Doc. XVIII, N. 54

I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO, SULLA:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione) (COM(2016) 272 final)

Approvato il 16 novembre 2016

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Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione) (COM(2016) 272 final)

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

   La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione) (COM(2016) 272 final)
   considerato che:
   il sistema Eurodac è il database europeo delle impronte digitali per i richiedenti asilo e per i controlli delle frontiere al fine di evitare gli ingressi irregolari nell'Unione europea;
   oltre alle impronte digitali, nel sistema devono essere indicati lo Stato d'origine, il luogo e la data della domanda d'asilo, il sesso, un numero d'identificazione, nonché la data in cui sono state prese le impronte digitali; in base alla normativa vigente, le impronte sono rilevate per ogni persona di età pari o superiore a 14 anni;
   per i richiedenti asilo, i dati sono conservati per dieci anni, salvo che l'interessato ottenga la cittadinanza di uno degli Stati membri; in tal caso gli elementi che lo riguardano devono essere immediatamente cancellati appena ottenuta la cittadinanza. Per i soggetti fermati in occasione dell'attraversamento irregolare di una frontiera esterna, i dati sono conservati per diciotto mesi a decorrere dalla data del rilevamento delle impronte; vengono invece cancellati immediatamente se lo straniero ottiene un permesso di soggiorno, se ha lasciato il territorio degli Stati membri ovvero se ha acquisito la cittadinanza di uno Stato membro;
   il sistema Eurodac con le attuali caratteristiche si è rivelato utile e tuttavia non sufficiente a fronte del costante incremento dei flussi migratori e degli attraversamenti irregolari nell'UE;
   la proposta in oggetto mira, conseguentemente, a rafforzare il sistema e a ampliarne le funzioni anche al fine di agevolare i rimpatri e contrastare irregolarità;
   nel disegno della Commissione europea Eurodac dovrebbe, contribuire anche Pag. 3a evitare i movimenti secondari all'interno dell'UE;
   merita apprezzamento la disposizione ex articolo 2 della proposta di regolamento in oggetto che, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati, amplia le categorie di dati e informazioni che gli Stati membri dovranno inserire in Eurodac, con particolare riguardo alle immagini dei volti delle persone;
   risultano inoltre pienamente condivisibili le disposizioni di cui agli articoli 10 e 13 della proposta in oggetto, relative all'abbassamento dell'età minima per il rilevamento delle impronte digitali a sei anni, trattandosi di rendere più efficace il controllo dei movimenti dei minori non accompagnati, i quali spesso fuggono dagli istituti di accoglienza con il rischio di cadere prede del traffici degli esseri umani, o comunque di divenire oggetto di sfruttamento e sparizioni;
   appare altresì apprezzabile il contenuto del nuovo articolo 17 ai sensi del quale le serie di dati relativi dei cittadini di paesi terzi irregolarmente soggiornanti e che non chiedono asilo devono essere conservati per un periodo di cinque anni;
   rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,
  esprime

UNA VALUTAZIONE POSITIVA

  con la seguente osservazione
   si attivi il Governo affinché nel prosieguo del negoziato sulla proposta di regolamento in oggetto, in sede di Consiglio, non prevalgano le posizioni dei Paesi che, essendo contrari all'obiettivo di una riforma della politica di asilo nel senso di una maggiore uniformità, intendono mettere in discussione la portata innovativa delle proposte.