Doc. XVIII, N. 40

COMMISSIONI RIUNITE IX (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) E X (ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO SU:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015)635 final)

Approvato il 18 maggio 2016

Pag. 2

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015)635 final)

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

  Le Commissioni IX e X,
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015)635 final),
   considerato che:
    le vendite al dettaglio online sono in costante aumento: già oggi circa il 50 per cento dei consumatori dell'Unione europea effettua acquisti online per i vantaggi che offrono in termini di mezzi e di ampiezza dell'offerta disponibili, sebbene la percentuale vari significativamente da Paese a Paese;
    la proposta di direttiva mira ad armonizzare integralmente la normativa dell'Unione europea applicabile alla vendita online e agli altri tipi di vendita a distanza di beni, vietando agli Stati membri di adottare o mantenere disposizioni legislative difformi, superando così le differenze attualmente esistenti nei diversi ordinamenti. Mentre, infatti, le norme riguardanti gli obblighi di informativa precontrattuale, il diritto di recesso e le condizioni di consegna sono state pienamente armonizzate, altri elementi contrattuali essenziali a tutela del consumatore, quali i criteri di conformità, i rimedi diversi dal recesso e le modalità per il loro esercizio, sono regolati in termini diversi dagli Stati membri;
    tali differenze costituiscono un ostacolo allo sviluppo delle vendite online per cui i consumatori, riponendo scarsa fiducia nel commercio elettronico transfrontaliero, optano per l'acquisto entro il territorio nazionale, in tal modo disponendo di una gamma più limitata di beni a prezzi meno competitivi;
    al fine di garantire al consumatore di godere del bene conformemente al contratto, viene stabilito che il bene deve essere libero da qualsiasi diritto di terzi, inclusi quelli basati sulla proprietà intellettuale;
    rispetto alla normativa vigente, i consumatori vengono favoriti perché non si prevede più a loro carico l'obbligo di denunciare il difetto del bene entro il termine di due mesi, mentre l'onere a carico del venditore di provare l'assenza di difetti di conformità si estende ad un periodo di due anni, in luogo dei sei mesi attuali;
    la proposta prevede, inoltre, una gerarchia di opzioni a disposizione dell'acquirente che, nell'ordine, comprendono la riparazione o sostituzione del bene, la riduzione proporzionale del prezzo e la risoluzione del contratto. Inoltre, la proposta sancisce il diritto del consumatore di rifiutare di pagare qualsiasi parte del prezzo non ancora versata finché il venditore non avrà ripristinato la conformità del bene;
    rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente Pag. 3alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,
   esprimono una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni:
    a) è opportuno valutare se le modifiche prospettate, che spostano pressoché interamente sul venditore l'onere della prova, siano suscettibili di ingenerare una condizione di incertezza quanto agli obblighi a carico del venditore stesso, tale da disincentivare le vendite a distanza, compromettendo in tal modo l'obiettivo di promuovere lo sviluppo del commercio transfrontaliero e alimentando, nel contempo, la crescita del contenzioso giudiziario;
    b) con riferimento alla norma che prevede che il bene debba essere libero da qualsiasi diritto di terzi, inclusi quelli basati sulla proprietà intellettuale, non è chiaro come tale disposizione si possa applicare ai beni per i quali vigono regimi a tutela della proprietà intellettuale (ad esempio libri o dischi soggetti al diritto d'autore, oppure oggetti di design, protetti da brevetti o marchi), per cui è auspicabile che al più presto la Commissione europea provveda a presentare le preannunciate proposte legislative volte a rivedere la normativa vigente in materia;
    c) va valutata l'opportunità di stabilire un termine di decadenza entro il quale il compratore deve denunciare il difetto di conformità del bene, che dovrebbe essere uniforme in tutti gli Stati membri;
    d) allo scopo di evitare situazioni d'incertezza, va valutata l'opportunità di prevedere un termine massimo entro il quale il venditore debba procedere alla riparazione o sostituzione del bene, per consentire al consumatore l'esercizio del diritto alla risoluzione;
    e) al fine di superare le barriere linguistiche che ostacolano lo sviluppo del commercio elettronico, è auspicabile che siano promosse tutte le iniziative utili affinché i cittadini e le imprese possano usufruire di servizi elettronici plurilingue, avvalendosi degli strumenti offerti dalla linguistica computazionale, per facilitare la comparazione semantica e la più tempestiva traduzione di concetti e contenuti in termini tendenzialmente inequivoci;
    f) è auspicabile che siano adottate quanto prima le misure, preannunciate nella Strategia per il mercato unico digitale, in materia di consegna transfrontaliera dei pacchi, in modo da allineare tendenzialmente i costi a carico dei consumatori sulla base delle prassi più vantaggiose;
    g) al fine di garantire il grado massimo di trasparenza dell'offerta e consentire al consumatore la formazione di una scelta quanto più informata, va valutata l'opportunità di prevedere misure che escludano la possibilità per i venditori di utilizzare meccanismi di occultamento dei prezzi dei beni in vendita dall'indicizzazione (crawling) da parte dei motori di ricerca o dei comparatori di prezzi, nonché l'obbligo di pubblicare le informazioni sui beni e servizi e i loro prezzi secondo formati e ontologie standardizzate e uniformi per tutto il mercato unico digitale.