Doc. XVIII, N. 21

V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO, SU:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Un piano di investimenti per l'Europa (COM(2014) 903 final)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013 (COM(2015) 10 final), corredata del relativo allegato (COM(2015) 10 final – Annex 1)

Approvato il 16 aprile 2015

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DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La V Commissione bilancio,
   esaminate la comunicazione della Commissione «Un Piano di investimenti per l'Europa» (COM(2014) 903 final) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013 (COM(2015) 10 final), corredata del relativo allegato (COM(2015) 10 final – Annex 1), anche alla luce delle novità e dei chiarimenti contenuti nella comunicazione della Commissione del 13 gennaio 2015 «Utilizzare al meglio la flessibilità offerta nell'ambito delle norme vigenti del patto di stabilità e crescita» (COM(2015) 12 final);
   tenuto conto degli importanti elementi di conoscenza e valutazione emersi nel corso delle audizioni effettuate nell'ambito dell'indagine conoscitiva svolta sui documenti in esame;
   premesso che:
    la presentazione del Piano di investimenti va valutata positivamente, trattandosi del primo intervento organico posto in essere dall'Unione europea per stimolare la domanda aggregata e favorire una più rapida uscita dalla crisi economico-finanziaria che si protrae dal 2008;
    il Piano contribuisce pertanto all'inversione di tendenza nell'approccio seguito dall'Unione in materia di politica economica, determinata in misura significativa dall'azione condotta dal Governo italiano, soprattutto nel corso del semestre di Presidenza del Consiglio dell'UE;
    un intervento a sostegno degli investimenti risulta ormai indifferibile, in considerazione del drastico calo degli stessi determinatosi in conseguenza della crisi, pari al 15 per cento circa rispetto al 2007 nell'UE nel suo complesso, con punte particolarmente acute in alcuni Paesi, tra cui l'Italia (-25 per cento);
    la drastica riduzione degli investimenti ha contribuito a determinare non solo un vistoso rallentamento dei tassi di crescita complessiva, ma anche un divario che negli anni si è progressivamente ampliato rispetto alle aree economiche più dinamiche per quanto concerne l'aggiornamento e il potenziamento della dotazione infrastrutturale e, più in generale, l'innovazione dei sistemi produttivi;
    l'efficacia del Piano presuppone che i progetti che verranno realizzati a valere sul Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (FEIS) producano un apprezzabile impatto positivo sulle grandezze macroeconomiche, con particolare riguardo al rafforzamento dei processi di innovazione e al recupero della competitività delle economie europee, specie nelle aree in ritardo di sviluppo;
    la previsione della Commissione europea di un effetto leva di 1 a 15 si basa sul presupposto che i progetti di investimento che verrebbero individuati abbiano caratteristiche tali da indurre anche soggetti privati a concorrere al loro finanziamento; d'altra parte, ciò richiede che da parte della Banca europea per gli investimenti (BEI) si adotti un approccio più orientato al rischio rispetto a quello assunto per le attività già svolte;
    l'effetto leva potrà risultare tanto maggiore qualora la Banca centrale europea (BCE) acquisti, nell'ambito del programma denominato quantitative easing, titoli emessi dalla BEI per finanziare i progetti sostenuti dal FEIS, tenuto conto di quanto affermato dal Presidente della BCE, Pag. 3secondo il quale la stessa BCE già attualmente acquista titoli emessi dalla BEI;
    nella proposta di regolamento non è prevista una ripartizione predeterminata degli investimenti del FEIS per Paesi o per settori, per cui gli Stati membri (o le relative banche di promozione nazionale) che contribuissero al capitale del Fondo non avrebbero alcuna garanzia sulla destinazione delle risorse apportate al sostegno di progetti rilevanti per il proprio territorio. Ciò ha indotto taluni Paesi, tra cui l'Italia, a non intervenire attraverso apporti diretti al capitale del Fondo, nonostante il trattamento favorevole che tali apporti nazionali avrebbero ai fini del Patto di stabilità e crescita, secondo quanto previsto dalla richiamata comunicazione del 13 gennaio 2015;
    è pertanto comprensibile la scelta del Governo e della Cassa depositi e prestiti di non conferire capitale al FEIS, ma di intervenire nel finanziamento di specifiche piattaforme di investimento, analogamente a quanto fatto da altri Stati membri;
    la previsione di uno stanziamento, da parte della Cassa depositi e prestiti, di 8 miliardi di euro potrebbe quindi alimentare, in conseguenza dell'effetto leva, un volume di investimenti rilevantissimo per l'Italia e rimediare a ritardi gravissimi che si sono accumulati nella realizzazione di investimenti, in particolare nella dotazione infrastrutturale;
    l'impatto economico del Piano sarà tanto maggiore quanto più sarà assicurata l'addizionalità degli investimenti; ciò comporta che i relativi progetti non dovrebbero essere inclusi tra quelli che si sarebbero comunque effettuati a valere sui fondi esistenti, ivi compresi i finanziamenti della BEI, i bilanci nazionali e il ricorso al mercato finanziario;
    la proposta originaria di regolamento non stabilisce criteri puntuali per la selezione dei progetti volti ad assicurarne l'addizionalità;
    la stessa proposta richiama soltanto nel preambolo, e non anche nell'articolato, l'esigenza di tenere adeguatamente conto del valore sociale degli investimenti che potrebbero essere realizzati, aspetto che assume particolare rilievo con riferimento alle prospettive di aumento dell'occupazione, di promozione e crescita del capitale umano e di lotta alla povertà;
    in base alla proposta, una parte significativa delle risorse del FEIS sarebbe utilizzata per consentire alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti (FEI) di assicurare il finanziamento, oltre che delle piccole e medie imprese, anche delle imprese a media capitalizzazione;
    poiché la proposta stabilisce altresì che gli investimenti dovranno rispettare le norme sugli aiuti di Stato, la Commissione europea adotterà apposite linee guida volte a definire i princìpi che i progetti dovrebbero rispettare per essere ammessi al sostegno del FEIS e a stabilire una procedura semplificata e accelerata di valutazione degli eventuali contributi nazionali complementari;
    le risorse conferite dal bilancio dell'UE al FEIS dovrebbero, in base alla proposta di regolamento, derivare anche da una riallocazione di quota parte di stanziamenti già attribuiti ai programmi «Orizzonte 2020» e al «Meccanismo per collegare l'Europa»;
    è apprezzabile la costituzione di una Unità tecnica centrale per le infrastrutture, costituita dalla Cassa depositi e prestiti e dalla BEI, con il compito di assistere le amministrazioni centrali e locali nella predisposizione e nello sviluppo dei progetti di investimento che potrebbero beneficiare del sostegno del FEIS;
    la governance del Fondo, articolata su due livelli, potrebbe determinare una eccessiva complessità delle procedure per la selezione dei progetti da finanziare;
    rilevata l'esigenza che il presente documento finale sia trasmesso, unitamente al parere approvato dalla XIV Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale,

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  esprime una valutazione positiva con le seguenti condizioni:
   a) il Governo adotti iniziative affinché, nelle competenti sedi decisionali dell'UE, i negoziati possano concludersi rapidamente e il regolamento istitutivo del FEIS possa essere approvato al più presto possibile, in modo da consentire l'operatività del Fondo già nel secondo semestre del 2015;
   b) sia garantita l'effettiva addizionalità degli investimenti da finanziare, privilegiando, nella selezione dei progetti, quelli che attualmente non beneficiano del sostegno dei fondi strutturali o di altri finanziamenti a carico del bilancio UE o del bilancio pubblico nazionale, ovvero di finanziamenti privati, e che presentano un profilo di rischio più elevato rispetto ai progetti ordinariamente sostenuti nel quadro dell'attività della BEI, secondo le sue normali politiche di intervento;
   c) siano inclusi nel regolamento in oggetto, tra i criteri di valutazione da adottare ai fini della selezione dei progetti, l'impatto sociale degli stessi, con particolare riguardo alla creazione di nuova occupazione, alla valorizzazione del capitale umano e al contrasto alla povertà;
   d) il Governo adotti iniziative, nella selezione dei progetti da realizzare sul territorio nazionale, volte ad evitare la dispersione delle risorse attivabili, privilegiando quelli che, per dimensione e potenziale impatto, contribuiscono significativamente ad una ripresa consistente e duratura della crescita, ad un aumento dell'occupazione e ad un rafforzamento della competitività del Paese;
   e) in questa prospettiva il Governo assicuri, anche attraverso l'intervento della Cassa depositi e prestiti, priorità al finanziamento di progetti o di piattaforme di investimento tesi all'integrale attuazione dell'agenda digitale e al potenziamento e all'ammodernamento di infrastrutture di trasporto ed energia, alla messa in sicurezza del territorio a fronte del dissesto idrogeologico, nonché all'ammodernamento delle strutture dedicate all'istruzione, privilegiando comunque le iniziative delle piccole e medie imprese, posto che queste ultime hanno maggiori difficoltà a reperire risorse sul mercato rispetto a quelle a media capitalizzazione;
   f) si semplifichino le procedure per la valutazione della conformità dei finanziamenti da erogare alla normativa in materia di aiuti di Stato, in ragione della loro corrispondenza a caratteristiche previamente definite;
   g) si verifichi se la riallocazione di quota parte delle risorse dei programmi «Orizzonte 2020» e «Meccanismo per collegare l'Europa» sia in grado di generare un rendimento differenziale, in termini economici e sociali, superiore a quello che sarebbe stato prodotto dall'assegnazione originaria ai programmi stessi;
   h) sia semplificato il sistema di governance del FEIS, evitando, in particolare, la creazione di due distinti organismi incaricati, rispettivamente, di stabilire l'indirizzo generale e le linee guida d'investimento, nonché di vagliare i singoli progetti;
   i) si stabilisca nel regolamento in oggetto una composizione multidisciplinare del comitato per gli investimenti del FEIS, in modo che esso comprenda un'ampia gamma di competenze in materia macroeconomica nonché in settori come la ricerca e lo sviluppo, i trasporti o quello delle piccole e medie imprese;
   j) il Governo assicuri la costante informazione e consultazione del Parlamento in merito alla individuazione dei progetti di interesse per l'Italia che verranno proposti per accedere ai finanziamenti attivabili, motivando accuratamente le ragioni delle scelte effettuate, ed eventualmente integrando l'allegato infrastrutture al prossimo Documento di economia e finanza.