definizioni – quali, ad esempio, le definizioni di distillato di origine agricola, di acquavite di cereali, di acquavite di frutta e di vodka;Pag. 6
   10) si provveda ad inserire nel testo l'obbligo di indicazione del periodo di invecchiamento, della denominazione commerciale e dell'origine del prodotto nei documenti di accompagnamento (e-AD) delle bevande spiritose, al fine di garantirne la tracciabilità, anche a tal fine prevedendo l'attribuzione alla Commissione europea di poteri ispettivi in materia,
   11) si provveda ad inserire disposizioni volte ad assicurare la possibilità di indicare nell'etichetta delle bevande spiritose la componente alcolica più vecchia a condizione che ne venga esplicitato il metodo di invecchiamento seguito (quale, ad esempio, il metodo Solera);
   12) si integri infine il testo al fine di prevedere che nei documenti telematici di accompagnamento delle bevande spiritose debba essere obbligatoriamente presente l'indicazione della denominazione commerciale del prodotto e della sua origine.

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ALLEGATO

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
   esaminata la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (COM(2016)750 final);
   considerato che la proposta di Regolamento mira, in primo luogo, ad allineare il regolamento (CE) n. 110 del 2008 – che reca norme sulla definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose – al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), individuando le disposizioni che devono essere adottate dalla Commissione mediante atti delegati o atti di esecuzione (di cui agli articoli 290 e 291 del TFUE);
   rilevato altresì che il testo in esame è finalizzato ad aggiornare le norme relative alla definizione, presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose alla luce dell'esperienza maturata e delle innovazioni tecnologiche che hanno interessato il settore, nonché a rivedere le modalità di registrazione delle indicazioni geografiche;
   preso atto di quanto affermato nella Relazione che accompagna la proposta di regolamento, laddove si precisa che «oltre all'allineamento al TFUE, la proposta introduce solo poche modifiche tecniche di lieve entità destinate a colmare le carenze nell'attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 e a rendere la legislazione compatibile con i nuovi strumenti giuridici dell'UE. Le modifiche nella struttura e nella formulazione sono state apportate al solo scopo di semplificare la normativa e migliorare la leggibilità, in linea con l'agenda «Legiferare meglio» della Commissione»; nella medesima Relazione si afferma che «Tali modifiche di struttura e formulazione, e i pochi adeguamenti tecnici, non alterano il merito delle disposizioni, che resta identico al regolamento (CE) n. 110/2008. Per questo motivo non è stata ritenuta necessaria una valutazione d'impatto»;
   valutato positivamente l'intento della proposta di regolamento di garantire che le norme in materia di bevande spiritose siano applicate in modo uniforme in tutti gli Stati membri, così come le norme procedurali relative alla protezione delle indicazioni geografiche, nonché i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare;
   rilevato che la proposta di regolamento attribuisce a tal fine alla Commissione europea il potere di attuare misure relative all'applicazione uniforme delle norme in materia di bevande spiritose, disciplinando all'articolo 43 l'esercizio dei poteri di delega di cui agli articoli 5, 16, 38, 41 e 46, paragrafo 2, attribuiti per un periodo indeterminato e concernenti, rispettivamente, la possibilità di:
    modificare le definizioni tecniche e i requisiti caratteristici delle bevande spiritose, nonché aggiungere nuove categorie di bevande spiritose, con i relativi requisiti tecnici (articolo 5);
    stabilire modifiche alle norme sulla presentazione e l'etichettatura, dei termini Pag. 8composti, delle allusioni e delle miscele, modifiche ai metodi di riferimento per l'analisi delle bevande, deroghe sull'indicazione del periodo d'invecchiamento, nonché, in circostanze eccezionali, deroghe a tutte le norme del capo III sulla presentazione e l'etichettatura (articolo 16);
    precisare i criteri per la delimitazione delle zone geografiche, le restrizioni e le deroghe relative alla produzione in tali zone, nonché i contenuti dei disciplinari e le procedure – anche stabilite da norme nazionali – sul conferimento della protezione di indicazione geografica (articolo 38);
    stabilire la natura e il tipo di informazioni da scambiare tra Stati membri e Commissione (articolo 41);
    modificare o derogare il regolamento, entro tre anni dalla sua applicazione, al fine di agevolare la transizione dal regolamento del 2008 (articolo 46, par. 2);

   osservato che la base giuridica della proposta di regolamento è correttamente individuata negli articoli 43, paragrafo 2, e 114, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevedono la procedura legislativa ordinaria per disciplinare, rispettivamente, l'organizzazione comune dei mercati agricoli e il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;
   evidenziato tuttavia che i poteri di delega e di esecuzione attribuiti alla Commissione europea sono volti in alcuni casi ad introdurre modifiche sostanziali ed elementi innovativi nel quadro normativo esistente, e non paiono rispondere all'obiettivo – enunciato nella richiamata Relazione illustrativa e nei considerando del regolamento – di mero allineamento del regolamento (CE) n. 110/2008 con i nuovi strumenti giuridici dell'UE;
   preso atto sul punto della relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012, ove si sostiene che le modifiche del Capo III, relative alle indicazioni geografiche, nel sostituire le procedure esistenti per la gestione delle indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose con nuove procedure ispirate a quelle vigenti per altri prodotti agricoli e alimentari, introducano «elementi innovativi esorbitanti le finalità legate al solo allineamento della regolamentazione in esame»;
   richiamato altresì il parere espresso lo scorso 15 febbraio dalla 14a Commissione (Politiche dell'Unione europea) del Senato, che ha formulato osservazioni contrarie circa la conformità del provvedimento al principio di sussidiarietà, ritenendo che «i principi di sussidiarietà e di proporzionalità non appaiono rispettati poiché, sebbene l'obiettivo dichiarato di modificare il regolamento (CE) n. 110/2008 relativo alle bevande spiritose, al solo fine di allinearlo agli articoli 290 e 291 del TFUE sui poteri delegati e le competenze di esecuzione conferiti alla Commissione europea e al regolamento (CE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, può essere raggiunto solo mediante un atto legislativo dell'Unione, le disposizioni contenute nella proposta introducono elementi innovativi nel quadro normativo esistente sulla tutela delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e stabiliscono deleghe di potere alla Commissione europea che si collocano oltre i limiti stabiliti dall'articolo 290 del TFUE»;
   osservato pertanto che il conferimento per un periodo indeterminato di ampi poteri di delega alla Commissione europea sembra in alcuni casi incidere in modo restrittivo sulle competenze degli Stati membri interessati e collocarsi oltre i limiti stabiliti dall'articolo 290 del TFUE secondo cui «gli elementi essenziali di un settore sono riservati all'atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere»;
   richiamate in proposito innanzitutto le norme recate dall'articolo 27, laddove si Pag. 9stabilisce che la decisione sulla registrazione di una indicazione geografica sia adottata dalla Commissione europea con atti di esecuzione e rilevato che la materia delle indicazioni geografiche dovrebbe piuttosto essere materia di dialogo e confronto tra il paese richiedente, che ha piena competenza nel merito, e la Commissione europea;
   richiamate in secondo luogo le disposizioni di cui all'articolo 34 della proposta, laddove si stabilisce che per un periodo fino a due anni dall'entrata in vigore del regolamento la Commissione, di propria iniziativa mediante atti di esecuzione, possa cancellare la protezione delle indicazioni geografiche di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 110/2008, se non sono rispettate le condizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 6);
   ricordate inoltre le disposizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 1, della proposta, che conferiscono alla Commissione europea poteri di delega per stabilire i criteri aggiuntivi per la delimitazione delle zone geografiche e le restrizioni e le deroghe relative alla produzione in tali zone, e ritenuto che tali attribuzioni dovrebbero essere meglio definite e delimitate, al fine di mantenere le competenze degli Stati membri interessati alla registrazione dell'indicazione geografica, cui soli spetta, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della proposta medesima, garantire la protezione della indicazione geografica e far cessare l'uso illegale di indicazioni geografiche protette;
   richiamate infine le disposizioni di delega di cui agli articoli 5, 16, 41 e 46, paragrafo 2, che non sembrano limitarsi ai soli elementi «non essenziali» dell'atto legislativo;
   considerato pertanto che i principi di sussidiarietà e di proporzionalità non appaiono rispettati poiché le disposizioni contenute nella proposta introducono elementi innovativi nel quadro normativo esistente sulla tutela delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e stabiliscono deleghe di potere alla Commissione europea che si collocano oltre i limiti stabiliti dall'articolo 290 del TFUE secondo cui «gli elementi essenziali di un settore sono riservati all'atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere»;
   rilevata l'esigenza che il presente parere sia trasmesso unitamente al documento finale che sarà approvato dalla Commissione di merito, al Parlamento europeo, al Consiglio dell'UE e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,
   sottolineata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   provveda la Commissione di merito a segnalare al Governo l'opportunità di adoperarsi, in sede di negoziato presso le competenti istituzioni europee, affinché siano meglio definiti e limitati i poteri di delega e di esecuzione attribuiti dal provvedimento alla Commissione europea – anche attraverso la riformulazione degli articoli 5, 16, 27, 34, 38, paragrafo 1, e 41, 43 e 46, paragrafo 1 – al fine di garantire che gli elementi essenziali del settore siano riservati all'atto legislativo e non siano oggetto di delega di potere, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 290 del TFUE e nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà.

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