Doc. XVIII, N. 57

VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO SU:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (COM(2015) 594 final)

Approvato il 20 dicembre 2016

Pag. 3

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (COM(2015) 594 final)

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

   La Commissione VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici),
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (COM(2015) 594 final);
   considerato che:
    sussistono enormi differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda il conferimento in discarica dei rifiuti urbani: sei Paesi conferiscono meno del 3 percento, mentre nove Paesi più del 75 percento;
    la proposta intende migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità dei dati statistici che andranno comunicati annualmente dagli Stati membri, affinché la Commissione europea possa valutare la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri;
    è condivisibile l'obiettivo della proposta di direttiva della graduale limitazione al 10 percento entro il 2030 dello smaltimento in discarica dei rifiuti urbani;
    andrebbero valutati gli effetti, sul sistema complessivo di smaltimento, della moratoria per il conseguimento degli obiettivi in favore di taluni Stati membri, e quelli derivanti dalla eventuale modifica o soppressione all'articolo 1, numero 2), lettera c), del paragrafo 6;
    è da valutare positivamente l'eliminazione dell'obbligo a carico degli Stati membri di presentare ogni tre anni le relazioni sullo stato di attuazione, che si sono rivelate strumenti inefficaci per verificare la conformità e per garantire la corretta attuazione della normativa, generando oltretutto inutili oneri amministrativi;
    va disciplinato in modo coordinato e uniforme il sistema di prestazione delle garanzie trentennali successive alla chiusura delle discariche;
    va valutata l'opportunità di prevedere una modifica all'allegato I della direttiva, riguardante i «requisiti generali per tutte le tipologie di discariche». Al punto 3.3 della seconda tabella andrebbe sostituita la seconda riga dopo l'intestazione, introducendo la possibilità di ricorrere anche al rivestimento impermeabile artificiale. Questa modifica consentirebbe di estendere il rivestimento impermeabile artificiale anche ai rivestimenti di copertura delle discariche che attualmente vengono realizzati con materiali, in particolare le ghiaie, che hanno un costo molto più elevato rispetto ad un rivestimento impermeabile, che comportano per l'estrazione un elevato impatto ambientale ed hanno caratteristiche di permeabilità che favoriscono la produzione di percolato (per infiltrazione delle precipitazioni) e la dispersione in atmosfera di biogas;

  esprime

UNA VALUTAZIONE POSITIVA

    con le seguenti osservazioni:
    a) si valuti l'opportunità di reintrodurre un divieto giuridicamente vincolante a livello europeo di conferimento in discarica dei rifiuti riciclabili e recuperabili;
    b) al fine di disincentivare la realizzazione di nuove discariche, all'articolo Pag. 41, dopo il numero 3), si valuti l'opportunità di inserire il seguente:
   «3-bis) Dopo l'articolo 5-bis è aggiunto il seguente articolo 5-ter:
    Art. 5-ter. – (Agevolazioni per la chiusura delle discariche). – 1. Gli Stati membri non possono concedere finanziamenti o sussidi per la realizzazione di nuove discariche. 2. Sono tuttavia ammessi finanziamenti per interventi finalizzati alla chiusura delle discariche o all'avvio e alla conclusione delle bonifiche di siti di discariche preesistenti»;
    c) il raggiungimento dell'obiettivo di conferimento in discarica del 10 percento dei rifiuti urbani prodotti richiede rilevanti sforzi economici e gestionali ai soggetti competenti: si valuti l'opportunità di individuare tutti gli strumenti utili a consentire la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per promuovere la creazione di un sistema efficace di raccolta differenziata e per la realizzazione degli impianti necessari al trattamento dei rifiuti raccolti, nonché degli impianti di valorizzazione energetica dei rifiuti residui;
    d) si valuti l'opportunità di promuovere l'utilizzo dei sistemi, ivi compresi quelle satellitari, di monitoraggio dei rifiuti, fin dalla fase produttiva ed uniformare le modalità di tracciabilità, al fine di un più efficace controllo della movimentazione nazionale e transnazionale dei rifiuti;
    e) si valutino gli effetti, sul sistema complessivo di smaltimento dell'Unione europea, della moratoria per il conseguimento degli obiettivi in favore di taluni Stati membri, e quelli derivanti dalla eventuale modifica o soppressione all'articolo 1, numero 2), lettera c), del paragrafo 6;
    f) in merito all'allineamento delle definizioni, in linea con le modifiche da apportare alla direttiva quadro sui rifiuti, si valuti di precisare in termini chiari e inequivoci alcune definizioni, in particolare quella di «trattamento» prima del conferimento in discarica, fondamentale ai fini della corretta applicazione della direttiva;
    g) si valuti l'opportunità di modificare la periodicità del sistema di rendicontazione in quanto quella annuale appare eccessivamente gravosa per le amministrazioni competenti; a tale scopo all'articolo 1, numero 6), e all'articolo 15, le parole: «18 mesi» andrebbero sostituite con le seguenti «6 mesi»;
    h) si valuti l'opportunità di provvedere con mirati interventi normativi ad una maggiore tutela per gli enti beneficiari delle fideiussioni trentennali presentate dai gestori per le attività successive alla chiusura di una discarica e garantite da soggetti che non possiedono i requisiti di affidabilità minimi, poiché privi dei capitali necessari, o sono scarsamente solvibili;
    i) all'allegato I, punto 3.3 della seconda tabella, si valuti l'opportunità di modificare la rubrica come segue: «Categoria di discarica: Rifiuti non pericolosi e Rifiuti pericolosi – rivestimento impermeabile artificiale richiesto».

Pag. 5

ALLEGATO

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

   La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
   esaminato il pacchetto di atti dell'UE: «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2015)593 final)»; «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (COM(2015)594 final)»; «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti (COM(2015)595 final)»; «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM(2015)596 final)»; «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare (COM(2015)614 final)»;
   preso atto che gli obiettivi fissati dalla Commissione europea con il pacchetto di atti in esame prevedono che si pervenga entro il 2025 al riciclaggio del 60 per cento di rifiuti urbani e che tale percentuale salga al 65 per cento entro il 2030; la quota di rifiuti da costruzione e demolizione per i quali è previsto l'obbligo di riutilizzo e di riciclaggio è fissata invece al 70 per cento entro il 2020; contemporaneamente alla revisione degli obiettivi quantitativi, la Commissione propone misure volte a prevenire la produzione di rifiuti e a potenziare gli strumenti per la tracciabilità dei rifiuti pericolosi, pur semplificando gli adempimenti di registrazione a carico delle imprese di piccole dimensioni che raccolgono o trasportano limitate quantità di rifiuti non pericolosi;
   osservato che scopo fondamentale delle proposte è di promuovere l'evoluzione da un'economia lineare – basata su un modello che prevede la produzione di un bene, il suo utilizzo ed alla fine il suo abbandono – a un'economia circolare, in cui i materiali e l'energia utilizzati per fabbricare i prodotti mantengono il loro valore il più a lungo possibile, i rifiuti sono ridotti al minimo e si utilizzano quante meno risorse possibili;
   rilevato come la Commissione europea si ponga in tal modo un obiettivo particolarmente ambizioso, che conferma lo sforzo di collocare l'UE in un ruolo di leadership nel processo diretto ad assicurare la sostenibilità dei sistemi economici e sociali e a combattere contro i cambiamenti climatici;
   evidenziato inoltre come le misure proposte non rispondono soltanto a finalità di carattere ambientale ma si propongono anche di realizzare importanti risultati sul terreno economico, sia in termini di riduzione degli sprechi e di maggiore risparmio sia in termini di nuova occupazione;
   considerato infatti che la Commissione europea valuta che l'attuazione del complesso delle misure prospettate possa determinare risparmi per le imprese europee nell'ordine di 600 miliardi di euro e creare 580 mila nuovi posti di lavoro, contemporaneamente riducendo le emissioni Pag. 6di gas a effetto serra in un ordine di grandezza tra il 2 e il 4 per cento;
   sottolineata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.