Doc. XVIII, N. 35

II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)

DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO, SU:

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (COM(2016) 106 final).

Approvato il 3 maggio 2016

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Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (COM(2016) 106 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

  La II Commissione, esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (COM(2016)106),
   considerato che:
    la crescente mobilità delle persone, in uno spazio senza frontiere interne, ha comportato un aumento significativo delle unioni, coniugali e non, tra cittadini di Stati membri diversi o che vivono in uno Stato membro di cui non sono cittadini, ovvero che acquistano beni situati nel territorio di più Stati dell'Unione;
    in tale questo contesto, si sono evidenziate talune difficoltà di ordine pratico e giuridico nella gestione del patrimonio in seguito alla separazione personale o alla morte del partner, difficoltà spesso dovute alle disparità normative applicabili – sia di diritto sostanziale sia di diritto internazionale privato – in materia di effetti patrimoniali del matrimonio, come peraltro delle unioni registrate;
    la Commissione europea aveva predisposto, nel 2011, due proposte di regolamento dirette a disciplinare la materia che, tuttavia, per le riserve manifestate da diversi Stati membri, non è stato possibile approvare in via definitiva;
    conseguentemente, diciassette Stati membri (Svezia, Belgio, Grecia, Croazia, Slovenia, Spagna, Francia, Portogallo, Italia, Malta, Lussemburgo, Germania, Repubblica ceca, Paesi Bassi, Austria, Bulgaria e Finlandia) hanno manifestato l'intenzione di instaurare una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (medesima intenzione è stata manifestata per gli effetti patrimoniali delle unioni registrate), chiedendo alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta a tal fine;
    facendo seguito a tale richiesta, il 2 marzo 2016, la Commissione europea ha presentato una proposta di decisione che prevede l'autorizzazione di tale cooperazione rafforzata;
    la proposta in esame, che traduce puntualmente le intenzioni della cooperazione rafforzata, mira ad evitare l'instaurazione di procedimenti paralleli e l'applicazione di leggi sostanziali diverse ai patrimoni delle coppie sposate; a garantire ai coniugi la possibilità di scegliere le norme e le disposizioni giuridiche applicabili alla loro situazione; a facilitare il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni riguardanti i regimi patrimoniali internazionali delle coppie sposate; a permettere alla coppie di proporre alla stessa autorità giurisdizionale tutte le domande relative alla loro situazione;
    in particolare, la riunificazione dei procedimenti dinanzi a un'unica autorità Pag. 3giurisdizionale consentirebbe, secondo la Commissione europea, consistenti economie, stimate tra circa 2.000 e 3.000 euro per procedimento, evitando ai cittadini di dover adire varie autorità giurisdizionali a seconda della materia e dell'oggetto;
   rilevato che:
    la proposta di regolamento in esame mirano ad istituire un corpus completo di norme di diritto internazionale privato applicabili ai regimi patrimoniali tra coniugi, riguardando la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia;
    gli obbiettivi di tali proposte, che riguardano unicamente gli effetti patrimoniali del matrimonio, possono essere raggiunti solo tramite l'adozione di norme comuni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, che devono essere identiche in tutti gli Stati partecipanti, al fine di garantire ai cittadini certezza del diritto e prevedibilità;
    le finalità generali perseguite dalle proposte in discussione, il cui testo risulta sostanzialmente ben equilibrato, sono da valutarsi positivamente, non interferendo le stesse in alcun modo con le prospettive degli Stati membri in tema di qualificazione giuridica dell'istituto del matrimonio;
    le disposizioni contenute nel provvedimento in discussione avranno, senza dubbio, un impatto positivo sui cittadini, in termini di certezza del diritto e di prevedibilità delle norme applicabili, con particolare riferimento all'esigenza di garantire una piena tutela dei diritti fondamentali;
    la proposta concorre a migliorare l'accesso alla giustizia nell'Unione da parte dei cittadini, facilitando l'attuazione dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, che garantisce il diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale;

  tenuto conto della necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

  esprime una valutazione positiva.