Doc. XVIII, N. 44

X COMMISSIONE (ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO, SU:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio e documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2016)26 final) (COM(2016)52 final e allegati).

Approvato il 29 giugno 2016

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Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio (COM(2016)52).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

  La X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo),
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio (COM(2016)52),
  considerato che:
   sono trascorsi sei anni dall'adozione del Regolamento UE 994/2010 per la sicurezza dell'approvvigionamento che rimane comunque un tema centrale per l'Unione europea, anche alla luce nel frattempo delle molteplici tensioni geo-politiche manifestatesi che hanno coinvolto i rapporti con alcuni fornitori e la sicurezza delle rotte di approvvigionamento;
   la Commissione ha chiesto agli Stati membri di effettuare uno Stress Test (nell'estate 2014) sui propri sistemi nazionali cercando di valutare l'impatto che avrebbe avuto una interruzione prolungata delle forniture di gas russo;
   la proposta di nuovo regolamento trova quindi origine dalla valutazione dei rischi che può comportare l'indisponibilità di un sistema integrato a livello europeo, ancor più sulla base di recenti vicende che hanno drammaticamente messo in evidenza la condizione di precarietà di alcuni Stati membri che dipendono quasi esclusivamente da un singolo fornitore;
   il nuovo regolamento ambisce a costituire un elemento importante nell'ambito del complesso delle misure adottate a livello europeo in materia di sicurezza energetica in quanto mira a rafforzare la resilienza complessiva del mercato europeo a fronte di scenari internazionali caratterizzati da forti perturbazioni e frequenti crisi suscettibili di determinare incertezze e discontinuità nella disponibilità di gas;
   per garantire che il mercato interno del gas funzioni efficacemente, la proposta di regolamento afferma il principio della solidarietà, per cui i Paesi confinanti sono tenuti a contribuire ad assicurarsi reciprocamente la continuità nelle forniture di gas in presenza di situazioni di crisi;
   il principio di solidarietà risulta pienamente coerente con gli obiettivi dell'Unione dell'energia e appare ampiamente condivisibile. Il principio va tuttavia declinato in termini tali per cui le misure adottabili in attuazione dello stesso debbono essere considerate come misure ultime, cui ricorrere soltanto dopo che gli Stati membri abbiano già attivato tutti gli strumenti a disposizione e posto in essere gli interventi previsti nei piani di emergenza definiti a livello nazionale;
   nelle previsioni della proposta di regolamento il principio di solidarietà si Pag. 3realizza, sul piano concreto, attraverso il rafforzamento della cooperazione tra Paesi vicini geograficamente chiamati a collaborare strettamente nella prevenzione e nella gestione delle crisi che dovessero presentarsi sui mercati energetici;
   a tal fine, la Commissione europea ha ritenuto di ricorrere alla soluzione di suddividere il territorio dell'Unione europea in diverse regioni ritenute omogenee entro le quali si dovrebbe realizzare, in via prioritaria, il principio di solidarietà in presenza di situazioni di crisi, sia per quanto concerne la valutazione dei rischi sia per quanto concerne l'adozione dei piani preventivi e di emergenza;
   la definizione delle regioni, come configurate nella proposta della Commissione, appare più riconducibile a meri schemi geografici che a una reale coerenza tecnica con il sistema di interconnessioni già esistenti tra i diversi Stati membri e delle infrastrutture realizzate o in via di realizzazione, in particolare in attuazione della disciplina sulle reti TEN-E, nonché dei flussi di transito del gas;
   tale regionalizzazione, sempre come proposta, appare inutilmente rigida e confina in maniera errata i singoli Stati membri all'interno di gruppi predefiniti ed esclusivi rischiando di limitarne la capacità di reagire nei termini più efficaci ai possibili scenari di interruzione delle forniture;
   insufficienti appaiono nella proposta di regolamento le riflessioni su possibili fornitori di ultima istanza, che intervengano in caso di emergenza mediante contratti di forniture via tubo o GNL, sull'uso degli stoccaggi di mercato e quelli strategici e sull'uso coordinato a livello regionale delle capacità dei terminali di rigassificazione di GNL oggi sottoutilizzati;
   la proposta individua talune categorie di clienti protetti ai quali deve essere prioritariamente garantita la disponibilità del gas. Tale priorità può comportare l'eventualità che possa essere interrotto l'approvvigionamento ai clienti non protetti nella misura necessaria ad assicurare comunque la fornitura ai clienti protetti. Ferma restando la facoltà, riconosciuta agli Stati membri, di includere anche le piccole e medie imprese tra i clienti protetti, va comunque considerato che le tipologie di clienti protetti individuate nella proposta di regolamento appaiono troppo limitate, per cui occorre introdurre maggiore flessibilità per tenere conto delle specificità dei sistemi e delle preferenze degli Stati membri. In particolare, può provocare seri pregiudizi l'esclusione dalla categoria dei clienti protetti delle imprese del settore termoelettrico, la cui attività potrebbe subire gravi danni, a scapito della collettività, in presenza di discontinuità delle forniture;
   alla medesima finalità di rafforzare la resilienza del sistema europeo risponde la previsione della necessità di dotare le reti infrastrutturali di una capacità fisica permanente di trasporto del gas in entrambe le direzioni (capacità bidirezionale) su tutti gli interconnettori tra Stati membri, in modo da garantire sul piano tecnico la reciproca fornitura e un'adeguata liquidità a tutti i mercati;
   appare opportuno che la Commissione europea disciplini in termini più dettagliati il principio di solidarietà soprattutto per quanto riguarda l'attivazione di eventuali misure di compensazione finanziaria, nel caso di interventi a favore di altri Stati membri;
   la proposta prevede un miglior accesso all'informazione e misure in materia di trasparenza per alcuni contratti di fornitura, che dovranno essere notificati dagli operatori alla Commissione europea e agli Stati membri al momento della stipula o delle modifiche. Occorre peraltro valutare appieno se il livello di trasparenza previsto non sia in taluni casi eccessivo in quanto suscettibile di pregiudicare il margine di cautela e riservatezza che sulla base delle prassi contrattuali consolidate e degli interessi strategici sembra opportuno preservare;Pag. 4
   preso atto del parere espresso dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

ESPRIME UNA VALUTAZIONE POSITIVA,

  con le seguenti osservazioni:
   a) si valuti l'opportunità di stabilire esplicitamente che, una volta compiutamente realizzate tutte le opere infrastrutturali necessarie per garantire la piena interconnessione delle reti in Europa, la suddivisione in regioni risulterà superata e il principio di solidarietà dovrà trovare attuazione a livello continentale e non esclusivamente nell'ambito di specifici ambiti regionali;
   b) nella definizione delle regioni si tenga conto sia della situazione infrastrutturale già in essere e dei progetti in corso di realizzazione, ai sensi della normativa sulle reti energetiche TEN-E, sia delle interconnessioni per il tramite di un Paese terzo (es. Svizzera);
   c) nel periodo transitorio, si definisca in termini più realistici l'articolazione in regioni introducendo un maggior grado di flessibilità in modo da consentire agli Stati membri, per i quali risulti opportuno, di far parte anche di più regioni contemporaneamente, al fine di applicare in modo concreto il concetto di solidarietà;
   d) si valuti, sempre al fine di evitare la frammentazione del mercato interno del gas e di essere realmente efficaci in termini di solidarietà, di non limitare rigidamente la cooperazione tra regioni così come l'istituzione di fornitori di ultima istanza, l'utilizzo condiviso degli stoccaggi di mercato e di quelli strategici e l'uso coordinato a livello regionale delle capacità dei terminali di rigassificazione di GNL, mentre potrebbero essere individuati «corridoi di fornitura di emergenza» interregionali;
   e) in ogni caso, il meccanismo di cooperazione dovrebbe essere corretto attraverso la previsione di un approccio a due livelli, uno nazionale e uno regionale: pertanto, ciascuno Stato membro dovrebbe elaborare propri piani di azione, preventivi e di emergenza, includendo anche l'analisi dei rischi regionali che lo coinvolgono, mentre a livello regionale si dovrebbe assicurare la coerenza e la comparabilità tra i piani predisposti dagli Stati membri;
   f) i contenuti degli accordi per la concreta applicazione del principio di solidarietà, da concordare tra gli Stati membri interessati, dovranno comprendere anche i criteri per la determinazione delle eventuali compensazioni finanziarie;
   g) in merito alla composizione della regione di cui fa parte l'Italia, comprendente Austria, Croazia, Ungheria e Slovenia, pur risultando evidente l'interesse strategico per il nostro Paese di una stretta cooperazione con questi partner, occorre in ogni caso estendere il principio di solidarietà anche agli Stati membri tra loro interconnessi per il tramite di un Paese terzo; è questo il caso della Svizzera attraverso la quale passano importanti rotte di approvvigionamento, come il Transitgas;
   h) occorre riconoscere agli Stati membri la facoltà di includere nella categoria dei clienti protetti anche gli impianti di generazione termoelettrica alimentati a gas naturale, posto che un eventuale blocco della loro attività in relazione alla discontinuità della fornitura potrebbe comportare danni molto gravi per la collettività;
   i) in materia di garanzia della capacità bidirezionale, è necessario assicurare la coerenza tra le procedure previste dalla proposta in esame e quelle di cui alla disciplina relativa alle reti TEN-E, al fine di evitare comportamenti opportunistici Pag. 5da parte delle imprese interessate, le quali potrebbero essere indotte a scegliere la procedura più aderente ai propri interessi;
   j) al fine di evitare il rischio di aggravare le imprese di eccessivi obblighi di informazione, è necessario escludere dalle comunicazioni le informazioni contrattuali che le imprese hanno già fornito, a livello nazionale o europeo, ai sensi di altre disposizioni normative e, in ogni caso, preservare da un eccesso di trasparenza informazioni che potrebbero risultare strategicamente decisive per la sicurezza e gli interessi prioritari degli Stati membri;
   k) con riferimento al rafforzamento dei poteri della Commissione europea, in particolare in merito alla dichiarazione delle emergenze regionali, occorre trovare un punto di equilibrio che lasci maggiori margini di autonomia ai singoli Stati nel porre in essere, in prima battuta, le misure di contrasto ritenute più opportune, anche al fine di garantire risposte più rapide e direttamente operative.