Doc. XVIII, N. 58

VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO SU:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti (COM(2015) 595 final e allegato)

Approvato il 20 dicembre 2016

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Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti (COM(2015) 595 final e allegato)

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

   La Commissione VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici),
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti (COM(2015) 595 final e allegato);
   premesso che:
    occorre rafforzare l'obiettivo di preservare l'ambiente, rendere l'economia europea più competitiva e favorire una reindustrializzazione sostenibile agendo in tutte le fasi del ciclo di vita dei prodotti: dall'estrazione delle materie prime al design del prodotto, dalla distribuzione al consumo e al loro fine vita;
    un quadro normativo chiaro e stabile è indispensabile per favorire la transizione verso l'economia circolare, un'economia verde e a basse emissioni di carbonio che utilizza con intelligente capacità le risorse; esso deve porsi perciò innanzitutto gli obiettivi di rafforzare le misure di prevenzione dei rifiuti e di favorire lo sviluppo di un mercato efficiente delle materie prime secondarie;
    un importante strumento di prevenzione è l'impiego dei residui produttivi come sottoprodotti, per cui è necessario definire un quadro regolamentare chiaro a livello dell'UE; in tal senso è opportuno non modificare la formulazione attuale dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE mantenendo la facoltà per la Commissione europea di definire criteri per l'applicazione dello stato di sottoprodotto, dando, però, priorità alle pratiche collaudate e replicabili di simbiosi industriale;
    in merito alla cessazione della qualifica di rifiuto, oggi disomogenea nell'applicazione nei diversi Stati membri, vanno stabilite previsioni armonizzate dei criteri. È positiva perciò la possibilità per gli Stati membri di stabilire criteri nazionali sulla base di specifiche condizioni, indicate all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva, come pure la proposta della Commissione europea di definire criteri minimi per i sistemi di responsabilità estesa del produttore (EPR);
    va altresì incentivata la progettazione di prodotti in grado di essere riutilizzati o riciclati; considerato che l'introduzione di schemi EPR a livello nazionale per vari beni è stato un efficiente strumento per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti, è opportuno che l'obbligo di essi sia introdotto a livello dell'Unione con regole armonizzate;
    va meglio definito il concetto di riuso ed inquadrato quale operazione di trattamento come misura di prevenzione ed incentivato da parte degli Stati membri attraverso i Piani di prevenzione nazionale. Per favorirne la loro efficacia è necessario definire a livello comunitario obiettivi minimi armonizzati (come la riduzione del 50 per cento entro il 2030 degli sprechi alimentari e dei rifiuti marini) e indicatori con cui valutare le performance dei diversi Stati;
    al fine di poter comparare i risultati degli Stati membri, è necessario armonizzare la definizione di rifiuti urbani con quella elaborata a fini statistici da Pag. 4Eurostat e dall'OCSE in un unico metodo di calcolo armonizzato per tutti gli Stati membri, basato sull'input del processo finale di riciclaggio e sostenuto da un efficace sistema di rendicontazione che impedisca di indicare i rifiuti smaltiti (mediante collocamento in discarica o incenerimento) come rifiuti riciclati;
    deroghe agli Stati membri, che nel 2013 hanno riciclato meno del 20 per cento dei rifiuti, per consentire loro di raggiungere gli obiettivi fissati per il 2020 e 2025 nella preparazione al riutilizzo e riciclaggio, possono essere possibili solo previa presentazione di Piani di attuazione da valutare da parte della Commissione europea sulla base di specifici parametri;
    sono altresì necessarie misure specifiche per valorizzare i rifiuti organici e definire uno specifico obiettivo di riciclaggio, per sostenere la crescita del mercato per il compostato e digestato oltre che per il biogas. A tal fine, la raccolta differenziata dei rifiuti organici va resa obbligatoria entro il 2020, valutata con specifica metodologia di calcolo per determinare il tasso di riciclaggio, e supportata da adeguati strumenti economici;
   considerato che:
    i dati sul trattamento dei rifiuti urbani mostrano che la percentuale media di riciclo nell'UE è pari al 27 per cento, con enormi differenze tra i diversi Stati membri e che, conseguentemente, l'adozione di una disciplina a livello europeo che stabilisca gli obiettivi da raggiungere in termini uniformi, sia pure con alcune limitate eccezioni, appare pienamente condivisibile e giustificata sotto il profilo del fondamento giuridico;
    rispetto alle originarie proposte avanzate dalla Commissione europea e successivamente ritirate a seguito delle obiezioni sollevate da alcuni Paesi membri, vengono rivisti alcuni obiettivi per quanto concerne l'obbligo di riciclaggio dei rifiuti;
    si rileva con favore il riferimento alla necessità di un raccordo tra la legislazione in materia di rifiuti, di prodotti e di sostanze chimiche, volto a promuovere lo sviluppo del mercato delle materie prime secondarie;
    è necessario un approccio intersettoriale con particolare riferimento all'aggiornamento del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 (REACH) – che rappresenta il quadro normativo di riferimento per la gestione delle sostanze chimiche – e all'esigenza di privilegiare il recupero dei rifiuti rispetto allo smaltimento in discarica e di ridurre alcune procedure previste dal REACH che possono risultare particolarmente onerose in termini economici e di oneri burocratici;
    l'eliminazione graduale dal mercato fino alla completa sostituzione dei prodotti chimici tossici e pericolosi con altri compatibili sotto il profilo della tutela ambientale rientra nell'ambito del paradigma dell'economia circolare;
    in relazione al settore della carta, è opportuno introdurre ulteriori misure specificamente volte ad incentivare il suo riciclo e a puntare non solo sulla quantità del riciclo stesso, ma anche sulla sua qualità nonché, in un'ottica di sinergia fra settori diversi della bioeconomia, favorire azioni per accrescere la valorizzazione dei materiali contenuti nei rifiuti di carta attraverso forme di simbiosi industriali o comunque per ottimizzare i bilanci ambientali complessivi;
    sono state inserite nuove definizioni tra cui quella di «rifiuti urbani», «rifiuti da costruzione e demolizione», «riempimento» e «processo finale di riciclaggio» e previste nuove disposizioni in materia di regimi di responsabilità estesa del produttore, che definiscono alcuni requisiti minimi al fine di superare le differenze tra i vari Stati membri, nonché nuove disposizioni in materia di prevenzione dei rifiuti che prevedono l'adozione, da parte degli Stati membri, di misure volte ad incoraggiare l'uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse e a ridurre la produzione di rifiuti nei processi Pag. 5relativi alla produzione industriale e di rifiuti alimentari;
    i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sono ricompresi tra i rifiuti ingombranti mentre hanno una normativa a se stante;
    il processo di riciclaggio finale, rispetto all’end of waste, non è ben definito;
    la preparazione al riutilizzo, che ha una rilevanza fondamentale in un processo di economia circolare, è riferibile sia ai rifiuti sia ai prodotti, mentre sarebbe opportuno definire in modo più puntuale e preciso quando un prodotto continua a restare tale, perché riparato o soggetto ad operazioni di manutenzione e quando, invece, deve transitare attraverso il passaggio rifiuto-non rifiuto (EoW);
    negli allegati sono compresi riferimenti alle sostanze radioattive che hanno invece tutt'altra disciplina nella normativa comunitaria; nello specifico delle definizioni si osserva che:
    la proposta di direttiva che modifica la direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti introduce una nuova definizione di «rifiuto urbano» che non include i «rifiuti da costruzione e demolizione» (inserendo il punto 1-bis all'articolo 3). Al fine di rendere più chiara e, conseguentemente, più efficace la nuova normativa si reputa indispensabile precisare che l'esclusione riguardante i «rifiuti da costruzione e demolizione» è circoscritta a quelli «di origine non domestica», inserendo, pertanto, nella definizione di rifiuto urbano anche quella di «rifiuto da costruzione e demolizione domestica»; va altresì puntualizzato che non rientrano nella categoria dei rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive;
    la nuova definizione di «preparazione per il riutilizzo» contenuta all'articolo 1 rischia di creare confusione poiché unisce le azioni di prevenzione svolte sui prodotti o i componenti di prodotti (che non sono rifiuti) con quelle svolte sui rifiuti;
   all'articolo 3:
    a) « Municipal waste» (1a): è positivo che il termine di riferimento assunto sia il rifiuto domestico nel senso che, per essere catalogato come urbano, il rifiuto speciale deve essere ad esso comparabile per natura, composizione e quantità; tra le esclusioni sarebbe perciò il caso di annoverare anche i rifiuti che si formano nelle aree produttive (magazzini compresi), ad eccezione di quelli derivanti da mense, spacci aziendali, uffici e locali aperti al pubblico;
    b) « Preparation for re-use» (16): nella formulazione proposta rappresenta un elemento di certezza la precisazione secondo cui le operazioni per la preparazione per il riutilizzo devono essere svolte da operatori a ciò abilitati; tuttavia occorrerebbe aggiungere che i rifiuti devono essere preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento «in conformità alle norme applicabili a tutela dei consumatori, in particolare in tema di salute e sicurezza» e valutare l'inserimento di apposita operazione di recupero nel rispettivo allegato («R14: preparazione per il riutilizzo»). Di contro, non si comprende perché non sia stata ripresa la precisazione presente nella definizione vigente e cioè quella di «componenti di prodotti diventati rifiuti»; si ritiene necessario mantenere tale precisazione per non creare confusione tra l'operazione di «riutilizzo» (su un prodotto) e quella di «preparazione per il riutilizzo» (su un rifiuto);
    c) « Final recycling process» (17a): la nuova definizione segna un deciso passo avanti verso l'obiettivo di indicare più chiaramente il riciclo finale dei materiali di rifiuto. Essa va letta in combinazione con il successivo articolo 11a) della stessa direttiva e con l'articolo 6a) della nuova direttiva imballaggi, in particolare con il paragrafo 1a). In linea con il significato stesso di economia circolare, che si pone l'obiettivo di rigenerare risorse dai rifiuti, va assolutamente salvaguardata la continuità con l'attuale direttiva e con la normativa Pag. 6nazionale vigente, in base alla quale dal processo di riciclo dei rifiuti possono derivare oltre che prodotti, anche materiali o sostanze; in particolare sarebbe opportuno precisare che le operazioni relative alla cessazione della qualifica di rifiuto dovrebbero essere considerate un «processo finale di riciclaggio» se i materiali o le sostanze che cessano di essere considerati rifiuti sono stati oggetto di un'operazione di riciclaggio e mettere a punto i requisiti minimi in materia di qualità e operatività per il riconoscimento di gestori finali del riciclaggio, incluse norme specifiche su raccolta, tracciabilità, verifica e comunicazione dei dati. Di conseguenza la definizione dell'articolo 3, paragrafo 11, dovrebbe essere integrata precisando che il trattamento specifico va finalizzato al riciclaggio;
    d) « Backfilling» (17b): relativamente a tale definizione appare positivo il richiamo generale al concetto di sostituzione al di là dei singoli scopi della pratica di backfilling; tuttavia si ritiene che occorra uno sforzo di chiarimento ulteriore sul significato del termine «idoneo», tramite il riferimento alle norme esistenti (anche di natura tecnica, es. norme UNI);
   all'articolo 5, va meglio chiarito che la riformulazione del comma 1 e il combinato disposto col nuovo comma 3 – attribuendo agli Stati membri una funzione di garanzia nell'applicazione delle norme europee e introducendo a tal fine l'espressa facoltà per i singoli Paesi di adottare regole tecniche – non deve essere intesa nel senso di rimettere in discussione le condizioni comunitarie di portata generale, con il conseguente rischio, tra gli altri, di alterare il quadro competitivo all'interno dell'Unione europea. È pertanto preferibile non modificare l'attuale formulazione dell'articolo 5.1, ovvero, in subordine, utilizzare una dicitura del tenore di «incoraggiare» o «promuovere» la valorizzazione, senza dover «assicurare» il rispetto di tali condizioni. Con riferimento alle proposte di riformulazione dei commi 2 e 3, posto che la definizione di sottoprodotto è già in grado di definire ciò che non è rifiuto, si ritiene utile precisare che il potere degli Stati membri va esercitato in maniera limitata a specifici flussi «di particolare complessità»;
   all'articolo 6, accolto positivamente l'obbligo per gli Stati membri di assicurare la valorizzazione dell’end of waste senza dover per forza operare solo se «non sono stati stabiliti criteri a livello comunitario», è necessario che i lavori per la definizione dell'eventuale disciplina tecnica non paralizzino la filiera. È opportuno e necessario che gli Stati membri si attivino, nel rispetto della procedura di notifica proposta nel nuovo comma 4, per definire i criteri dell’end of waste mancanti e a tal fine sarebbe opportuno fissare, almeno in fase di recepimento, scadenze brevi per emanare le disposizioni attuative necessarie. Per garantire l'armonizzazione tra le diverse normative nazionali dell’end of waste e tra le velocità dei differenti Paesi europei nell'emanazione di questi atti, sarebbe utile che la Commissione europea attivasse un meccanismo di monitoraggio periodico delle situazioni esistenti nei diversi Paesi di modo che, ove riscontrasse difformità tra le normative a livello di Stati membri, anche di ostacolo agli scambi intracomunitari, possa intervenire fissando criteri minimi comuni sulla base delle condizioni per l’end of waste già previste al paragrafo 1;
   all'articolo 8, la formulazione del comma 1 appare condivisibile perché definisce con maggior precisione le responsabilità e i ruoli di tutti gli attori coinvolti nell'implementazione del principio dell'EPR. È importante il requisito volto alla definizione dei ruoli di tutti gli operatori privati o pubblici, per cui si propone di aggiungere, all'articolo 8a, alla fine del primo alinea del comma 1, l'inciso «prevedendo a tal fine opportune forme di consultazione e partecipazione degli stessi operatori». Per quanto riguarda la «parità di trattamento» e la «non discriminazione» (comma 1, quarto alinea) si ritiene che queste non dovrebbero riguardare solo i produttori, ma anche i fornitori di servizi alle organizzazioni istituite per adempiere Pag. 7all'EPR per conto dei produttori stessi e tutti gli operatori che fanno parte dello schema EPR. La responsabilità estesa del produttore va dunque coniugata anche con il principio di responsabilità condivisa di cui all'articolo 15 della direttiva;
   mentre al paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 11 gli obiettivi di riciclaggio restano riferiti per il 2020 «come minimo a carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici», nelle successive lettere c) e d) gli obiettivi per il 2025 e per il 2030 sono riferiti genericamente alla «preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani»; ciò determina, alla luce dei criteri per il calcolo degli obiettivi introdotti al successivo articolo 11-bis, innanzitutto un aggravio di procedure per il reperimento dei dati necessari e un'indeterminatezza sulle specifiche frazioni merceologiche dei rifiuti da considerare per il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio. Si ritiene opportuno usare lo stesso livello di dettaglio indicato alla suindicata lettera a);
   la formulazione proposta nel nuovo articolo 22 della direttiva 2008/98/CE prevede che la raccolta separata della frazione organica sia effettuata tenuto conto della sua fattibilità sul piano tecnico, ambientale ed economico; è una condizione che non incoraggia però la raccolta della frazione organica. Si propone pertanto di valutare una diversa formulazione, al fine di rendere la raccolta della frazione organica obbligatoria;
   in merito al raccordo tra normativa REACH e sostanze recuperate, è utile aggiungere un ulteriore «considerando» per un approccio organico che tenga conto delle interazioni con il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) che rappresenta il quadro di riferimento per la gestione delle sostanze chimiche;

  esprime

UNA VALUTAZIONE POSITIVA

   con le seguenti osservazioni:
    a) occorre valutare attentamente la possibilità di ripristinare, anche parzialmente, gli obiettivi del pacchetto originario in materia di trattamento dei rifiuti, eventualmente ipotizzando il ricorso a tutti gli strumenti utili anche sotto il profilo finanziario, attraverso un sistema di incentivi/disincentivi, in modo da indurre gli Stati membri a realizzare uno sforzo aggiuntivo, premiando i progressi più consistenti;
    b) nell'ottica di un percorso circolare dei rifiuti occorre valutare di sviluppare cicli produttivi corti, multipli e a cascata, dove i primi attuano il recupero dei materiali derivanti dai prodotti a fine vita, i secondi puntano a mantenere i prodotti in uso più a lungo – mediante il riuso, la riparabilità e la manutenzione – e i terzi collegano imprese diverse, per cui gli scarti di una impresa diventano materiali per un'altra;
    c) andrebbe dedicata particolare attenzione, destinando tutte le risorse necessarie allo scopo, all'informazione rivolta a tutti i soggetti che producono rifiuti al fine di promuovere comportamenti virtuosi ed in modo da diffondere la consapevolezza dei vantaggi di una gestione dei rifiuti razionale e compatibile sotto il profilo dell'impatto ambientale nell'ottica di ridurre gli sprechi;
    d) andrebbe configurato un sistema che responsabilizzi pienamente cittadini e imprese in base al principio del «chi inquina paga»; agendo sul piano della fiscalità ambientale, andrebbero incentivati gli investitori privati e istituzionali a porre in essere investimenti sostenibili di lungo periodo a favore delle imprese più innovative ed efficienti; andrebbe migliorata la pianificazione dell'uso delle risorse e delle scelte di materiali sostenibili durante l'intero ciclo di vita; andrebbe favorito l'uso di risorse ambientali rinnovabili e penalizzato quello da fonti fossili; particolare attenzione va prestata con incentivi Pag. 8economici agli investimenti indirizzati all'adozione degli standard stabiliti dalle best practices;
    e) si valuti l'opportunità di configurare la leva tributaria in termini tali da massimizzare i risultati conseguibili, in coerenza con gli obiettivi previsti, incentivando la prevenzione, il riutilizzo e il riciclo; di conseguenza, in materia di fiscalità ambientale, occorre valutare l'opportunità di istituire un regime di IVA agevolata per i manufatti riutilizzabili che siano stati realizzati con una percentuale significativa di materiale riciclato;
    f) andrebbe favorita la condivisione delle best practices relative alle diverse attività connesse sia alla produzione di beni e servizi sia alla gestione dei rifiuti;
    g) occorre valutare l'opportunità di rendere obbligatoria, entro il 2025, la raccolta separata di tutte le frazioni, e non soltanto dell'organico, come era previsto nella proposta originaria;
    h) andrebbe valutata l'opportunità di introdurre misure specifiche per valorizzare i rifiuti organici e definire uno specifico obiettivo di riciclaggio per sostenere la crescita del mercato per il compostato e digestato oltre che per il biogas. A tal fine, la raccolta differenziata dei rifiuti organici va resa obbligatoria entro il 2020, valutata con specifica metodologia di calcolo per determinare il tasso di riciclaggio, e supportata da adeguati strumenti economici;
    i) andrebbe valutata l'opportunità di definire il concetto di riuso e di inquadrarlo quale operazione di trattamento come misura di prevenzione e di incentivarlo da parte degli Stati membri attraverso i Piani di prevenzione nazionale. Per favorirne la loro efficacia è necessario definire a livello comunitario obiettivi minimi armonizzati (30 per cento in meno di cibo in spazzatura entro il 2025 rispetto ai valori del 2017 e riduzione del 50 per cento entro il 2030 degli sprechi alimentari e dei rifiuti marini) e indicatori con cui valutare le performance dei diversi Stati;
    j) andrebbe precisato che l'esclusione dalla nuova definizione di «rifiuto urbano», che non include i «rifiuti da costruzione e demolizione», è circoscritta a quelli «di origine non domestica»;
    k) andrebbe armonizzata, al fine di poter comparare i risultati degli Stati membri, la definizione di rifiuti urbani con quella elaborata a fini statistici da Eurostat e dall'OCSE in un unico metodo di calcolo armonizzato per tutti gli Stati membri, basato sull'input del processo finale di riciclaggio e sostenuto da un efficace sistema di rendicontazione che impedisca di indicare i rifiuti smaltiti (mediante collocamento in discarica o incenerimento) come rifiuti riciclati;
    l) andrebbe valutato di prevedere che deroghe agli Stati membri – che nel 2013 hanno riciclato meno del 20 per cento dei rifiuti – per consentire loro di raggiungere gli obiettivi fissati per il 2020 e il 2025 per la preparazione al riutilizzo e riciclaggio, possono essere resi possibili solo previa presentazione di Piani di attuazione da valutare da parte della Commissione europea sulla base di specifici parametri;
    m) alle modifiche all'articolo 3 della direttiva 2008/98/CE: nella definizione di « Municipal waste» (1a) tra le esclusioni andrebbero annoverati anche i rifiuti che si formano nelle aree produttive (magazzini compresi), ad eccezione di quelli derivanti da mense, spacci aziendali, uffici e locali aperti al pubblico;
    n) nella formulazione di « Preparation for re-use» andrebbe aggiunto che i rifiuti devono essere preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento «in conformità alle norme applicabili a tutela dei consumatori, in particolare in tema di salute e sicurezza», andrebbe valutato inoltre l'inserimento di una specifica operazione di recupero nel relativo Allegato («R14: preparazione per il riutilizzo») e andrebbe mantenuta la Pag. 9precisazione presente nella definizione vigente: «componenti di prodotti diventati rifiuti»;
    o) la nuova definizione « Final recycling process» andrebbe meglio puntualizzata per salvaguardare la continuità con l'attuale direttiva, in base alla quale dal processo di riciclo dei rifiuti possono derivare oltre che prodotti, anche materiali o sostanze; la definizione dell'articolo 3, paragrafo 11, dovrebbe essere integrata precisando che il trattamento specifico va finalizzato al riciclaggio;
    p) relativamente alla definizione « Backfilling» andrebbe valutato uno sforzo di chiarimento ulteriore sul significato del termine «idoneo», tramite il riferimento alle norme esistenti (anche di natura tecnica, es. norme UNI);
    q) all'articolo 5 della direttiva 2008/98/CE, andrebbe meglio chiarita la formulazione del comma 1 e del comma 3 per evitare che possa essere intesa nel senso che si possano rimettere in discussione, da parte degli Stati membri, le condizioni comunitarie di portata generale, con il conseguente rischio, tra gli altri, di alterare il quadro competitivo nei vari Paesi dell'Unione europea; è pertanto preferibile o non modificare l'attuale formulazione dell'articolo 5.1, ovvero, in subordine, utilizzare le parole «incoraggiare» o «promuovere» la valorizzazione anziché «assicurare» il rispetto di tali condizioni;
    r) ai commi 2 e 3 dell'articolo 5 della direttiva 2008/98/CE, si ritiene utile precisare che il potere degli Stati membri va esercitato in maniera limitata a specifici flussi «di particolare complessità» integrando il comma 2 con le seguenti parole: «di particolare complessità tecnica»;
    s) all'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, sarebbe opportuno fissare, almeno in fase di recepimento, scadenze brevi per emanare le disposizioni attuative necessarie e attivare un meccanismo di monitoraggio periodico delle situazioni esistenti nei diversi Stati membri;
    t) all'articolo 8 della direttiva 2008/98/CE andrebbe aggiunto, alla fine del comma 1, l'inciso «prevedendo a tal fine opportune forme di consultazione e partecipazione degli stessi operatori». Per quanto riguarda la «parità di trattamento» e la «non discriminazione» si ritiene che queste non dovrebbero riguardare solo i produttori, ma anche i fornitori di servizi alle organizzazioni istituite per adempiere all'EPR per conto dei produttori stessi e tutti gli operatori che fanno parte dello schema EPR;
    u) mentre al paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE gli obiettivi di riciclaggio restano riferiti al 2020 «come minimo a carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici», nelle successive lettere c) e d) gli obiettivi per il 2025 e per il 2030 sono riferiti genericamente alla «preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani»; ciò determina, alla luce dei criteri per il calcolo degli obiettivi introdotti al successivo articolo 11-bis, innanzitutto un aggravio di procedure per il reperimento dei dati necessari e un'indeterminatezza sulle specifiche frazioni merceologiche dei rifiuti da considerare per il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio. Si ritiene opportuno usare lo stesso livello di dettaglio indicato alla sopraindicata lettera a);
    v) all'articolo 22 della direttiva 98/2008/CE si propone di valutare una diversa formulazione, al fine di rendere la raccolta della frazione organica obbligatoria;
    w) in merito al raccordo tra normativa REACH e sostanze recuperate, andrebbe aggiunto il seguente ulteriore «considerando» per un approccio organico che tenga conto delle interazioni con il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) che rappresenta il quadro di riferimento per la gestione delle sostanze chimiche: «Nella definizione del quadro di riferimento normativo per la gestione dei Pag. 10rifiuti occorre un approccio organico che tenga conto delle interazioni con il Regolamento CE 1907/2006 (REACH) che rappresenta il quadro di riferimento per la gestione delle sostanze chimiche. Ai fini dell'attuazione di tale regolamento un numero sempre maggiore di sostanze chimiche, rintracciabile nei rifiuti da recuperare, potrebbe essere sottoposto a procedure autorizzative o di restrizione. È essenziale, in tale contesto, evitare oneri sproporzionati a carico dei recuperatori e semplificare il quadro generale degli adempimenti per tali attività al fine di perseguire la priorità del recupero dei rifiuti in luogo dello smaltimento in discarica»;
    x) occorre valutare l'opportunità di riferire l'obbligo di rendicontazione dei dati ad un arco temporale triennale, in quanto il sistema di rendicontazione annuale appare eccessivamente gravoso per l'amministrazione pubblica;
    y) in relazione al settore della carta, si segnala l'opportunità di introdurre ulteriori misure specificamente volte ad incentivare il suo riciclo e di puntare non solo sulla quantità del riciclo ma anche sulla sua qualità.

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ALLEGATO

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

   La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
   esaminato il pacchetto di atti dell'UE: «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2015)593 final)»; «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (COM(2015)594 final)»; «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti (COM(2015)595 final)»; «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM(2015)596 final)»; «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare (COM(2015)614 final)»;
   preso atto che gli obiettivi fissati dalla Commissione europea con il pacchetto di atti in esame prevedono che si pervenga entro il 2025 al riciclaggio del 60 per cento di rifiuti urbani e che tale percentuale salga al 65 per cento entro il 2030; la quota di rifiuti da costruzione e demolizione per i quali è previsto l'obbligo di riutilizzo e di riciclaggio è fissata invece al 70 per cento entro il 2020; contemporaneamente alla revisione degli obiettivi quantitativi, la Commissione propone misure volte a prevenire la produzione di rifiuti e a potenziare gli strumenti per la tracciabilità dei rifiuti pericolosi, pur semplificando gli adempimenti di registrazione a carico delle imprese di piccole dimensioni che raccolgono o trasportano limitate quantità di rifiuti non pericolosi;
   osservato che scopo fondamentale delle proposte è di promuovere l'evoluzione da un'economia lineare – basata su un modello che prevede la produzione di un bene, il suo utilizzo ed alla fine il suo abbandono – a un'economia circolare, in cui i materiali e l'energia utilizzati per fabbricare i prodotti mantengono il loro valore il più a lungo possibile, i rifiuti sono ridotti al minimo e si utilizzano quante meno risorse possibili;
   rilevato come la Commissione europea si ponga in tal modo un obiettivo particolarmente ambizioso, che conferma lo sforzo di collocare l'UE in un ruolo di leadership nel processo diretto ad assicurare la sostenibilità dei sistemi economici e sociali e a combattere contro i cambiamenti climatici;
   evidenziato inoltre come le misure proposte non rispondono soltanto a finalità di carattere ambientale ma si propongono anche di realizzare importanti risultati sul terreno economico, sia in termini di riduzione degli sprechi e di maggiore risparmio sia in termini di nuova occupazione;
   considerato infatti che la Commissione europea valuta che l'attuazione del complesso delle misure prospettate possa determinare risparmi per le imprese europee nell'ordine di 600 miliardi di euro e creare 580 mila nuovi posti di lavoro, contemporaneamente riducendo le emissioni Pag. 12di gas a effetto serra in un ordine di grandezza tra il 2 e il 4 per cento;
   sottolineata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.