Doc. XVIII, N. 16

COMMISSIONI RIUNITE
I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
E II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)

DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO, SU:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Un nuovo quadro dell'Ue per rafforzare lo Stato di diritto
(COM(2014)158 definitivo)

Approvato il 19 novembre 2014

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DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

  Le Commissioni riunite I e II,
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto» (COM(2014)158) final,
   premesso che:
    la tutela dello Stato di diritto figura tra i valori fondanti dall'Unione europea inclusi nell'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea insieme alla salvaguardia della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e al rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze;
    il rispetto di tale principio è precondizione indispensabile e ha carattere strumentale rispetto all'effettiva salvaguardia dei diritti fondamentali;
   considerato che:
    l'iniziativa della Commissione europea fa seguito ad un largo ed approfondito dibattito che ha coinvolto gli esperti della materia e il confronto politico; in particolare, in ambito europeo sia il Parlamento europeo sia il Consiglio dell'Unione europea hanno messo in evidenza le lacune dell'attuale sistema di tutela e richiesto, di conseguenza, la presentazione di una proposta che rafforzasse lo Stato di diritto;
    gli attuali strumenti previsti dalle norme primarie (Trattati, in particolare l'articolo 7 del Trattato sull'Unione europea e Carta dei diritti fondamentali) si sono rivelati scarsamente efficaci ai fini della salvaguardia dello Stato di diritto, per cui al verificarsi di rilevanti violazioni dei diritti fondamentali non ha fatto seguito un'adeguata reazione delle Istituzioni europee;
    tale situazione rischia di determinare il paradosso per cui mentre, per un verso, l'Unione europea si attiva sistematicamente per la promozione dei diritti fondamentali nei confronti di Paesi ad essa estranei, ai fini della valutazione della sussistenza di requisiti per l'adesione, o anche attraverso la previsione di clausole di condizionalità all'interno di accordi internazionali, per altro verso, la stessa Unione europea finisce per tollerare comportamenti palesemente lesivi dei diritti fondamentali da parte di Stati membri;
    il nuovo quadro giuridico delineato dalla comunicazione in esame consente alla Commissione europea di intervenire mediante un sistema di allerta precoce nei confronti dello Stato membro in cui la minaccia allo Stato di diritto abbia carattere sistemico; di dialogare con lo stesso Stato ai fini della ricerca di un rimedio; di indicare al medesimo Stato rapide azioni concrete per fronteggiare la minaccia stessa,

deliberano di esprimere una valutazione positiva

  con le seguenti osservazioni:
   a) al fine di garantire che il nuovo quadro giuridico poggi su una solida base nelle disposizioni dei Trattati, si chiarisca che lo stesso deve intendersi come esplicitazione di poteri già previsti in capo alla Commissione europea dalle norme prima- rie UE. In particolare, lungi dal porsi Pag. 3quale strumento alternativo al meccanismo di cui all'articolo 7 del Trattato sull'Unione europea, deve essere chiarita la natura endoprocedimentale del nuovo quadro, in quanto diretto a disciplinare l’iter attraverso il quale la Commissione può effettivamente esercitare le funzioni ad essa conferite dal Trattato;
   b) si utilizzino, ai fini del monitoraggio dell'effettivo rispetto dei diritti fondamentali, i dati e le informazioni che si possono acquisire tramite canali opportunamente selezionati, a partire dagli organismi europei competenti in materia (in primo luogo l'Agenzia europea per i diritti fondamentali – FRA).