Doc. XVIII, N. 38

COMMISSIONI RIUNITE IX (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) E X (ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO SU:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno (COM(2015)627 final)

Approvato il 18 maggio 2016

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Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno (COM(2015)627 final)

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

  Le Commissioni IX e X,
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno (COM(2015)627 final),
   considerato che:
    la rapida diffusione dei servizi di contenuti online e l'uso crescente dei dispositivi portatili pone l'esigenza di garantire la fruizione dei servizi di contenuti online anche oltre le frontiere nazionali;
    sussistono ancora molti ostacoli che impediscono la prestazione di servizi di contenuti digitali ai consumatori che si trovino temporaneamente in altro Stato membro, derivanti essenzialmente dalle pratiche commerciali dei fornitori dei servizi;
    l'ostacolo principale alla portabilità transfrontaliera è costituito, pertanto, dai contratti stipulati tra i fornitori di servizi online e i loro abbonati, che riflettono, a loro volta, le clausole di restrizione territoriale inserite nei contratti conclusi tra i fornitori dei servizi e i titolari dei diritti; la proposta intende garantire la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online e prevede che il fornitore di un servizio di contenuti digitali debba garantire a un abbonato che si trovi temporaneamente in uno Stato membro di accedere al servizio e di fruirne;
    la proposta tiene conto di una serie di problemi segnalati dai portatori di interesse: non impone l'obbligo di assicurare la portabilità ai fornitori che prestano servizi a titolo gratuito senza la verifica dello Stato membro di residenza del consumatore; non obbliga i fornitori a prestare il servizio oltre frontiera con la stessa qualità offerta nello Stato membro di residenza; lascia le parti libere di pattuire le condizioni atte a garantire che il servizio sia prestato conformemente al regolamento;
    ai fini della localizzazione della prestazione del servizio la proposta prevede che la prestazione, l'accesso e la fruizione dello stesso si considerano avvenuti esclusivamente nello Stato membro di residenza dell'abbonato, nonostante che quest'ultimo sia temporaneamente presente in un altro Stato membro, ai fini dell'applicazione della disciplina vigente in materia di diritto d'autore;
    la proposta prevede l'inapplicabilità tra titolari del diritto d'autore e i fornitori e tra i fornitori e gli abbonati, delle disposizioni contrattuali che siano in contrasto con le disposizioni relative all'obbligo di garantire la portabilità transfrontaliera dei contenuti;
    rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito Pag. 3del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,
   esprimono una valutazione positiva,
con le seguenti osservazioni:
    a) è opportuno definire il concetto di presenza «temporanea» dell'utente in uno Stato membro diverso da quello di residenza sulla base di criteri inequivoci, al fine di evitare incertezze in sede di applicazione della norma, la quale potrebbe prestarsi a interpretazioni differenti tra diversi Stati membri, in tal modo inficiando l'obiettivo di un approccio comune;
    b) in materia di qualità del servizio, è opportuno prevedere che il fornitore debba comunque garantire criteri di qualità minimi della portabilità transfrontaliera, anche se inferiori a quelli offerti nel Paese di residenza;
    c) considerato che il regolamento si applicherà anche ai contratti e ai diritti acquisiti prima della data della sua entrata in vigore, è opportuno prevedere, limitatamente ai contratti e ai diritti già in essere, un periodo transitorio, non inferiore ai dodici mesi, nel corso del quale i fornitori possano adeguarsi alle novità prospettate;
    d) occorre valutare l'opportunità di chiarire se l'inapplicabilità delle clausole contrattuali in contrasto con le disposizioni previste comporti la nullità delle clausole stesse;
    e) in ogni caso, occorre intervenire al fine di evitare che i costi che i fornitori dei servizi dovranno sostenere per adeguare l'infrastruttura tecnica vengano posti in larga parte a carico degli utenti.