Doc. XVIII, N. 33

IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO, SU:

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione (COM (2016)43 final)

Approvato il 27 aprile 2016

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Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione (COM (2016)43 final)

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione (COM (2016)43 final);
   premesso che:
    la proposta di decisione in esame, all'articolo 1, paragrafo 1, fissa al 30 giugno 2020 il termine entro il quale gli Stati membri autorizzano l'uso della banda di frequenza 694-790 MHz (cosiddetta «banda dei 700 MHz») per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili; ciò comporta che, a partire da tale data, l'uso della banda di frequenza 694-790 MHz sarà riservato esclusivamente ai soggetti in grado di fornire i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili in conformità con le condizioni tecniche armonizzate fissate a livello di Unione europea;
    all'articolo 1, paragrafo 2, si prevede che, per assicurare le modalità di uso della banda di frequenza 694-790 MHz conformemente a quanto stabilito al paragrafo 1, gli Stati membri concludano tutti i necessari accordi di coordinamento transfrontaliero delle frequenze all'interno dell'Unione europea entro il 31 dicembre 2017;
    all'articolo 2, in correlazione con quanto previsto dall'articolo 1, si stabilisce che entro il 30 giugno 2022 gli Stati membri autorizzino il trasferimento o l'affitto dei diritti d'uso dello spettro per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili nella banda di frequenza suddetta;
    all'articolo 4, con riferimento alla banda di frequenza 470-694 MHz («banda al di sotto dei 700 MHz»), la proposta di decisione prevede che gli Stati membri rendano disponibile tale banda o parte di essa per la fornitura terrestre di servizi di media audiovisivi a un pubblico di massa e per l'uso da parte delle apparecchiature PMSE audio senza fili, precisando che, se gli Stati membri autorizzano l'uso della banda di frequenza 470-694 MHz per servizi di comunicazione elettronica diversi dalle reti di trasmissione televisiva, tale uso è limitato al solo downlink;
    all'articolo 5, si stabilisce che gli Stati membri entro il 30 giugno 2017 debbano adottare e rendere pubblici gli interventi e la relativa tempistica («tabella di marcia nazionale») necessari ad assicurare l'adempimento delle disposizioni in materia di uso delle bande di frequenza 694-790 MHz e 470-694 MHz dettate, rispettivamente, dagli articoli 1 e 4; nella «tabella di marcia» gli Stati membri forniscono anche informazioni sulle misure che intendono adottare per limitare l'impatto Pag. 3sul pubblico che deriverà dalla transizione nell'uso della banda 694-790 MHz dai servizi di media audiovisivi a quelli di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, anche con riferimento alla disponibilità di apparecchiature di rete e ricevitori interoperabili per la trasmissione televisiva;
    all'articolo 6 si prevede una nuova valutazione, nel 2025, degli aspetti sociali, economici, culturali e tecnologici connessi all'utilizzo della banda di frequenza 470-694 MHz, in esito alla quale la Commissione europea riferirà al Consiglio e al Parlamento europeo in merito agli sviluppi relativi all'uso della banda di frequenza 470-694 MHz, valutando l'eventuale necessità di proporre modifiche relative all'uso della suddetta banda di frequenza;
    la proposta di decisione, secondo quanto indicato nelle premesse, è dettata dalla volontà di assicurare a livello di Unione europea una coordinata transizione all'utilizzo della banda di frequenza 694-790 MHz per servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, in relazione alle esigenze derivanti dal rapido aumento del traffico Internet mobile, a sua volta dovuto principalmente alla fruizione di contenuti video;
    occorre peraltro rilevare che, rispetto a tali finalità, interamente condivisibili, le prescrizioni proposte dalla Commissione europea non considerano la notevole varietà delle modalità di diffusione radiotelevisiva, per quanto concerne le piattaforme utilizzate, che si registra nei diversi Stati membri e sembrano assumere come riferimento esclusivamente gli Stati membri che si trovano in una fase più avanzata nel processo di transizione dell'uso della banda di frequenza 694-790 MHz dall'utilizzo televisivo ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili;
    in particolare le proposte della Commissione europea non tengono conto della peculiarità della situazione di Stati come l'Italia, nei quali la trasmissione attraverso la tecnologia digitale terrestre ha un rilievo fondamentale e assolutamente predominante per la diffusione dei contenuti audiovisivi in chiaro, compreso il servizio pubblico; la banda di frequenza 694-790 MHz è, infatti, attualmente occupata per oltre il 60 per cento da operatori di rete nazionali e per la restante parte è quasi integralmente utilizzata da emittenti locali, con diritti d'uso in scadenza nel 2032; dopo che l'Italia, nei tempi previsti a livello di Unione europea, ha provveduto a destinare ai servizi mobili a banda larga senza fili la banda di frequenza 790-862 MHz («banda degli 800 MHz»), l'assegnazione a tali servizi anche della banda di frequenza 694-790 MHz comporterà la riduzione da 40 a 28 dei canali UHF a disposizione degli operatori di rete radiotelevisivi, i quali dovranno essere condivisi paritariamente con i Paesi confinanti;
    la situazione sopra descritta, che richiede la definizione e l'attuazione di un piano di transizione per lo spostamento degli operatori di rete radiotelevisivi nelle frequenze che rimarranno disponibili, non rende realistico il termine del 30 giugno 2020 per la transizione della banda di frequenza 694-790 MHz ai servizi mobili a banda larga senza fili;
    è necessario altresì considerare i tempi necessari per la diffusione tra gli utenti del nuovo standard per la trasmissione televisiva digitale terrestre DVB-T2 e del sistema di codifica HEVC, i quali, permettendo un più efficiente utilizzo dello spettro, possono agevolare la liberazione della banda di frequenza 694-790 MHz; i due processi, pertanto, anche al fine di evitare aggravi di costi per gli operatori televisivi e per gli utenti, dovrebbero attuarsi in modo quanto più possibile coordinato;
    in ogni caso, considerata la composizione degli apparecchi riceventi in uso in Italia in relazione al sistema di trasmissione e alla codifica, dalla quale risulta una presenza ancora molto consistente di apparecchi che adottano le tecnologie di prima generazione (apparecchi con standard di trasmissione DVB-T e Pag. 4codifica MPEG-2), risultano necessarie azioni incentivanti nei confronti degli utenti, debitamente autorizzate sulla base della normativa dell'Unione europea, per favorire il rinnovo degli apparecchi, che, a sua volta, faciliterà l'adozione di sistemi di trasmissione idonei a permettere un più efficiente utilizzo dello spettro;
    occorre in proposito ricordare che il Rapporto presentato alla Commissione europea da Pascal Lamy nel settembre 2014 sui risultati del lavoro del Gruppo di alto livello, presieduto dallo stesso Lamy, sul futuro utilizzo della banda UHF (470-790 MHz), proponeva, al termine di un'ampia e approfondita attività di analisi e di confronto con gli operatori dei settori coinvolti, l'assegnazione della banda di frequenza 694-790 MHz ai servizi mobili a banda larga nel 2020, con un margine di flessibilità di due anni in più o in meno, proprio per tener conto delle diverse condizioni del mercato televisivo nei singoli Stati membri;
    il 19 febbraio 2015 il gruppo Politica dello spettro radio (RSPG), composto da esperti degli Stati membri e della Commissione europea, ha adottato un parere in cui si afferma che i singoli Stati membri devono avere la facoltà, per giustificati motivi, di ritardare di due anni oltre la data del 2020 l'assegnazione della banda dei 700 Mhz ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili;
    nella determinazione del termine entro cui la banda di frequenza dei 700 MHz dovrà essere assegnata ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili occorre pertanto mantenere quella flessibilità necessaria per garantire anche agli Stati membri, come l'Italia, in cui la fornitura di servizi audiovisivi mediante la piattaforma del digitale terrestre ha la più ampia diffusione, una transizione ordinata e priva di oneri aggiuntivi per gli utenti e per le imprese del settore radiotelevisivo;
    le proposte della Commissione europea di cui all'articolo 4 dell'atto in esame implicano la possibilità che gli Stati membri possano autorizzare, già prima della nuova valutazione prevista per il 2025, l'utilizzo della banda di frequenza 470-694 MHz per sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica diversi dalle reti di trasmissione televisiva; occorre d'altra parte salvaguardare l'uso primario di tale banda per la fornitura di servizi di media audiovisivi in digitale terrestre, tenendo conto dell'esigenza degli operatori di tale settore di disporre di un orizzonte temporale adeguato in cui programmare la propria attività, anche in relazione agli sviluppi tecnologici e di mercato;
    anche riguardo a questo aspetto è opportuno richiamare le indicazioni contenute nel Rapporto Lamy, che ha evidenziato l'esigenza di offrire alla trasmissione televisiva in digitale terrestre adeguate rassicurazioni per gli investimenti che dovrà effettuare, per cui, come si afferma nel citato Rapporto, risulta necessario garantire ad essa l'accesso alla banda di frequenza 470-694 MHz fino al 2030, mantenendo fino a tale data riservato alla fornitura di servizi di media audiovisivi in digitale terrestre l'uso primario della suddetta banda di frequenza e prevedendo un'ulteriore valutazione nel 2025;
   invita le competenti istituzioni dell'Unione europea e il Governo italiano ad assumere tutte le appropriate iniziative perché nell’iter di definizione e approvazione della decisione in esame si tenga conto delle seguenti osservazioni:
    1) risulta opportuno, in linea con le conclusioni del Rapporto presentato alla Commissione europea da Pascal Lamy sui risultati del lavoro del Gruppo di alto livello sul futuro utilizzo della banda UHF e con il parere del gruppo Politica dello spettro radio (RSPG), richiamati in premessa, prevedere che gli Stati membri possano ritardare per un massimo di due anni il termine stabilito alla fine del 2020, entro cui autorizzare l'uso della banda di frequenza 694-790 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione Pag. 5elettronica a banda larga senza fili, in modo da tener conto delle particolari esigenze di utilizzo dello spettro connesse alle condizioni nazionali della fornitura dei servizi di media audiovisivi;
    2) risulta opportuno, sempre in linea con le conclusioni del Rapporto Lamy e con il parere del gruppo Politica dello spettro radio (RSPG), prevedere che l'uso della banda di frequenza 470-694 MHz sia riservato alla fornitura di servizi di media audiovisivi mediante digitale terrestre e alle apparecchiature PMSE audio senza fili fino al 2030, escludendo, fino a tale termine, o, in ogni caso, fino al termine che sarà fissato sulla base degli esiti della nuova valutazione prevista per il 2025, la possibilità di autorizzare l'uso della suddetta banda di frequenza per sistemi terrestri destinati a fornire servizi di comunicazione elettronica diversi dalle reti di trasmissione televisiva;
    3) anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5 della proposta di decisione, risulta opportuno, a livello di Unione europea, valutare in senso favorevole l'eventuale adozione da parte degli Stati membri, ove ne riscontrino l'esigenza, di misure che favoriscano l'acquisto di nuovi apparecchi televisivi da parte degli utenti e i necessari adeguamenti tecnologici da parte degli operatori radiotelevisivi, considerando con particolare attenzione le iniziative che possono facilitare il coordinamento tra il processo di transizione nell'uso della banda di frequenza 694-790 MHz e l'effettiva diffusione tra il pubblico del nuovo standard per la trasmissione televisiva digitale terrestre DVB-T2 e delle codifiche più avanzate, i quali permettono un più efficiente utilizzo dello spettro e possono pertanto rendere assai più agevole la liberazione della suddetta banda di frequenza;
   evidenzia altresì al Governo, per quanto concerne i profili di competenza nazionale connessi alle previsioni della proposta di decisione in esame, l'opportunità di:
    a) prendere in considerazione, sulla base di un'attenta verifica delle caratteristiche degli apparecchi riceventi in uso nel Paese, iniziative volte a sostenere, sia attraverso un'idonea informazione, sia attraverso misure compensative rivolte in particolare alle fasce della popolazione economicamente svantaggiate, la diffusione tra gli utenti di apparecchi televisivi conformi alle nuove tecnologie, anche al fine di permettere un uso più efficiente dello spettro, tenendo conto al riguardo anche dei costi connessi allo smaltimento dei vecchi apparecchi;
    b) individuare le modalità più idonee per assicurare una adeguata capacità trasmissiva alle emittenti locali, tenuto conto della particolare rilevanza che tale settore assume nel nostro Paese, anche in relazione alla spiccata individualità, sotto il profilo storico, culturale ed economico, delle diverse aree del territorio nazionale;
    c) per quanto concerne il settore dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, individuare le iniziative che, in prospettiva, consentano l'effettiva disponibilità delle frequenze assegnate a tale settore a costi equi e proporzionati, riconoscendo adeguata rilevanza, anche in relazione alla stessa assegnazione delle frequenze, agli impegni che gli operatori intendono assumere per sviluppare l'infrastruttura mobile; più in generale, perseguire, attraverso tutte le misure utili, l'obiettivo prioritario della diffusione della banda larga e ultralarga, quale infrastruttura essenziale per lo sviluppo economico e sociale del Paese.