Doc. XVIII, N. 53

I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO, SULLA:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (COM(2016) 271 final)

Approvato il 16 novembre 2016

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Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (COM(2016) 271 final)

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

   La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (COM(2016) 271 final);
   considerato che:
    l'afflusso continuo di migranti che ormai da anni investe alcuni paesi membri dell'UE, con particolare riguardo alla Grecia e all'Italia ha provocato, tra le altre conseguenze, la necessità di gestire un numero sproporzionato di domande di protezione internazionale;
    il carattere strutturale e non episodico della crescita dei flussi migratori verso l'Europa ha indotto le Istituzioni europee a rafforzare il sostegno a favore degli Stati membri più esposti, in particolare, attraverso un maggior coinvolgimento dell'EASO nella gestione delle domande di asilo presso i cosiddetti hotspot (centri di registrazione e di identificazione dei migranti istituiti in Grecia e Italia contemporaneamente all'avvio dei programmi di relocation), e una più diretta assistenza dello stesso EASO alle competenti amministrazioni degli Stati membri;
    la proposta di regolamento in oggetto amplia il mandato attuale dell'EASO in modo da trasformarlo in una vera e propria agenzia dotata dei necessari strumenti per: intensificare la cooperazione pratica e lo scambio di informazioni in materia di asilo; promuovere il diritto e le norme operative dell'Unione per garantire un alto grado di uniformità nell'applicazione del quadro giuridico relativo all'asilo; garantire una maggiore convergenza nelle valutazioni delle esigenze di protezione nell'Unione; monitorare e valutare l'attuazione delle norme europee in materia di asilo; fornire una maggiore assistenza operativa e tecnica agli Stati membri per la gestione dei sistemi di asilo e di accoglienza, in particolare nei casi di pressioni sproporzionate;
    il nuovo regolamento, tra l'altro, assegnerebbe all'Agenzia il nuovo compito di assistere la Commissione europea nel rivedere regolarmente la situazione dei paesi terzi inclusi nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri;
    l'articolo 12 della proposta attribuisce all'Agenzia la nuova competenza di elaborare norme operative sull'attuazione degli strumenti di diritto dell'Unione e in materia di asilo e gli indicatori utili a monitorare l'osservanza di tali norme;
    merita in particolare apprezzamento la disposizione ex articolo 18 della proposta che attribuisce all'Agenzia la possibilità di inviare squadre di sostegno per l'asilo da una riserva di esperti composta da un minimo di 500 esperti degli Stati membri e da esperti distaccati dall'agenzia, nonché la capacità di fornire assistenza tecnica e operativa nei casi in cui uno Stato membro sia sottoposto a una pressione sproporzionata che implichi un onere eccezionalmente pesante e urgente a carico dei suoi sistemi di asilo o di accoglienza;Pag. 3
    rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,
  esprime

UNA VALUTAZIONE POSITIVA

  con la seguente osservazione:
   si valuti se non sia più opportuno prevedere che le norme operative sull'attuazione degli strumenti di diritto dell'Unione in materia di asilo e gli indicatori ai fini del monitoraggio sul rispetto di tali misure, ancorché predisposte dall'EASO, debbano essere approvate e rese esecutive con decisione della Commissione europea.